di Liana Milella
La Repubblica, 17 novembre 2023
Il Guardasigilli insiste sulle pene sostitutive al carcere, ma poi cambia le regole e rende più difficile la richiesta al giudice. Il 30 novembre per la prima volta andrà al Csm in un plenum con Mattarella. Nordio non butta a mare la riforma penale della Guardasigilli Marta Cartabia, ma la ritocca qua e là. Giusto alla vigilia della discussione e del voto alla Camera che la prossima settimana cambierà le regole della prescrizione (via l’improcedibilità in Appello dell’ex ministra, si torna alla legge Andrea Orlando rivista dall’ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi) Nordio porta a Palazzo Chigi un decreto legislativo che suona come un messaggio tranquillizzante diretto all’Europa. In realtà un escamotage per dire che nulla cambia nell’intervento penale dell’ex premier Mario Draghi e della Cartabia votato nel 2022, anche se in realtà proprio il pezzo forte della riforma, quello che garantiva il 25% in meno nei tempi del processo, è già diventato carta straccia e attende solo il voto del Parlamento per andare definitivamente in soffitta.
Un dato è per tabulas. Prescrizione a parte, Nordio però non ha usato il decreto per rivoltare del tutto la riforma Cartabia come fosse una frittata, anche se proprio questo hanno tentato di fare alcuni detrattori del lavoro dell’ex ministra arruolati nella commissione istituita dal ministro della Giustizia, una delle tante al lavoro in via Arenula. Alla fine l’intervento, come stiamo per vedere, non è del tutto distruttivo.
Nordio si limita a piccoli interventi di maquillage sul testo Cartabia, che volutamente lasciava la possibilità di successive modifiche, da fare entro due anni. Resterà la tanto discussa procedibilità a querela per il furto e altri reati, che Nordio estende anche al danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, come l’auto parcheggiata sotto casa. Rimane l’esclusione della punibilità per i fatti cosiddetti “tenui”, l’ampliamento della messa alla prova, la nuova disciplina del processo in assenza, la possibilità del dibattimento a distanza, le regole riviste per il rinvio a giudizio, il volto inedito dell’udienza predibattimentale. E ancora le modifiche che riguardano le fasi del processo in Appello e in Cassazione.
Si “salvano” anche le pene che, per decisione del giudice, possono sostituire una detenzione di breve durata. Salva pure la giustizia riparativa. Insomma, siamo di fronte a un Nordio che conferma la legge Cartabia su tutta la linea. Tranne su prescrizione e improcedibilità, e “qui casca l’asino”, come si lasciano scappare i giuristi Gian Luigi Gatta e Mitija Gialuz che hanno difeso quella riforma. Perché Nordio sulla prescrizione lascia fare al Parlamento, per non allarmare con il suo testo gli osservatori della Commissione europea.
Ma torniamo ai correttivi del ministro della Giustizia. Tra gli interventi più significativi c’è quello che semplifica l’avocazione del procedimento da parte dei procuratori generali, quando il pm alla fine delle indagini non decide se archiviare o portare l’imputato a processo. Un intervento fortemente voluto proprio da Antonello Mura, l’attuale capo dell’ufficio legislativo di via Arenula scelto da Nordio e insediato già a fine ottobre 2022 subito dopo la nascita del governo. Già dal suo ufficio di piazzale Clodio, Mura aveva firmato la lettera al neo Guardasigilli con tutti i suoi colleghi che conteneva il “grido di dolore” poi raccolto da Nordio che, come primo atto da ministro, aveva chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della Cartabia di due mesi. Un altro chiarimento atteso dai magistrati riguarda il giudizio abbreviato: sarà il giudice dell’esecuzione a operare d’ufficio l’ulteriore riduzione di un sesto della pena per chi non impugna.
Ma c’è spazio anche per una sorpresa: Nordio evidentemente non si è accorto che sta portando a Palazzo Chigi due nuove norme contenute nel decreto in cui proprio lui fa riferimento, in tema di notifiche e di giustizia riparativa, all’improcedibilità che però vuole far abrogare dalla Camera. Uno svarione oppure una mossa voluta per tranquillizzare la Commissione europea? Vedremo.
E c’è spazio anche per qualche modifica peggiorativa, che non piacerà affatto agli avvocati. Legge il testo e se ne accorge il professor Gatta, ordinario di diritto penale alla Statale di Milano. La più rilevante riguarda le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. “La riforma Cartabia - spiega Gatta - ha previsto che se la pena inflitta non supera i quattro anni, il giudice deve avvisare l’imputato che il carcere può essere sostituito con la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare, oltre che con la pena pecuniaria se la pena non supera un anno. E oggi ci sono già più di 1.300 persone che hanno evitato proprio in questo modo di entrare in carceri sovraffollate. Ebbene, l’intervento proposto dal ministro Nordio elimina questo avviso obbligatorio per imputati e avvocati e prevede che la pena possa essere sostituita solo se il giudice ritiene di farlo e ‘ha voglia di farlo’, sobbarcandosi adempimenti in più, eventualmente in una nuova udienza. I margini per la difesa di ottenere una pena sostitutiva in primo grado, senza patteggiare, risulteranno in concreto molto ridotti senza l’apertura d’ufficio di una fase processuale per la sostituzione della pena, cosiddetta di sentencing, sul modello dei paesi anglosassoni”. Tutto questo proprio quando, ancora a Regina Coeli, Nordio non solo invoca la definitiva dismissione del carcere, ma insiste sulle possibili vie alternative alla prigione.
Chiosa ancora Gatta: “Il risultato? Se il giudice, che normalmente è sommerso dai fascicoli, avrà fretta non sostituirà la pena per evitare la fase di sentencing e l’avvocato dovrà fare appello per chiedere la sostituzione”. Ma qui ricasca l’asino, perché - rivela ancora Gatta - “se l’esigenza del Pnrr è quella di ridurre i tempi dell’Appello che senso ha ora incentivare la sostituzione della pena proprio in quel grado di giudizio? Chi la chiederà più in primo grado sapendo di poterlo fare in Appello? E ancora: nessuno in primo grado chiederà il lavoro di pubblica utilità sapendo che la condanna alla pena sostitutiva impedisce l’Appello”. Il rischio, anche in questo caso, “è che aumentino gli appelli e se ne rallentino i tempi fino alla prescrizione dei reati”. Alla faccia del Pnrr e della Commissione europea.










