di Antonio Alizzi
Il Dubbio, 25 luglio 2026
La Prefettura non può emettere un’interdittiva antimafia senza avere prima valutato, attraverso una motivazione espressa e adeguata, la possibilità di applicare le misure meno afflittive della prevenzione collaborativa. La verifica non può rimanere implicita né essere compiuta successivamente dal giudice amministrativo per colmare le lacune del provvedimento. È il principio ribadito dalla terza sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto parzialmente l’appello presentato dall’avvocato Oreste Morcavallo nell’interesse di una società operante nel settore edile. I giudici di Palazzo Spada hanno riformato la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, e annullato l’interdittiva disposta il 26 gennaio 2023 dalla Prefettura di Reggio Emilia.
Il provvedimento prefettizio si fondava su una serie di rapporti familiari, personali ed economici che, secondo l’Amministrazione, rendevano probabile il rischio di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale. Il Tar aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittima la valutazione compiuta dalla Prefettura sulla base del criterio del “più probabile che non”.
La difesa aveva contestato la lettura complessiva degli elementi indiziari, sostenendo che i legami familiari richiamati non avessero avuto alcuna incidenza concreta sulla gestione dell’impresa. Anche i rapporti commerciali indicati nel provvedimento, secondo l’appellante, erano riconducibili a operazioni ordinarie oppure risalivano a periodi nei quali le imprese coinvolte operavano regolarmente o risultavano iscritte nelle white list. Nel ricorso era stato inoltre evidenziato che la società aveva adottato spontaneamente diverse misure di “self-cleaning”, tra cui la nomina di un organismo di vigilanza, l’introduzione del modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 e l’interruzione dei rapporti personali e commerciali ritenuti controindicati.
Il punto decisivo dell’appello ha però riguardato l’articolo 94-bis del Codice antimafia. Secondo la difesa, la Prefettura non aveva valutato l’applicabilità della prevenzione collaborativa, prevista quando i tentativi di infiltrazione risultano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Il Tar aveva ritenuto che il ricorso all’interdittiva contenesse implicitamente una valutazione negativa sull’utilizzabilità delle misure meno restrittive, finendo però, secondo l’appellante, per sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un potere discrezionale riservato al prefetto. Il Consiglio di Stato ha condiviso questa censura. Con l’introduzione dell’articolo 94-bis, si legge nella sentenza, il legislatore ha stabilito un principio di gradualità delle misure prefettizie di contrasto alla criminalità organizzata. L’interdittiva antimafia deve quindi rappresentare l’“extrema ratio”, da utilizzare nelle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento dell’attività economica.
Prima di adottarla, la Prefettura deve spiegare perché le misure di prevenzione collaborativa non sarebbero sufficienti a neutralizzare il rischio. Tale obbligo permane anche quando l’operatore economico non abbia partecipato al procedimento amministrativo. Occorre, dunque, un giudizio prognostico sulla possibilità che i controlli e le prescrizioni previsti dall’articolo 94-bis riescano a sottrarre l’impresa al pericolo di condizionamento criminale. Nel caso esaminato, il provvedimento non conteneva alcun riferimento alla prevenzione collaborativa né all’articolo 94-bis. Per Palazzo Spada non è sufficiente sostenere che la valutazione fosse implicita: una simile interpretazione, se applicata in modo generalizzato, finirebbe per “sterilizzare la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia”. È una sentenza innovativa e rilevantissima - ha commentato l’avvocato Oreste Morcavallo - che impone alla Prefettura di motivare, prima di emettere l’interdittiva, l’applicabilità o meno dell’articolo 94-bis del Codice antimafia. Tale obbligo deve essere adeguatamente motivato e non può essere surrogato dal Tar. La sentenza farà scuola per tutti i procedimenti prefettizi”.










