di Damiano Francesco Pujia*
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2025
Occorre pensare ad una nuova sistemazione ordinamentale e costituzionale alla “misura-carcere” e riconfigurare la struttura del percorso trattamentale del condannato nell’ottica della prospettiva di rilascio al venire meno della pericolosità sociale. Continua il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere. Sono 23 al 23 marzo 2025 ed è importante ricordarne il numero - come fa quotidianamente l’Unione delle Camere Penali - perché in questo Paese spesso l’opinione pubblica e la politica sembrano colte da “arithmofobia”. I numeri ci riportano alla realtà. Per tale ragione dal confronto con essi ci si vuole sfilare, per evitare di essere eccessivamente “coinvolti”. Nella comunicazione politica si riduce il problema della pena e del percorso trattamentale ad una questione di spazio e si propone la criminalizzazione delle manifestazioni di disagio da parte delle persone ristrette. Ossia si risponde al disagio con la minaccia e la sanzione. Come ricorda il Prof. Flick “è più facile punire i deboli che affrontare i problemi strutturali” (Flick, Questo carcere è fuori dalla Costituzione. Ora diventi “laboratorio di speranza”, Il Dubbio, 29-11-2024).
Ancora oggi la pena detentiva si presenta paradossale. Tale situazione è esasperata da “atteggiamenti opposti” - così li definisce il Prof. Fiandaca nel suo libro Punizione (Il Mulino, 2024) - e dalla mancanza di cultura della pena nella società. Non stupisce allora la particolare disinvoltura con cui il legislatore interviene sulla dosimetria sanzionatoria, nonostante i richiami della Corte costituzionale (si pensi ad esempio alla sentenza n. 46-2024 in tema di ragionevolezza degli inasprimenti sanzionatori). Per la politica criminale è prevalente l’illusione di rispondere all’esigenza sociale con la minaccia penale e l’attenzione al tema della general-prevenzione.
La verità è che per la società, per la politica - bipartisan - e forse anche per qualche operatore del diritto il carcere deve essere ancora lo strumento principale per garantire la sicurezza sociale e per emarginare chi ha commesso un fatto di reato (in caso di espiazione della pena) o è accusato di averlo commesso (in caso di applicazione di misure cautelari).
Nel dibattito pubblico l’idea della “difesa sociale” ha infettato il sistema penale e il “senso” delle pene indicato nell’art. 27, co. 3° Cost. Le prese di posizione più violente da parte della collettività e della politica nei confronti della realtà penitenziaria e delle persone ristrette non sono frutto di “ignoranza”: sono posizioni convinte, di testa e non di “pancia”, o anche frutto di precise scelte “elettorali”. Il “bisogno di pena” è innervato nella società - anche a causa della narrazione mediatica - e porta a riflettere sul fallimento del progetto di “riforma culturale” promosso dalla Costituzione.
In seno all’Assemblea Costituente si discusse molto sulla formulazione di quello che sarebbe divenuto il comma terzo dell’art. 27: l’esplicitazione in Costituzione della funzione della pena avrebbe potuto avvicinare il testo costituzionale ad una delle scuole di pensiero precedenti (la Scuola positiva e la Scuola classica). Dall’orrore del regime fascista maturò però la necessità di dover affermare l’inviolabilità della libertà personale e di esplicitare la finalità rieducativa delle pene.
Forse è inevitabile che con il passare del tempo e con l’allontanamento anche “ideologico” dall’esperienza di dolore e di sofferenza vissuta dai Costituenti - attraverso la conoscenza diretta dello stato delle carceri italiane - si perda il senso dei valori costituzionali e dei principi fondamentali che dovrebbero illuminare la concezione della collettività delle pene e del carcere.
Occorre prendere atto - a distanza di 50 anni dall’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) - di una realtà sociale in cui non è possibile ragionare sulla giustificabilità del carcere senza essere tacciati di eccessivo idealismo, di essere “un’anima bella” o - nei casi più gravi - di essere sovversivo. Di un tale fallimento culturale siamo tutti responsabili: accademici, assuefatti alla logica dello specialismo esasperato; professionisti giovani e anziani, dimentichi della propria funzione sociale e assorbiti dalla logica del profitto economico che fagocita quello culturale; istituzioni e giudici, sopraffatti dalla logica dell’efficientismo; partiti, intrappolati nella campagna elettorale perenne e nella logica del “convincere per vincere”; giornalisti, particolarmente attenti a rivendicare il proprio ruolo di watchdogs della democrazia ma obnubilati dalla logica del clickbait, del sensazionalismo, della pornografia del dolore.
Come ricorda spesso Mauro Palma - citando Foucault - il carcere è un esempio di non-luogo, di eterotopia. Di questo non-luogo si fatica oggi a rinvenire il senso concettuale, filosofico e costituzionale. Ciò sembra fisiologico, perché il senso della pena è cambiato profondamente nel corso dell’evoluzione delle società umane e degli ordinamenti. La speranza è che arrivi ad un’ulteriore forma di evoluzione che ripudi definitivamente la reclusione come specie principale di “punizione” per l’illecito penale.
Persino Beccaria in Dei delitti e delle pene si chiedeva “cosa fare” della persona ristretta. L’ingresso della reclusione nel novero delle punizioni per il fatto-reato trovava la sua giustificazione filosofica e giuridica nel collegamento fra la critica alla pena di morte e a quella corporale e la costruzione di un sistema di commisurazione del quantum di pena proporzionale al fatto commesso: il fondamento contrattualistico del potere punitivo dello Stato non tollerava irrazionalità, arbitrio od eccessi, dal momento che esso derivava dalla cessione di quote di libertà da parte degli individui in vista di un interesse generale, ossia quello di assicurare la convivenza civile.
La giustificazione razionale e filosofica della reclusione mutuava il suo significato dalla de-legittimazione del diritto di annientare l’essere umano da parte del Sovrano. Il ragionamento di Beccaria era logico ed utilitaristico: se la sanzione non viene percepita come giusta, allora essa è inutile. Una volta mossa la critica alla violenza della pena capitale e alla truculenza del supplizio pubblico residuava il dubbio su cosa fare dell’individuo messo a disposizione dell’autorità.
Non esiste nella storia una concezione assoluta di punizione per un fatto di reato. Eppure, oggi la collettività pensa che l’unica concezione della pena debba essere quella “carceraria”: bisogna “buttare la chiave”. Mentre nel 1948 “il pubblico non sa[peva] abbastanza” delle condizioni della vita carceraria - come ricordava Calamandrei - oggi il pubblico “non vuole saperne niente”.
Occorre invece pensare ad una nuova sistemazione ordinamentale e costituzionale alla “misura-carcere”; rifiutare le pene detentive lunghe e brevi; riconfigurare - una volta individuata la effettiva funzione della “custodia” successiva alla sentenza di condanna - la struttura del percorso trattamentale del condannato nell’ottica della prospettiva di rilascio al venire meno della pericolosità sociale.
L’auspicio è che si riesca a rilanciare il progetto culturale dell’art. 27 Costituzione, nato dagli orrori della guerra e del carcere fascista e che non può morire di fronte agli orrori del carcere attuale. Occorre lanciare una reale e capillare - nonché costosa e dispendiosa - stagione culturale, costituzionale e “costituente” per perseguire l’immagine di un “carcere vuoto” (Gallone, Il sogno di un carcere vuoto, L’Osservatore Romano, 06-07-2024) o quantomeno “semivuoto”, varcando le soglie del quale la persona ristretta possa sempre sperare di “veder lo cielo”; purché una volta fuori la società non continui ad additarla come dannata. La speranza è che non si debbano più sentire storie di suicidi, di abbandono e di perdita di dignità di chi è anzitutto persona, prima di essere una “persona ristretta”.
*Avvocato, Foro di Roma











