di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2022
Una condanna già passata in giudicato non può essere oggetto di revisione a causa di una sopraggiunta inutilizzabilità delle prove. Neppure in caso di cambiamento della giurisprudenza in materia di intercettazioni.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 19429 della Sesta sezione penale. È così respinta l’istanza di revisione presentata dalla difesa di un condannato per corruzione, con la quale si sosteneva l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate durante le indagini a causa del deposito della sentenza delle Sezioni unite che nel 2020 ha rivisto le condizioni dell’utilizzo per individuare reati diversi da quelli oggetto dell’originaria autorizzazione.
Per la Cassazione, in questo caso, si esula da quel concetto di nuove prove che può dare origine a un giudizio di revisione, si tratta piuttosto di un’impossibile richiesta di riprendere in considerazione materiale probatorio già oggetto di valutazione. La Corte sottolinea che le ragioni della difesa vanno disattese perché indirizzate a far valere una processuale, l’inutilizzabilità patologica della prova, che andava eccepita nel giudizio di cognizione e che risulta sanata dal passaggio in giudicato della condanna “e ciò senza che rilevi la circostanza che la inutilizzabilità della prova sia stata dedotta sulla base di un orientamento giurisprudenziale innovativo, formatosi in epoca successiva al momento della irrevocabilità della sentenza”.
È vero, ricorda la Cassazione, che l’ordinamento processuale prevede una serie di ipotesi nelle quali si ammette un’incrinatura del giudicato nel caso in cui a essere compromessi sono fondamentali parametri costituzionali, ma questo è avvenuto, per esempio, nei casi di illegalità della pena per una sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni sul trattamento sanzionatorio, casi radicalmente diversi da semplici violazioni di norme processuali.
Respinta anche la richiesta avanzata dalla difesa di immaginare un percorso di espansione delle cause di revisione, sino a comprendere l’inutilizzabilità delle prove, analogo a quello che vide la Corte costituzionale nel 2011 inserire la nuova ipotesi di revisione “europea”, per contrasto con una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Un intervento eccezionale, afferma ora la Cassazione, dettato dalla necessità di dare effettività all’articolo 46 della Convenzione dei diritti dell’uomo che impone agli Stati membri di adeguarsi al giudizio della Corte europea quando questa comporta la necessità di riapertura del processo penale. Infine, non ha convinto la Corte neppure il riferimento a un precedente della stessa Cassazione (Sezioni unite civili, n. 22302 del 2021) con la quale si apriva al rimedio della revisione in caso di intercettazioni effettuate presso impianti diversi da quelli della Procura. Caso diverso, chiude le porte ora la Cassazione, perché non vincolante, in quanto espresso sul piano civile, e perché riguarda una situazione differente dal cambiamento di giurisprudenza.










