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di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani


Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2021

 

È tempo di dar corso a quanto afferma la Costituzione sulla funzione rieducativa della pena. Ci sono argomenti che nel dibattito pubblico hanno caratteristiche carsiche. Per la maggior parte del tempo restano sotto traccia, suscitano scarso interesse se non in qualche decina di studiosi e di attivisti. Ogni tanto vengono alla luce e quasi sempre quando ciò accade è per fiancheggiare bassa propaganda politica.

Tra questi vi è certamente tutto quanto ruota intorno al carcere, dall'uso della detenzione come principale pena per i comportamenti devianti, alla sua concreta quantificazione rispetto a reati ritenuti a torto o a ragione l'emergenza del momento, fino ai problemi annosi di sovraffollamento carcerario che incidono e non poco sul quantum di sofferenza inflitto.

La questione poi dell'ergastolo viene utilizzata con un tale tasso di retorica ed emotività da diventare irritante alle orecchie di chi tentala strada della razionalità, prima ancora che della cultura giuridica, per comprendere e valutare le complessità del mondo e della vita. Basti ricordare come leader politici di primo piano abbiano usato espressioni figlie del più retrivo atteggiamento in materia criminale, come "buttare la chiave" o "far marcire in galera".

E invece il livello della civiltà di un Paese si misura anche da come in esso sono trattati i più deboli, tra i quali vi sono senza dubbio coloro la cui libertà personale è sospesa a tempo indeterminato per ordine dello Stato. Nel libro "Contro gli ergastoli", a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto, di ergastolo anzi di ergastoli si parla sotto molti punti di vista. Giuridico, naturalmente, ma anche storico, filosofico, statistico, comparatistico.

Insomma, chi vuole avere una panoramica approfondita sul tema ha in questo agile volume un perfetto manuale. Da uno dei saggi introduttivi si scopre che il discorso politico sull'abolizione dell'ergastolo non è sempre stato così sguaiato e approssimativo e che, addirittura, nel 1998 una delle Camere aveva approvato un simile "passo", dopo una raffinata discussione, senza tuttavia giungere alla seconda indispensabile approvazione.

Poi, nell'ultimo ventennio, un Parlamento ormai orfano di molte tra le migliori voci sul tema, si è fatto silente, mentre aumentava progressivamente il numero degli ergastolani, sino a essere oggi quasi duemila. È appassionante - ma insieme mette malinconia per lo stato attuale del dibattito pubblico - leggere come all'inizio degli anni Settanta la stessa esistenza della pena perpetua veniva messa in discussione sulla base non solo di impostazioni ideologiche, ma di dati e della loro interpretazione.

Così, si discuteva ricordando come, mentre nei primi anni del Novecento gli omicidi erano oltre 4mila l'anno, a metà del secolo si erano ridotti fino a 2mila. Avendo la pena più severa certamente anche una funzione intimidatoria, col diminuire del delitto più grave sembrava non sbagliato escluderla dall'orizzonte di quelle applicabili.

Ora, con 315 omicidi nel 2019 e 271 nel 2020, il legislatore appare quasi paralizzato di fronte all'obbligo - dopo le ultime pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - di rivedere profondamente almeno l'ergastolo "ostativo", ovvero quello che impedisce l'accesso ai benefici per chi non collabora.

Ma vi è di più: è l'ergastolo in sé, il "fine pena 9999", come con macabra ironia pretendevano alcuni sistemi di archiviazione dei dati, che ha un profilo latente di incostituzionalità. Esso può avere cittadinanza nel nostro sistema - come ricorda Pugiotto - solo perché il suo significato ultimo di carcerazione a vita è stato in sostanza eliminato.

Oggi nessun giudice nell'irrogare la pena massima può dire al condannato "tu sei, ormai, un uomo perduto", con le parole di Carnelutti. Questa constatazione - insieme alla consapevolezza di vivere in uno dei tempi più sicuri e con meno reati gravi - conduce a una conclusione condivisa dai molti autori del libro: questo è il tempo di condurre alle sue logiche conseguenze quanto afferma la Costituzione sulla funzione rieducativa della pena e, dunque, cancellare quella (una volta) interminabile dal Codice. Eppure, dal punto di vista culturale, purtroppo quello decisivo, siamo arretrati e questa raccolta di saggi lo mostra impietosamente. Il 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, fu il primo ad abolire la pena di morte.

Allora l'Italia era all'avanguardia su questi temi e, facendo un balzo in avanti di secoli, pure i nostri Costituenti produssero una Carta straordinariamente avanzata sui delitti e sulle pene. Ora, nel periodo storico in cui sia il tasso di criminalità autorizzerebbe scelte coraggiose, viviamo anni piuttosto bui. Eppure, ci sarebbero le condizioni più adatte per un passaggio epocale: l'abolizione degli ergastoli nel cammino verso serie alternative al carcere come pena. Libri come questo arano e concimano il terreno, in attesa che il vento della Storia porti il seme.