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cnel.it, 26 giugno 2026

Maggiori tutele contro la disoccupazione involontaria. Il Cnel ha approvato all’unanimità un disegno di legge che riconosce ai detenuti lavoratori la possibilità di accedere alla NASpI, cioè di ottenere l’indennità erogata dall’INPS in caso di disoccupazione involontaria. Si tratta del quinto ddl predisposto nel quadro del programma Recidiva Zero, realizzato dal Cnel in collaborazione con il ministero della Giustizia, al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale grazie a studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. In particolare, la proposta - definita nell’ambito del Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, istituito presso il Cnel - modifica l’art. 20 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, chiarendo espressamente che il lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria costituisce lavoro subordinato anche ai fini previdenziali e assistenziali e che la cessazione del rapporto produce uno stato di disoccupazione utile ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali contro la disoccupazione involontaria.

“Il tema degli ammortizzatori sociali contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori detenuti è di grande rilevanza - ha dichiarato il consigliere Cnel Emilio Minunzio, relatore del provvedimento e coordinatore del Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale - ed è stato trattato dal Segretariato fin dal suo insediamento. Oggi la Naspi non viene riconosciuta de plano a un lavoratore in regime di privazione di libertà, ma solo laddove faccia ricorso agli organi competenti. Il punto è la natura della disoccupazione, che va considerata involontaria quando avviene per scarcerazione, piuttosto che per trasferimento ad altro istituto o per avvicendamento sul posto di lavoro. La modifica della legge sull’ordinamento penitenziario che proponiamo è molto semplice ed è stata messa a punto nell’ottica della massima collegialità”.

La proposta di modifica si colloca nel solco del processo di normalizzazione del lavoro penitenziario e dà attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro, protezione previdenziale e finalità rieducativa della pena. Il ddl del Cnel non introduce una disciplina di favore, ma chiarisce che il detenuto che lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è, anche ai fini previdenziali e assistenziali, un lavoratore subordinato. La modifica proposta è volta non solo ad assicurare certezza del diritto e piena effettività delle garanzie costituzionali del lavoro, ma anche a porre fine a un contenzioso seriale che ha investito l’INPS. In tal senso, l’emendamento costituisce una misura di razionalizzazione amministrativa e di deflazione del contenzioso. L’intervento è del tutto coerente con quanto prevede la Costituzione in merito alla funzione rieducativa della pena. Il lavoro penitenziario può svolgere una reale funzione di reinserimento solo se consente al detenuto di sperimentare un rapporto di lavoro quanto più possibile vicino a quello libero, non soltanto sotto il profilo dell’attività svolta, ma anche sotto quello dei diritti che da essa derivano.