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di Luigi Manconi

La Repubblica, 23 dicembre 2022

Il 5 dicembre la Corte d’Assise di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla rideterminazione della pena per l’anarchico, ha accolto alcune eccezioni della difesa inviando gli atti alla Corte costituzionale, in particolare a proposito del rapporto di proporzionalità tra entità del danno ed entità della pena. Contro l’applicazione del 41 bis l’imputato ha iniziato lo sciopero della fame due mesi fa, perdendo 30 kg.

Lunedì scorso il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Alfredo Cospito contro l’applicazione, nei suoi confronti, del regime carcerario speciale del 41 bis. Secondo i giudici, Cospito sarebbe tuttora parte attiva di “un organismo, unitario, strutturato, sovrastante rispetto alle persone e ai gruppi che ne fanno parte”; e “la partecipazione del singolo all’associazione si estende ben oltre il solo momento dell’azione”. L’applicazione del regime speciale sarebbe finalizzata, pertanto, a interrompere il vincolo associativo con il detenuto. Infatti, “il regime ordinario, anche in Alta Sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l’elevato rischio di comportamenti orientati all’esercizio, da parte del Cospito, del suo ruolo apicale nell’ambito dell’associazione di appartenenza”.

Di conseguenza, l’interpretazione della natura e della struttura della FAI (Federazione Anarchica Informale), l’associazione oggetto dell’attenzione da parte dei giudici, è la stessa che viene utilizzata nei riguardi della criminalità organizzata: gruppo chiuso, verticistico, leadership in grado di comunicare e indirizzare le attività anche dal carcere. Il regime di 41 bis, del resto, venne inserito all’interno del nostro ordinamento penitenziario proprio negli anni in cui le stragi di mafia imperversavano e lo Stato correva ai ripari.

La misura, ricordiamolo, nasce per impedire i collegamenti tra l’associazione criminale di appartenenza e il detenuto, ma in genere la sua applicazione comporta limitazioni, divieti e interdizioni che vanno ben oltre quella finalità, realizzando una carcerazione particolarmente afflittiva. Ma questo tipo di reclusione è imposta dal tipo di organizzazione criminale che si intende contrastare, in questo caso la FAI, e della quale si vogliono interrompere i rapporti con il detenuto? Va ricordato che tutte le sentenze finora hanno escluso la sussistenza di un modello di organizzazione verticistico e centralizzato, coordinato e gerarchico. I giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma affermano il contrario: non solo, attribuiscono a Cospito un ruolo di comando tale da farne la “figura apicale” dell’associazione criminale.

Per contro, sostengono i legali dell’anarchico, le sue comunicazioni all’esterno sarebbero state rivolte a esprimere il proprio pensiero politico e a contribuire a una elaborazione politica collettiva, non a trasmettere ordini e disposizioni agli “associati”. Cospito scriveva, rilasciava interviste, comunicava con l’esterno utilizzando canali legali, compresi quelli consentiti dal regime di Alta Sicurezza cui è stato a lungo sottoposto. Poi, lo scorso 5 dicembre, la Corte d’Assise di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla rideterminazione della pena, ha accolto alcune eccezioni della difesa, inviando gli atti alla Corte costituzionale, in particolare a proposito del rapporto di proporzionalità tra entità del danno ed entità della pena.

Cospito, contro l’applicazione del 41 bis, ha iniziato lo sciopero della fame più di 60 giorni fa e il suo corpo, ora molto più vulnerabile, ha perso circa 30 kg. L’avvocato Flavio Rossi Albertini ha riferito che il suo assistito è lucido, determinato, consapevole delle conseguenze della sua scelta, ma non intende arretrare. Ora, dopo l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, resta solo il ricorso in Cassazione. Mai, come in questa vicenda, i tempi della giustizia rischiano di non coincidere con quelli di un corpo che deperisce per affermare il proprio diritto alla dignità.