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di Antonio D’Andrea

Il Fatto Quotidiano, 6 marzo 2025

Si potrebbe davvero suggerire, da parte dei giuristi ispirati da buon senso e nulla di più, una piccola formale precisazione da apportare alla nota e spesso impropriamente richiamata disposizione costituzionale secondo la quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101, c. 2, Cost.). Contestualmente alla cosiddetta riforma sulla giustizia avanzata dal governo Meloni, che ha sollevato inevitabilmente polemiche e prese di posizione oppositive da parte di quasi tutta la magistratura ordinaria in attività del Paese (di sicuro non solo “toghe rosse”, ammesso che esistano oltre il porpora che segnala alcuni magistrati chiamati a ricoprire funzioni superiori), si potrebbe tentare di trovare un pacifico accordo con il potere politico precisando che la indiscutibile soggezione alla legge riguarda quella “alla cui applicazione essi siano tenuti nell’esercizio delle loro funzioni”.

Si chiarirebbe in modo - come si dice, incontrovertibile - quello che già accade sulla base di una interpretazione logico-sistematica del dettato costituzionale: di fronte a una norma vigente da applicare per risolvere un qualsiasi procedimento giudiziario in corso di definizione, ma che contrasta con un principio costituzionale (della cui elasticità interpretativa dovrebbero sapere tutti i giuristi e non solo i costituzionalisti), l’autorità giudiziaria - quella decidente, di sua iniziativa o su istanza di una delle parti, incluso il pubblico ministero, ove previsto nel giudizio - è tenuta a investire della questione di costituzionalità la Corte costituzionale, sospendendo il giudizio pendente e attendendo la decisione del giudice costituzionale cui compete, come è noto, la possibilità di annullare la norma incostituzionale, che dunque potrebbe non trovare più applicazione nell’ordinamento non solo nel caso pendente. Si chiarirebbe, inoltre, che la potestà legislativa tanto dello Stato quanto delle Regioni, oltre che al richiamato rispetto della Costituzione è tenuta a considerare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117, c. 1, Cost.).

Questo significa che sottovalutare, da parte del legislatore, questo limite costituzionale di natura sovranazionale renderà in ogni caso inapplicabile la norma interna. Ed è qui che si apre la questione, per il giudice, di dare a sua volta diretta applicazione alla norma europea e/o attivare il controllo di costituzionalità della nostra Corte: anche su queste questioni di ordine essenzialmente procedurale si è consolidata nel tempo una elaborazione giurisprudenziale tanto della Corte costituzionale quanto della stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ovviamente non potrà essere ignorata dall’autorità giudiziaria chiamata a disapplicare la norma interna laddove registri il paventato contrasto.

La produzione del diritto, alla cui applicazione sono tenuti i magistrati, si potrebbe dire “subisce”, per definizione, ontologiche limitazioni, la cui valutazione è affidata solo ed esclusivamente all’autorità giudiziaria chiamata a rispondere della effettività del “comando” politico. In ciò si sostanzia il significato profondo della democrazia costituzionale, nella quale l’esercizio della funzione giurisdizionale spetta ad altre autorità pubbliche, distinte e separate dagli organi politici. Il confine è dunque tracciato e andrebbe preservato affinché il potere politico, ancorché legittimamente esercitato, non travalichi e conculchi libertà e diritti preesistenti allo Stato e alla sua stessa sovranità originaria.

Certo, dal costituzionalismo delle origini siamo giunti ad una lettura più evoluta della democrazia costituzionale che, come è noto, consente alle condizioni dettate dall’articolo 11 della nostra Costituzione restrizioni della sovranità in favore di organizzazioni sovranazionali il cui scopo è quello di preservare “la pace e la giustizia fra le nazioni”, il che naturalmente apre un nuovo capitolo legato proprio alla capacità di far valere, prima di tutto sul piano internazionale, regole che coinvolgono direttamente gli Stati e le autorità politiche che li rappresentano. Rispetto agli impegni direttamente assunti tra gli Stati nulla potrà essere richiesto ai giudici nazionali laddove la norma sovranazionale vincoli esclusivamente l’autorità politica contrariamente alle norme di derivazione internazionale che, trasfuse nell’ordinamento statuale, dovranno, al contrario, trovare piena applicazione all’interno dell’ordinamento nazionale da parte di chi vi è tenuto, vale a dire, ancora una volta l’autorità giudiziaria.