di Andrea Pugiotto*
Il Domani, 8 settembre 2026
Emerge un conflitto costituzionale: chi deve pronunciare l’ultima parola sulla libertà personale? Il legislatore a priori e per intere categorie? Oppure un giudice indipendente, caso per caso e motivando? La Costituzione non lascia dubbi. Stupisce che a volere un giudice mero esecutore della volontà politica sia la stessa destra che, con la separazione delle carriere, dichiarava di volerne garantire l’indipendenza. Indipendente dal pm, forse. Non dal governo, dal Parlamento e dall’umore della piazza. Quanto accaduto a Torino è noto: in un market, un quarantenne molesta sessualmente una donna e poi una minorenne. Arrestato, resta due giorni in carcere. Il Gip sostituisce la custodia carceraria con l’obbligo di firma giornaliera, motivando la scelta.
Da qui - contro il giudice - il linciaggio social, il processo mediatico per direttissima, lo sdegno politico. Ma cosa insegna questa vicenda? La Costituzione protegge la libertà personale con due serrature, le cui chiavi sono affidate a poteri diversi. La legge deve stabilire in astratto quando e come quella libertà possa essere limitata; un giudice deve decidere in concreto se sia necessario farlo.
È il congegno garantista dell’art. 13 Cost. Zaccaria: “Chi difende la Carta e chi no: sarà questa la sfida del voto” Ruolo preciso Perché proprio un giudice? Perché la libertà personale va difesa innanzitutto da chi dispone della forza pubblica. Gli agenti di pubblica sicurezza appartengono ad apparati gerarchici, i cui vertici rispondono al governo. Il giudice, invece, non dipende né dal ministro né dalla maggioranza. La Costituzione ne garantisce autonomia e indipendenza perché possa dire di no: alla polizia che ha arrestato, al pm che chiede il carcere, al governo che reclama severità, alla piazza che invoca vendetta. Questo è il punto: il giudice non è l’ultimo anello di una “catena” chiamata a trasmettere l’impulso repressivo del legislatore.
Se così fosse, non sarebbe un giudice ma il burocrate travet di una decisione altrui. La decisione del giudice presuppone la legge, ma non si confonde con essa. Il Parlamento detta la regola generale; il giudice verifica se possa tradursi, nel singolo caso, in una privazione di libertà. Il legislatore guarda ad astratte categorie di fatti e autori. Il giudice vede invece quel fatto, quel soggetto, quel pericolo, quella possibile misura. Ne valuta necessità, adeguatezza e proporzione. Motiva perché sia preferibile ad altre.
La Costituzione esige questo controllo per evitare limitazioni della libertà personale in nome di interessi presunti dalla legge, ma non accertati. Se questa imponesse al giudice il carcere, lasciandogli solo il compito di firmare l’ordinanza, della sua funzione conserverebbe l’involucro. Il giudice ci sarebbe ancora, ma non giudicherebbe più. È precisamente ciò che accade quando la legge penale è usata come un megafono.
Da anni la politica scambia la certezza della pena con la certezza del carcere; nell’opificio della paura sociale, Cesare Beccaria viene archiviato e sostituito da Giorgio Bracardi: “In galera!”. Nascono così gli automatismi. Se un reato è contestato, deve seguire il carcere cautelare. Se una persona è condannata, deve subire il massimo della pena. Se è detenuta per certi delitti, deve esserle precluso ogni beneficio penitenziario.
Idee di giurisdizioni - La ragione politica è trasparente: evitare che, tra la legge e il carcere, qualcuno giunga a una conclusione diversa dai desideri della maggioranza politica. Quel qualcuno è il giudice: delle indagini preliminari, della cognizione, dell’esecuzione o della sorveglianza. Purché non contraddica il messaggio securitario, lo si vorrebbe stretto in una camicia di forza. L’automatismo legislativo è così mezzo e fine: serve a imporre il carcere e, per imporlo, rende superfluo il giudice.
Il commento di Giorgia Meloni al caso torinese tradisce questa idea di giurisdizione. Ipsa dixit: le leggi sono più severe; le forze dell’ordine hanno arrestato; la Procura ha chiesto la misura più dura. Poi il Gip ha “spezzato la catena”. Ma il Gip ha esercitato la funzione per la quale la Costituzione lo colloca lì: controllare se la richiesta del Pm fosse giustificata e quale misura fosse adeguata al caso concreto. La sua decisione può essere sbagliata. Subito impugnata dalla Procura, sarà il Tribunale del riesame a valutarla, non gli ispettori inviati dal solerte Guardasigilli. Ma il giudice non vìola la legge se non timbra la richiesta dell’accusa. Semplicemente, fa il giudice.
Da questa cronaca emerge così un conflitto costituzionale: chi deve pronunciare l’ultima parola sulla libertà personale? Il legislatore, una volta per tutte, a priori e per intere categorie? Oppure un giudice indipendente, caso per caso e motivando? La Costituzione non lascia dubbi. Stupisce che a volere un giudice mero esecutore della volontà politica sia la stessa destra che, con la separazione delle carriere, dichiarava di volerne garantire l’indipendenza. Indipendente dal pm, forse. Non dal governo, dal Parlamento e dall’umore della piazza.
*Costituzionalista dell’Università di Ferrara









