di Paolo Frosina
Il Fatto Quotidiano, 22 febbraio 2024
Il sindaco che non rinnova un incarico “per fini ritorsivi e discriminatori”. Quello che requisisce l’immobile oggetto di una causa cui è personalmente interessato. Quello che nega un’autorizzazione perché “il marito della richiedente non gli aveva fornito adeguato sostegno elettorale”. O quello che ordina “la revoca dell’incarico dirigenziale di un dipendente candidatosi in una lista contrapposta”. Sono tutti esempi recenti di pubblici amministratori condannati in via definitiva per abuso d’ufficio, cioè per aver violato la legge allo scopo di favorire qualcuno danneggiando qualcun altro. Domani, quando il reato non esisterà più, quelle condotte non saranno punibili, e le condanne irrevocabili già emesse (3.623 dal 1997 al 2022) saranno cancellate con effetto retroattivo. A ricordarlo è il Consiglio superiore della magistratura nel parere espresso sul ddl Nordio, il progetto di riforma che abolisce la fattispecie, approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora all’esame della Camera per il via libera definitivo. Nel documento approvato ieri dal plenum (con sei astenuti, i laici in quota FI, FdI e Italia viva) i consiglieri di Palazzo dei Marescialli hanno inserito una rassegna di casi concreti per mettere in guardia il Parlamento sulle conseguenze dell’abrogazione: ne viene fuori, scrivono, “un quadro alquanto variegato delle condotte di abuso di vantaggio (profittatorio) o di danno (vessatorio, discriminatorio, ritorsivo o prevaricatorio)” che con la nuova legge non costituiranno più reato. Salvando i sindaci disonesti, certo, ma non solo loro.
I soprusi che hanno fondato le condanne confermate in Cassazione negli ultimi anni, infatti, sono stati commessi dalle figure più varie. C’è un dipendente comunale che ha procurato alla società dei propri parenti “l’affidamento diretto di numerosi incarichi per lavori per un importo di svariate migliaia di euro”; oppure un dirigente che, “omettendo di astenersi dal predisporre il bando di gara e dal presiedere la relativa commissione esaminatrice, ha, con affermazioni generiche e non verificabili, dichiarato vincitrice del concorso sua nipote”. O ancora il direttore dell’ente di gestione di un’area protetta che conferisce alla compagna “un incarico retribuito per lo svolgimento di un’attività lavorativa che avrebbe potuto essere svolta da dipendenti dell’ente”.
Per questo, si legge nel parere approvato dal plenum, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio “richiederà una valutazione approfondita ed effettiva dei suoi effetti concreti, onde evitare il rischio di un depotenziamento del microsistema penale dedicato alla lotta contro la corruzione”.
Il documento contesta anche l’argomento principe dei fautori dell’abolizione, cioè il numero irrisorio di condanne rispetto ai procedimenti aperti: i membri del Csm ricordano che in generale “la percentuale delle archiviazioni dei procedimenti penali si attesta intorno al 62%” e che “il divario tra iscrizioni e condanne rivela la capacità della giurisprudenza di svolgere la necessaria opera di filtro degli abusi penalmente rilevanti”. Secondo il Csm, inoltre, cancellare la fattispecie potrebbe non servire nemmeno a liberare i sindaci dalla famigerata “paura della firma”, “non essendo rari” - si legge - “i casi in cui l’abuso d’ufficio è contestato al pubblico amministratore in concorso con altri reati, anche più gravi”, come il falso o la truffa.











