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di Massimo Greco

altalex.com, 23 febbraio 2023

In attesa della decisione della Cassazione sull’istanza di revoca del 41-bis, una riflessione sul diritto del detenuto di rinunciare al proprio nutrimento fino all’estrema conseguenza. Sono diverse le questioni che orbitano attorno all’anarchico Cospito detenuto in regime di 41-bis, ma quella che si porrà a breve con notevole impatto politico e sociale è connessa al suo stato di salute. Noto è infatti lo sciopero della fame che lo stesso sta portando drammaticamente avanti nel tentativo di vedersi revocate le limitazioni insite nel citato regime detentivo.

Nel caso in cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi il prossimo 24 febbraio, dovesse respingere l’istanza di revoca del 41-bis appositamente formulata dall’interessato, la scelta a cui sarà chiamato lo Stato, e per esso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà quella di consentire, o meno, al detenuto Cospito di rinunciare volontariamente alla propria nutrizione fino al raggiungimento delle infauste conseguenze.

Il principio costituzionale che soccorre e che sarà utilizzato per calibrare la migliore risposta, è contenuto nell’art. 32 che così recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Pertanto, se è riconosciuto al cittadino il diritto di autodeterminarsi nella scelta delle cure e delle relative terapie, è riconosciuto, specularmente, anche quello di non curarsi, fatta eccezione per quei soli casi, espressamente previsti dalla legge, in cui la tutela della salute individuale è strumentale ad un interesse collettivo (tali sono il trattamento sanitario obbligatorio e l’obbligo vaccinale).

In assenza di una specifica legge che possa limitare tale diritto, il detenuto Cospito è, di conseguenza, autorizzato a lasciarsi morire, in considerazione che l’alimentazione artificiale è considerato un trattamento sanitario, come tale non imponibile coattamente, e che l’obbligo dell’Amministrazione Penitenziaria di tutelare la salute, nonché il bene della vita dei reclusi in sciopero della fame, può considerarsi assolto attraverso la semplice sottoscrizione del cosiddetto “consenso informato”.

A questo punto appare certo che lo Stato, in assenza di una specifica legge di segno diverso, non può impedire ad una persona (affetta da gravi patologie o in stato di detenzione come per il caso in questione) di esercitare liberamente il diritto all’autodeterminazione di non curarsi più, ovvero di non nutrirsi più, fino al verificarsi della consapevole (e spesso premeditata) cessazione delle proprie funzioni vitali. In forza del citato art. 32 della Costituzione, l’intervento dello Stato si giustifica quando, e nella misura in cui, la salute dell’individuo diventa d’interesse collettivo, come per i noti casi dell’obbligo vaccinale e del trattamento sanitario obbligatorio.

Tuttavia, la portata valoriale del “l’interesse collettivo” a cui correlare la salute dell’individuo non è confinata alle sole ricadute sanitarie ma anche ai risvolti sociali, com’è avvenuto in un altro ambito, qual è quello della sicurezza stradale, in cui la persona che si trova alla guida di un autoveicolo senza indossare la cintura di sicurezza, o che si trova alla guida di un motociclo senza indossare il casco, è sottoposto a precise sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbilità invalidante, degli incidenti stradali (Corte cost. sent. n. 49/2009).

Appare evidente che in questi casi lo Stato interviene per tutelare un interesse collettivo collaterale a quello della salute individuale messa a repentaglio dall’incauto conducente. Lo Stato, che non riceve evidentemente alcuna diretta lesione, è infatti certo di doversi occupare comunque dello stesso trasgressore perché finito, nella migliore delle ipotesi, in ospedale e bisognoso delle correlate prestazioni (curative e riabilitative) offerte dal Sistema sanitario pubblico. In tale contesto, è stato affermato che “Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente limitatrici della “estrinsecazione della personalità” le prescrizioni imposte dalle norme in questione” (Corte cost. sent. n. 180/1994).

Applicando questa cornice interpretativa al caso Cospito, viene da chiedersi se non sia d’interesse collettivo per lo Stato l’eventuale somministrazione coatta di alimenti artificiali e trattamenti sanitari in caso di perdita della coscienza del detenuto. Se non sia un costo sociale per lo Stato, quello di non potere impedire che Cospito possa ottenere la revoca del “41 Bis” attraverso il ricatto del perpetrato digiuno o quello di non potere impedire che lo stesso possa diventare un martire, così alimentando la diffusione di disordini e manifestazioni di matrice anarchica. E, infine, se non sia un costo sociale per lo Stato quello di non riuscire a scongiurare l’effetto emulativo tra i detenuti per mafia al medesimo regime che nella sola Sicilia superano i 230 boss, l’ultimo dei quali si chiama Matteo Messina Denaro.