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di Simona Musco

Il Dubbio, 11 giugno 2026

Sancito il diritto alla reputazione. I consiglieri: non è un auto-bavaglio. Bocciato il tentativo di Area di riscrivere le regole. Nessun autobavaglio. Nessuna autocensura. Dopo giorni di tensioni e polemiche, il Csm ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria, destinate a rafforzare la tutela reputazionale delle persone coinvolte nei procedimenti, limitare il ricorso alle conferenze stampa e introdurre l’obbligo di aggiornare le informazioni diffuse dagli uffici sugli sviluppi delle indagini e dei processi. Il testo è passato con quattro voti contrari e tre astensioni, sostanzialmente nella sua formulazione originaria, con i correttivi proposti da Unicost, dalla consigliera di Md Mimma Miele, dall’indipendente Roberto Fontana e dal procuratore generale.

Un messaggio forte e chiaro inviato, soprattutto, a chi, dall’esterno (stampa e singoli magistrati), ha tentato di “condizionare” i lavori del plenum, preconizzando una limitazione al diritto di informazione che ne esce, in realtà, ampliato. Con un piccolo dettaglio: dovrà tutelare non solo il diritto di essere informati, ma anche quello alla reputazione. Bocciato invece l’emendamento sostitutivo di Area, che avrebbe trasformato alcuni obblighi in semplici facoltà, spostando di fatto sulla stampa la responsabilità della completezza dell’informazione.

Un esito che smentisce quanti, dentro e fuori la magistratura, avevano denunciato il rischio di una compressione del diritto di cronaca. Per la maggioranza del Consiglio, infatti, il diritto all’informazione esce rafforzato, purché sia completo e non si esaurisca nella diffusione dell’ipotesi accusatoria. A rivendicare il significato della delibera è stato il vicepresidente Fabio Pinelli. “Questo dibattito dimostra che l’affermazione di nuovi diritti richiede un percorso culturale faticoso, lento e a volte tortuoso”, ma soprattutto “ha il merito di mettere al centro il diritto alla reputazione come il nuovo diritto fondamentale della modernità”. Un bene che, a suo giudizio, necessita di una tutela più incisiva: “Oggi sembra quasi più facile recuperare la libertà che la reputazione”. Per questo Pinelli si è detto “fiero che il plenum abbia contribuito a qualificarla come un diritto primario”.

Le nuove regole, ha aggiunto, tutelano anche l’imparzialità del giudice, non sempre “immune da condizionamenti esterni, anche involontari”, soprattutto nei processi con giudici popolari. E fissano un principio destinato a diventare il cardine della nuova comunicazione giudiziaria: “Il diritto di informazione è tale se l’informazione è corretta e completa”. Se gli sviluppi successivi smentiscono l’impostazione iniziale, ha spiegato, occorre aggiornare il quadro informativo per evitare che resti “per sempre una narrazione non più corrispondente al vero”. Perché il diritto all’informazione “non può essere parziale”.

Ad aprire il confronto è stata la relatrice laica Claudia Eccher, che ha illustrato il testo insieme al togato di Unicost Michele Forziati. “Ci troviamo di fronte a un aggiornamento necessario, maturo e profondamente al passo con i tempi”, ha affermato, respingendo le accuse di voler introdurre un bavaglio alla stampa. “La realtà è esattamente opposta”. Secondo Eccher, “la giustizia si amministra nelle aule di tribunale, non nei talk show o sulle prime pagine dei giornali prima ancora che il processo sia iniziato”. L’obiettivo non è sottrarre informazioni ai cittadini, ma “limitare l’enfasi e l’estemporaneità che troppe volte hanno trasformato le indagini preliminari in condanne mediatiche anticipate”. Da qui la scelta di imporre comunicazioni di aggiornamento. “Una notizia giudiziaria lanciata nella fase iniziale delle indagini rimane indicizzata nei motori di ricerca per sempre”, producendo effetti personali e professionali spesso “più rapidi, duraturi e devastanti del successivo accertamento processuale”. Assumersi l’onere di aggiornare quelle informazioni, ha osservato, “non è un fardello burocratico”, ma “un dovere etico e di civiltà giuridica”. Per questo parlare di bavaglio rappresenta “una radicale falsificazione degli intenti e del testo stesso della delibera”. Nessuna censura, dunque, ma un adeguamento “della tutela costituzionale della persona alla realtà tecnologica del nostro tempo”.

A sostenere con forza questa impostazione è stata Unicost. Marco Bisogni ha ricordato che “nel 2026 la presunzione di innocenza si completa necessariamente con la protezione reputazionale”, perché viviamo in una società in cui i rapporti tra le persone si fondano sempre più sulle informazioni disponibili online. La comunicazione nelle indagini preliminari, ha chiarito, non è un obbligo ma una scelta dell’ufficio giudiziario. Tuttavia, “una volta che l’ufficio decide che tale interesse è talmente predominante da rendere temporaneamente soccombente la presunzione di innocenza, deve assumersene la responsabilità”.

Un’impostazione condivisa da Roberto Fontana, secondo cui i pochi comunicati diffusi annualmente dalle procure dimostrano che gli aggiornamenti non costituiscono “un gravame di lavoro insopprimibile o un’opera titanica per gli uffici giudiziari”. Dietro molte obiezioni, ha osservato ancora Bisogni, si nasconde piuttosto “una resistenza culturale rispetto alla scelta che si sta compiendo”. Da qui la critica all’emendamento di Area: “Se la magistratura non si farà carico delle storture generate da questa stessa comunicazione, sarà impossibile fermare un treno che corre verso la progressiva degenerazione del concetto stesso di processo penale”.

A tentare di salvare la proposta alternativa è stato Marcello Basilico. Pur riconoscendo che “le questioni poste sono reali, a partire dalla tutela reputazionale nell’era delle evoluzioni tecnologiche”, il consigliere di Area ha messo in guardia da un possibile “effetto frenante sull’attività dei magistrati”. A suo giudizio la rete di obblighi e divieti prevista dalla delibera rischia di alimentare timori disciplinari e di accreditare l’idea di una magistratura finora indifferente alla tutela della reputazione dei cittadini. “Un presupposto che respingo”. È però proprio questo il punto rivendicato dai sostenitori della riforma. Per Bernadette Nicotra, togata di Magistratura indipendente, “dobbiamo tutti evolvere verso una giustizia penale in cui la tesi dell’accusa sia considerata, a tutti i livelli, una mera ipotesi iniziale in attesa di verifica giudiziale e non una condanna anticipata”. La delibera, ha spiegato, punta a responsabilizzare magistrati e uffici nell’uso di “un linguaggio sobrio ed equilibrato”. Un principio che, ha aggiunto, dovrebbe valere anche per avvocati e giornalisti.

Tra gli interventi più netti quello del togato di Unicost Antonino Laganà: “Il 95 per cento dei problemi della magistratura è arrivato dalle manie di protagonismo giudiziario di tanti, troppi pubblici ministeri”. Una riflessione condivisa dal laico di Italia Viva Ernesto Carbone, che ha richiamato il valore concreto del garantismo: “Il contrappeso all’azione penale obbligatoria è il garantismo. E chi deve essere il primo garantista, quando si tratta di un’indagine? Il pm”. Un concetto ribadito dall’indipendente Andrea Mirenda, secondo cui “il nucleo fondamentale” della delibera consiste nella “responsabilizzazione della magistratura a tutela del valore reputazionale della persona”. Un tema sul quale la magistratura sconta ancora “un grave ritardo culturale”. Non sono bastati, ha osservato, “l’enunciazione astratta della presunzione di innocenza, il regime della segretezza o gli altri rimedi ordinamentali finora adottati”. Da qui il dovere del Csm di colmare quel vuoto e di offrire “un segno tangibile di prossimità rispetto alle istanze profonde che provengono dal Paese”.

Sulla stessa linea Felice Giuffrè, che ha escluso qualsiasi “compressione del diritto di cronaca”. L’obiettivo, ha spiegato, non è impedire alla stampa di informare ma evitare che le indagini preliminari si trasformino in “un processo parallelo mediatico”. Citando il caso Garlasco, ha invitato il Consiglio a utilizzare quella vicenda per una riflessione. “La credibilità della magistratura, la sua autorevolezza e la sua indipendenza non si difendono attraverso una comunicazione muscolare o personalizzata”. Si difendono, invece, “attraverso la sobrietà istituzionale e digitale, attraverso la qualità delle decisioni e attraverso il rispetto rigoroso delle garanzie”. Perché “la presunzione di non colpevolezza non è un fastidioso ostacolo formale: è il fondamento stesso della giurisdizione penale in uno Stato di diritto”.