di Maria Fantauzzi e Luigi Manconi
La Repubblica, 9 novembre 2025
La sua lettera mette in luce le contraddizioni del sistema penale italiano nella reintegrazione dei detenuti in società. Nel 1998 un ragazzo sterminò la propria famiglia; uccise a fucilate la madre, il padre e il fratello. Condannato all’ergastolo, la pena fu ridotta a trent’anni di carcere per vizio parziale di mente. La vicenda, per via del mestiere della famiglia, venne ricordata sui giornali dell’epoca come la strage dei fornai. Del ragazzo, poi diventato uomo in carcere, non si seppe più nulla. Nel 2023, dopo oltre 26 anni di detenzione, l’uomo esce. Ma invece della libertà, poiché considerato ancora socialmente pericoloso dal giudice, viene condotto in una casa di lavoro nel modenese. Elia Del Grande, su cui fino a questo momento l’oblio era calato, torna sul giornali nazionali. Del Grande, infatti, da una settimana si è allontanato volontariamente dalla struttura di sicurezza e ha inviato una lettera a Varese News spiegando le motivazioni del suo gesto.
Parte dalla constatazione che le case di lavoro poco hanno di casa e niente hanno di lavoro, e prosegue descrivendo la convivenza forzata di persone che, pur avendo scontato quello che dovevano scontare, sono punite in una sorta di limbo giudiziario, ammansite se non stordite da terapie farmacologiche poiché spesso colpite da patologie psichiatriche e forzatamente isolate. Come Del Grande, le altre persone internate devono rimanere in queste strutture per almeno sei mesi ma, si legge ancora nella lettera, molte di loro finiscono per rimanerci per anni e anni, con il rischio di non vedere mai la libertà.
“Avevo ripreso in mano la mia vita - scrive - ottenendo con sacrificio un ottimo lavoro che oggi mi hanno fatto perdere senza il minimo scrupolo, mi riferisco alla magistratura di sorveglianza. Avevo ritrovato una compagna, un equilibrio, i pranzi, le cene, il pagare le bollette, le regole della società, tutto questo svanito nel nulla [...] facendomi fare almeno mille passi indietro riproponendo soltanto la realtà repressiva carceraria, anzi quella delle case lavoro è ben peggio”.
Le misure di sicurezza a cui Del Grande fa riferimento sono l’eredità più concreta e più socialmente accettata dell’epoca fascista. Vennero infatti inserite all’interno del Codice Rocco, in vigore per alcune sue parti ancora oggi, dopo 95 anni dalla sua emanazione.
In origine, le case di lavoro e le colonie agricole nacquero per “riadattare gli internati alla vita sociale” grazie al lavoro obbligatorio. La concezione positivista dell’obbligatorietà del lavoro come forma di espiazione della pena fu ribaltata nel 1975 con l’approvazione dell’art. 20 dell’ordinamento penitenziario, per cui l’organizzazione e il metodo di lavoro intramurario avrebbe dovuto riflettere quello vigente nella società libera.
Fu Bruno Mellano, ex Garante delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte, a definire le misure di sicurezza un “fossile vivente”. Un fossile che riguarda qualche centinaio di persone in tutta Italia, internate in strutture adiacenti agli istituti penitenziari o direttamente dentro ex-carceri, con celle, sbarre e personale in divisa. Così come in carcere, anche qui spesso sono previsti il portavitto, la scopino, lo spesino, il concellino e la domandina. La struttura che avrebbe dovuto preparare la persona alla libertà, la fa regredire a quella stessa condizione infantile che strutturalmente è propria del carcere.
La lettera di Del Grande ripropone una delle grandi contraddizioni su cui si basa il sistema penale Italiano. Lo Stato prevede l’applicazione dell’art. 27 della Costituzione a prescindere dalla gravità del reato: persino nel caso di un detenuto condannato all’ergastolo ostativo (in genere perché non collaborante), la Consulta ha sottolineato l’incostituzionalità dell’automatismo della presunzione assoluta di pericolosità sociale, anche rispetto ai detenuti condannati per i reati di mafia e terrorismo. Ovvero, è incostituzionale presumere che il detenuto riconosciuto colpevole di un reato grave e gravissimo, non possa mai accedere a una qualche forma di ri-socializzazione.
E qui veniamo alla contraddizione che segnala Del Grande nella sua lettera: se la pena espiata non basta e la pericolosità sociale è sempre in agguato, se finita la detenzione ne inizia un’altra, se la rieducazione del condannato è un astratto futuro e mai un concreto presente, in che modo la persona può smettere di essere il reato che, trent’anni di galera fa, ha commesso?











