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di Vladimiro Zagrebelsky

La Stampa, 24 novembre 2023

La Corte costituzionale è prossimamente chiamata a decidere la questione, postale dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, se in assenza di contrarie ragioni di sicurezza, sia conforme alla Costituzione vietare al detenuto di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza il controllo a vista da parte del personale di custodia. Si tratta di tema importante che nasce dalla assolutezza del divieto, che incide, come la stessa Corte costituzionale ha in passato affermato, su “una esigenza reale e fortemente avvertita... quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali e dall’esperienza comparatistica che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria”.

Il legislatore non ha fino ad ora provveduto. Una legge delega (n. 103 del 2017) stabiliva che il governo provvedesse a stabilire “il riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio”. Ma il governo di allora (2018) esercitò la delega su altri temi, lasciando senza risposta quello ora ricordato. Cosicché la questione rimane senza soluzione, mentre l’attenzione rimane viva, come dimostra un appello pubblico redatto dal professor Andrea Pugiotto, che si rivolge alla Corte costituzionale ed ha trovato numerosissime adesioni. Diversi Stati europei in un modo o nell’altro vi hanno dato risposta positiva (come tra gli altri Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Spagna). Numerose sono le indicazioni e sollecitazioni provenienti da organismi europei, tra i quali il Consiglio d’Europa. Ed anche la Corte europea dei diritti umani - pur riconoscendo agli Stati un margine di apprezzamento sul come regolare la materia - ha manifestato apprezzamento verso un tale indirizzo.

Il Magistrato di Sorveglianza doveva decidere il reclamo di un detenuto al quale - conformemente alle norme vigenti dell’Ordinamento penitenziario - era negata la possibilità di incontri riservati e intimi, anche di natura sessuale con la compagna convivente. In effetti ora i colloqui con i famigliari sono obbligatoriamente sorvegliati dal personale penitenziario. Ma si tratta di “una amputazione … radicale di un elemento costitutivo della personalità, quale la dimensione sessuale dell’affettività” che si traduce in una vessazione “umiliante e degradante” non solo per il recluso, ma anche per il/la partner. È infatti una vera e propria pena corporale, non espressamente prevista dalla legge e non irrogata dal giudice, ma di fatto concretamente imposta al detenuto ed anche al/alla partner. A questo proposito merita di essere segnalata la grave realtà della imposizione di vere e proprie pene di diversa natura a chi è del tutto incolpevole: qui il/la partner, ma si deve considerare l’insieme dei famigliari ed anche altri che si trovavano in legittime e importanti relazioni con il detenuto prima che venisse incarcerato. Questione seria, in parte certo inevitabile, ma che nella legislazione e nella sua applicazione dovrebbe essere tenuta in conto, per ridurne quanto più possibile l’incidenza.

La Costituzione e la Convenzione europea dei diritti umani vietano le pene che si traducono in trattamenti contrari al senso di umanità ed è stato ripetutamente affermato che la pena detentiva non porta con sé la limitazione di diritti diversi da quelli strettamente dipendenti dalla restrizione della libertà. L’ammissione di momenti di intimità tra congiunti, come i coniugi, le persone legate da unione civile o conviventi di fatto non è necessariamente impedita dalla carcerazione, quando non esistano ragioni di sicurezza. Tali incontri riservati in locali adeguati possono essere organizzati. La possibilità di simili incontri è anche necessaria per corrispondere ad una esigenza costituzionale, come quella di tutela della vita famigliare. Non è dubbio che nell’attuale regime dei colloqui in carcere è serio il rischio di un logoramento dei rapporti di coppia (da parte di entrambi i soggetti), mentre tutta la legislazione tende a mantenerli quanto più possibile integri (colloqui, vicinanza del luogo di detenzione, telefonate, ecc.), anche in vista della ripresa della vita libera al termine della carcerazione.

La regolamentazione conseguente al venir meno dell’attuale divieto può essere delicata. Soluzioni eccessivamente burocratizzate negherebbero il carattere degli incontri di cui si tratta e vanno contemperate con le esigenze proprie dell’organizzazione carceraria. La Corte costituzionale potrebbe trovare una soluzione che affermi per intanto l’incostituzionalità dell’attuale situazione normativa, indicando al legislatore la necessità di infine provvedere ad una adeguata soluzione. Ciò che non dovrebbe protrarsi è un regime detentivo incompatibile con ciò che la detenzione deve garantire e non impedire.