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di Lucrezia Tiberio

valigiablu.it, 25 gennaio 2023

La recente notizia dell’arresto del boss di cosa nostra Matteo Messina Denaro ha riaperto il dibattito sul carcere duro, l’ergastolo ostativo e, più in generale, sulla funzione della pena nel nostro paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i giorni seguenti all’arresto del boss, ha dichiarato (min. 4’56”) che Matteo Messina Denaro “andrà al carcere duro perché quell’istituto esiste ancora grazie a questo Governo”, confondendo il regime carcerario previsto dall’art. 41bis, su cui il Governo non ha fatto alcun intervento, con l’art. 4bis che regola l’ergastolo ostativo, su cui invece si è parzialmente intervenuti a seguito di una complessa vicenda giurisprudenziale. Le dichiarazioni di Meloni hanno creato ancora più confusione su un argomento delicato, che nel dibattito politico viene spesso trattato con imprecisione.

Un altro caso che ha fatto riaccendere i riflettori sulla legittimità di questi istituti giuridici è quello di Alfredo Cospito, anarchico attualmente ristretto nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna. Nato a Pescara nel 1967, oltre a una pena a 16 anni e 6 mesi per il ferimento del manager dell’ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, nel 2012, è stato condannato in primo e secondo grado perché riconosciuto come autore dell’esplosione di due pacchi bomba a basso potenziale, la notte del 2 e 3 giugno 2006, nei pressi della scuola degli Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo). I fatti si riferiscono al processo Scripta Manent, condotto dalla procura di Torino, che sfociò in un maxi procedimento contro i militanti della Federazione anarchica informale, di cui Cospito, secondo le accuse, era “capo e organizzatore dell’associazione con finalità di terrorismo”. Per questi reati, per i quali Cospito era stato condannato in primo e secondo grado a 20 anni di reclusione, a luglio la corte di cassazione ha ridefinito il reato da “strage contro la pubblica incolumità” in “strage contro la sicurezza dello Stato”, fattispecie che prevede l’ergastolo ostativo, cioè l’impossibilità di godere dei cosiddetti benefici penitenziari. Attualmente è l’unico soggetto detenuto in regime di massima sicurezza con queste accuse. A Cospito è stato applicato, inoltre, il regime carcerario del 41bis, meglio conosciuto come carcere duro, perché considerato ancora in grado di mantenere contatti con l’organizzazione eversiva.

La vicenda, oltre ad avere un significato per il mondo anarchico e per l’espressione del dissenso, ha sollevato due questioni importanti, sul regime del carcere duro e sull’ergastolo ostativo, che devono essere tenute distinte. Nel corso del processo di secondo grado davanti alla Corte d’assise d’appello di Torino, la difesa aveva chiesto ai giudici di rivedere il regime del 41bis, ma la richiesta è stata rifiutata dal Tribunale di Sorveglianza; ora il procedimento si è interrotto e la decisione è stata rimandata alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi sull’ostatività. La norma su cui viene chiesto questo particolare intervento è quella che impedisce di concedere l’attenuante del “fatto di lieve entità” se l’imputato è considerato recidivo. I giudici che hanno accolto l’istanza riconoscono la lieve entità nell’attentato contestato all’anarchico, considerata anche l’assenza di danni o feriti; alle stesse conclusioni, tra l’altro, erano pervenute anche le stesse procure nei processi precedenti. Se la Consulta accogliesse le eccezioni la pena potrebbe ridursi a un periodo compreso tra 21 e 24 anni di carcere.

Cospito, per protesta contro la sua condizione detentiva, ha intrapreso uno sciopero della fame da più di 90 giorni e ha manifestato la chiara volontà di voler proseguire il digiuno e di rifiutare qualsiasi alimentazione forzata. In questi giorni proseguono i sit-in e le proteste contro il regime del 41bis in molte città, riaprendo così il dibattito pubblico sul sistema carcere in Italia.

Che cos’è il 41bis - Il regime carcerario previsto dall’articolo 41bis è un regime di detenzione che può essere comminato solo in presenza di specifici requisiti e rappresenta infatti un’eccezione, o meglio, la sospensione delle regole del normale regime detentivo; l’istituto, introdotto (con il d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992, n. 356) nell’ordinamento del 1986 per far fronte a situazioni di particolare gravità, venne poi regolato con un decreto legge nel 1992, quando la sua applicabilità fu estesa per combattere le stragi di mafia. Il codice dell’ordinamento penitenziario vigente prevede la compresenza sia di “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sia di reati in grado di agevolare “associazioni di tipo mafioso, criminale, terroristico o eversivo”. Il fine di questo regime detentivo è quello di interrompere tutti i legami tra il detenuto e l’organizzazione di appartenenza.

Concretamente, al detenuto ristretto al 41 bis sono limitate alcune delle facoltà previste per tutti gli altri carcerati. È ammesso un solo colloquio al mese, esclusivamente con familiari e conviventi, e gli incontri, fatti salvi quelli con il difensore, sono sempre registrati. È prevista, inoltre, una limitazione dei contatti che il detenuto può avere con gli altri soggetti all’interno del penitenziario, una forte limitazione degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno e l’intervallo fuori dalla cella può durare un massimo di due ore. Infine, aspetto forse più problematico di tutti, è il controllo sulla corrispondenza in entrata e uscita. Stando alla lettura della norma, comunque, tutti gli altri diritti dovrebbero rimanere impregiudicati, ma di fatto non è così a causa delle gravissime carenze strutturali delle carceri in Italia.

Luigi Manconi, giornalista, docente universitario, scrittore e Presidente della commissione diritti umani del Senato, ha rimarcato con forza la mancanza di tutela dei detenuti al 41 bis, in particolare sulla vicenda di Cospito. Di fatto, l’ora d’aria si limita a 60 minuti, trascorsi “in un cubicolo dai muri molti alti da dove si vede un pezzo di cielo da una grata”. Le interazioni sociali sono ridotte al minimo: Cospito dovrebbe poter interagire con altri tre reclusi, ma i suoi difensori hanno dichiarato che “in realtà si riducono a uno in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto a isolamento diurno per due anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella”. Inoltre, la corrispondenza dall’esterno è bloccata; Cospito, a seguito di un decreto del ministro della giustizia, considerato “in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell’organizzazione eversiva di appartenenza” non può ricevere corrispondenza dall’esterno. Fino a qualche mese fa poteva comunicare con l’esterno, inviare scritti e articoli, contribuire a riviste dell’area anarchica, ricevere corrispondenza e usufruire di colloqui in presenza e telefonici.

Secondo Manconi, tutto ciò esprime la chiara volontà dell’ordinamento penitenziario di “comprimere la sua identità politico culturale verso l’esterno e la sua partecipazione al dibattito politico”. A più riprese si sono espresse la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione sull’importanza di una libera corrispondenza per il detenuto, statuendo che “i contenuti del pensiero politico non possono discriminare la possibilità di esprimerlo”. Lo stato di diritto, che garantisce a tutti gli individui la libertà di espressione, viene messo in pericolo con la censura applicata a Cospito e a molti altri detenuti. Altro aspetto, non meno importante, è quello della salute mentale, messa a dura prova da un regime così stringente.

Che cos’è l’ergastolo ostativo - Cosa diversa dal 41 bis è l’ergastolo ostativo; disciplinato dall’articolo 4bis del codice dell’ordinamento penitenziario, è un regime carcerario che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà) gli autori di reati considerati riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, quando il soggetto condannato non collabori con la giustizia o tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.

L’ergastolo ostativo non è un regime eccezionale tra gli ergastolani, anzi, secondo i dati del Garante nazionale delle persone private della libertà, nel 2021 in Italia i detenuti per reati ostativi sono 1.259, il 70% degli ergastolani totali. Introdotto nel 1991 e successivamente inasprito con l’intensificarsi delle stragi di mafia, nasce da una presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, che viene fondata esclusivamente sul titolo di reato commesso. Questa presunzione è così forte da rendere il condannato incompatibile con qualsiasi modalità di risocializzazione extramuraria, salvo il caso in cui egli collabori con la giustizia.

Normalmente, per i soggetti che devono scontare una pena detentiva in carcere, è prevista la cosiddetta progressione trattamentale: una serie di misure volte a consentire un sempre maggior contatto con l’esterno fino ad arrivare al termine della pena. Ed è proprio in questa progressione che si esprime la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione. Il destino del “fine pena mai” che si associa all’ergastolo ostativo ha scatenato negli anni accesissimi dibattiti proprio in ragione della sua dubbia legittimità costituzionale. Nel 2021 i giudici della Consulta si espressero sull’ergastolo ostativo rilevando un contrasto con i principi costituzionali e invitarono il Parlamento a modificare l’istituto. Poco dopo essere entrato in carica, il Governo Meloni è intervenuto con un decreto-legge che di fatto mantiene il 4bis, ma modifica le modalità di accesso ai benefici penitenziari: non più solo attraverso la collaborazione con la giustizia, ma anche dimostrando di aver interrotto qualsiasi legame con la criminalità organizzata e di aver mantenuto una condotta carceraria corretta. Questa modifica, però, non si applica alle persone detenute in regime di 41-bis.

L’intero sistema sanzionatorio nel nostro ordinamento è - o dovrebbe essere - orientato ai principi di rieducazione della pena, ma un istituto come quello dell’ergastolo ostativo, di fatto, priva una categoria di detenuti della riappropriazione della libertà personale. Secondo la maggioranza del mondo accademico, la norma sarebbe anche in netto contrasto i principi di eguaglianza, di libertà morale e personale, costringendo il condannato a scegliere se collaborare con la giustizia o non raggiungere mai la fine della pena. C’è poi un contrasto con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 comma 2 della Costituzione: il diritto penale si fonda sul principio latino nemo tenetur se detegere, cioè il diritto al silenzio e al non incolpare se stessi, che dovrebbe vigere non sono nella fase processuale ma anche in sede di esecuzione della pena. Da ultimo, spicca la dubbia legittimità a fronte del divieto di pene inumane, sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Convenzione alla quale anche l’Italia ha aderito.

Il complicato rapporto tra l’Italia e la giurisprudenza europea - L’Italia conta numerosissime condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, proprio a causa dell’inadeguatezza del suo sistema carcerario. A partire dalla famosissima sentenza Torreggiani del 2013, in cui si portava al vaglio della Corte di Strasburgo la questione del sovraffollamento, con il ricorso di sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. La pronuncia di condanna verso l’Italia è ancora oggi definita come sentenza pilota, per la sua importanza, tuttavia l’Italia non ha mai seguito le direttive della Corte, prevedendo, nel caso in cui un detenuto si trovi in una situazione di grave sovraffollamento, un indennizzo o un breve sconto di pena. Secondo Marina Castellaneta, professoressa ordinaria di Diritto Internazionale dell’Università di Bari e voce autorevole nel dibattito sui diritti umani, sono proprio le stesse strutture carcerarie a diventare il presupposto per trattamenti inumani e degradanti, contrari al diritto internazionale.

Un caso più recente che racconta le difficoltà dell’Italia proprio in relazione ai doveri imposti dalla comunità internazionale è il caso di Marcello Viola, mafioso condannato all’ergastolo, che presentò ricorso dopo il rifiuto delle istanze con cui chiedeva dei benefici penitenziari; il rifiuto derivava dal fatto che, nonostante la buona condotta, non era stata accertata la collaborazione con la giustizia. Secondo la Corte “l’assenza di collaborazione con la giustizia determina una presunzione inconfutabile di pericolosità sociale” che ha come conseguenza quella di privare il detenuto di qualsiasi prospettiva di liberazione in contrasto con il rispetto della dignità umana che si trova al centro del sistema messo in atto dalla Convenzione.

L’Italia fa parte di una delle convenzioni internazionali più importanti della storia, cioè il Patto sui diritti civili e politici del 1976, che ha cambiato per sempre il panorama internazionale sulla questione della giustizia. La convenzione ha al suo interno varie norme sulle pene e la detenzione; secondo la professoressa Castellaneta, rappresenta la base per la corretta applicazione della rieducazione della pena - intesa come percorso all’interno delle carceri per poi restituire i detenuti alla società. Secondo questa visione, che l’Italia ha ratificato, la giustizia non può e non deve essere mai retributiva, perché in caso contrario diventa legge del taglione.

Esiste una questione morale? Il pericolo dietro l’angolo nei dibattiti sull’ergastolo, sul carcere duro è quello di trovarsi davanti un interlocutore che confonde i concetti e accusa chi difende i diritti dei detenuti di essere dalla parte “sbagliata”, dalla parte dei mafiosi o come nel caso Cospito dalla parte dei presunti terroristi contro lo Stato. Questo interlocutore, di solito, si rifugia in una sorta di posizione morale, ma la questione morale, ammesso che esista, non riguarda il detenuto, ma il trattamento che lo Stato decide di riservargli nell’esecuzione della giustizia. Sia che si decida di adottare un approccio giuridico sia che si dia uno sguardo alla filosofia del diritto, il punto di arrivo rimane uno solo: il sistema detentivo deve essere ripensato alla luce delle garanzie costituzionali.

Bisognerebbe chiedersi: a cosa serve la pena? In estrema sintesi, si può dire che il sistema attuale risponde ai principi di rieducazione della pena, di proporzionalità tra delitto e pena comminata, sulla responsabilità personale di un fatto di reato e sul divieto di infliggere trattamenti contrari al senso di umanità. Non c’è nessun riferimento alla sfera morale. È fisiologico del vivere in società il provare disprezzo per alcuni reati e l’opinione pubblica spesso guida questi sentimenti; quando si parla di giustizia si nomina spesso l’esigenza che la legge sia uguale per tutti. E forse quest’eguaglianza deve esserci anche nella pena, che non può significare esclusione perpetua dalla società. Non si tratta di negare la colpevolezza di alcuni soggetti, ma l’esecuzione della pena. Lo Stato non può usare nei confronti dei detenuti degli strumenti che sono punitivi a tal punto da negare qualsiasi riappropriazione di libertà nel futuro, perché lo Stato non può essere disumano. Qualunque sia il reato commesso, a prescindere dalla disapprovazione sociale che ne deriva, il carcere non può distruggere l’identità della persona, dovendo conservare l’identità di stato di diritto. E questa è l’unica questione morale sottesa alla vicenda di Cospito e di qualsiasi soggetto ristretto al 41bis o con una pena perpetua.