di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2025
Richiesta al ministero per conservare anche la via analogica. Il Consiglio superiore della magistratura torna a sottolineare le criticità del processo penale telematico, tra i cardini degli impegni presi dal ministero della Giustizia nel contesto del Pnrr. Con una delibera approvata dal plenum si ricorda che le difficoltà di App, l’applicativo ministeriale, emergono anche davanti ai nuovi obblighi in vigore da pochi giorni, visto che dal i° aprile il canale digitale è la via teoricamente esclusiva per l’iscrizione delle notizie di reato e per il deposito degli atti in una serie di giudizi speciali (abbreviato, direttissimo, immediato).
Tanto da spingere il Consiglio superiore della magistratura a chiedere al ministero la conservazione del doppio binario analogico-digitale (scelta che peraltro numerosi capi degli uffici giudiziari hanno già fatto, sia a inizio anno davanti a obblighi ancora più significativi sia in questi giorni). Nel dettaglio il Csm segnala che, quanto alle iscrizioni delle notizie di reato, il procedimento “risulta farraginoso e gravemente carente sotto il profilo dell’usabilità; il che, se non impedisce l’iscrizione dei procedimenti, la rallenta sensibilmente rispetto ai tempi richiesti nel regime analogico, in alcuni casi raddoppiandoli o triplicandoli”.
L’interfaccia proposta al magistrato che si appresta all’iscrizione non riporta gli elementi essenziali per valutarne rapidamente la correttezza, e neppure permette di consultare rapidamente l’atto che ne è il presupposto: “Per ogni procedimento è invece necessario seguire un percorso complicato e non intuitivo per valutare la correttezza degli elementi con cui si procede all’iscrizione”.
Per i giudizi speciali il Csm torna a lanciare l’allarme sull’indisponibilità per magistrati e avvocati di strumenti telematici adeguati che permettano, per esempio nel giudizio direttissimo, il deposito telematico di atti nel corso del processo e la sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti. Va ancora rilevata la criticità sulla redazione del verbale dell’udienza di convalida del fermo-arresto nell’ambito del rito direttissimo: in particolare l’impossibilità di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei soggetti che non sono dotati di firma remota (imputato ed eventuale interprete) o che, pur essendone dotati, non possono sottoscrivere il verbale per la mancata disponibilità in udienza del flusso informatico (pm e avvocati).











