sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Orlando Roselli*

Corriere Fiorentino, 6 novembre 2024

Le notizie sulle pessime condizioni di detenzione si fanno sempre più numerose, drammatiche. L’universo carcerario è in una condizione di incostituzionalità permanente e strutturale. Una vera e propria contraddizione: la pena detentiva è prevista per sanzionare i comportamenti ritenuti più illegittimi. I luoghi, gli istituti di pena, dove il principio di legalità dovrebbe risultare concretamente rispettato, sono divenuti la sede dove a violarlo è lo Stato. Occorre venirne a capo, tenendo conto che la condizione detentiva è ancora più drammatica di quella desumibile dai soli dati del sovraffollamento (per il quale il nostro Paese è stato già condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo). Su questa esigenza dovrebbero convergere tutte le forze politiche, a destra ed a sinistra, per due ordini di ragioni: la prima è che tutte rivendicano essere portabandiera del principio di legalità; la seconda è che di tale condizione, che è di sempre, tutti i governi, portano responsabilità. Per superare una condizione di illegalità permanente e strutturale, bisogna andare alle radici non solo fattuali, ma anche giuridiche che la producono.

Dal punto di vista giuridico va affrontato il problema della corrispondenza tra l’astratta previsione della detenzione con la sua concreta afflizione, che è data, appunto, dalle condizioni carcerarie. Come noto, il legislatore quantifica il grado di afflizione della pena attraverso la quantificazione temporale, sul presupposto che la sua espiazione avvenga in condizioni di detenzione conforme a Costituzione, quanto alla funzione rieducativa della pena ed al rispetto dei diritti inviolabili del detenuto. Ma di tutta evidenza la durata della pena comporta un’afflizione superiore a quella legittima se espiata in condizioni degradanti.

Da qui, l’esigenza di quantificazione della pena detentiva attraverso il combinato disposto di un doppio profilo di legalità: quello della durata temporale con il rispetto della determinazione legislativa degli standard detentivi. Se si abbassa il livello delle condizioni detentive, aumentando illegalmente l’afflittività, si deve, sulla base di rigorosi parametri legislativi, ridurne corrispondentemente la durata temporale, instaurando così un recupero sistemico permanente e strutturale di legalità costituzionale.

Tutte le forze politiche dovrebbero addivenire ad una soluzione che non è una riduzione della pena (come l’indulto) ma la legittima applicazione della sua afflizione. La pena sarebbe espiata né più né meno di quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi ad essa conformi.

*Costituzionalista