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di Vincenzo Maiello*

Il Riformista, 5 maggio 2024

Nel cantiere, compulsivo e sempre aperto, della prevenzione praeter delictum, capita che anche istituti introdotti per “favorire” le imprese finiscano per creare effetti nefasti. È il caso del controllo giudiziario dell’impresa “occasionalmente” contaminata da rapporti con la criminalità organizzata, introdotto nel 2017 all’art. 34 bis del Codice Antimafia, sulla scia delle preziose considerazioni svolte dalla Commissione Fiandaca, con lo scopo di rendere più proporzionata e flessibile la reazione dell’ordinamento innanzi a forme di agevolazione sfumate, quando non addirittura legate a condotte maturate nel clima di assoggettamento indotto dall’intimidazione associativa.

Misura di prevenzione sui generis - si tratta infatti della sola attivabile su richiesta della parte privata - il controllo su domanda dovrebbe perseguire uno scopo di mitigazione degli effetti esiziali prodotti da interdittive prefettizie ancorate a indizi esangui, rivolgendosi, così, a imprese magari “sospette”, ma non per questo illecite; per le quali, dunque, è innegabile l’interesse sociale a scongiurarne, se possibile, il dissolvimento, per gli effetti disastrosi non solo sul diritto d’impresa, ma anche per i livelli occupazionali, i fornitori e gli stakeholders in generale.

Tuttavia, è proprio nel rapporto tra interdittiva antimafia e controllo su domanda, che si annida un possibile effetto perverso, paradossalmente destinato ad operare nei confronti delle imprese più virtuose o, comunque, scarsissimamente “contaminate”. A mente del sesto comma dell’art. 34 bis, le imprese destinatarie di interdittiva prefettizia, che abbiano impugnato il provvedimento, possono richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario. La norma richiede quindi la ricorrenza di due presupposti: un’interdittiva antimafia e la sua impugnazione innanzi alla giustizia amministrativa.

Questo “doppio binario”, non previsto dalla Commissione Fiandaca, che saggiamente aveva previsto quale requisito legittimante la domanda l’esistenza della sola interdittiva antimafia, apre taluni scenari, singolari e, per certi versi, sconcertanti. L’obbligo di impugnare l’interdittiva prefettizia, infatti, genera da un lato un’incoerenza di sistema, dall’altro espone paradossalmente al rischio di diniego della domanda di controllo giudiziario proprio le imprese nelle quali la contaminazione risulti non solo occasionale bensì anche di lieve portata.

Se l’informazione interdittiva si basa su tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, l’impugnazione del provvedimento davanti al TAR dovrà logicamente basarsi sulla prospettazione di inesistenza della contaminazione tra l’ente e i soggetti portatori di pericolosità. Viceversa, la domanda rivolta al giudice della prevenzione per ottenere il controllo giudiziario, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite Ricchiuto del 2019, dovrà sostenere l’esistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, con agevolazione meramente occasionale dell’attività dell’organizzazione, tale da consentire di formulare quella prognosi favorevole di riallineamento dell’impresa ai protocolli di legalità, anche attraverso interventi sulla compliance.

Siamo di fronte a un vero e proprio corto circuito logico: la stessa impresa dovrà negare i presupposti dell’interdittiva, ma allo stesso tempo dovrà fondare la domanda di controllo giudiziario proprio sulla loro esistenza. Un raro caso di schizofrenia della persona giuridica. Ma vi è di più. Pensiamo al caso di una impresa fondamentalmente sana, colpita da una interdittiva fondata su indizi evanescenti, magari relativi a fattoidi risalenti nel tempo, purtuttavia sufficienti a motivare un provvedimento amministrativo fondato sulla regola del “più probabile che non” e riguardo al quale il Consiglio di Stato reputa che non è configurabile colpa e responsabilità dell’amministrazione, con sorprendente riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, in ragione dell’ampia discrezionalità di cui essa gode per la totale indeterminatezza della norma d’azione.

Uno scenario che legittima senz’altro la domanda di controllo giudiziario, che tuttavia potrebbe essere respinta in quanto il Tribunale avrebbe ottime ragioni per ritenere insussistenti i presupposti del provvedimento interdittivo, nel frattempo impugnato dinnanzi a una Autorità amministrativa che, nella pressoché totalità dei casi, lo confermerà. Si viene così a creare un vero e proprio effetto tenaglia a carico dell’impresa lambita da un diafano sospetto di contaminazione, esposta a forme sostanzialmente insindacabili di esercizio potestativo di una prerogativa incidente su diritti e beni sganciata da fatti e, il più delle volte, neppure basato su indizi. Col paradosso che, in questo vero e proprio corto circuito logico, l’impresa effettivamente contaminata rischia di avere maggiori benefici di una impresa sana, destinata a morire sotto i colpi della prevenzione amministrativa.

*Professore ordinario di Diritto penale