di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 31 marzo 2025
“Tutti hanno il diritto di autodeterminarsi come preferiscono. Anche se la rete, forse, non è il luogo più “vero” in cui farlo”. Alessandra Cordiano, ordinaria di diritto privato all’Università di Verona, parla di un male del nostro tempo: il cyberbullismo. Un tema che la docente ha affrontato nel corso del convegno “Genitori e figli nell’era digitale” organizzato lo scorso gennaio dal Cnf. Ma se condividere le proprie fragilità sul web può essere un rischio, come possiamo proteggere i minori dalle loro scelte? “Ho sempre la sensazione che i primi fragili nel mondo digitale - spiega Cordiano - siamo proprio noi adulti”.
Qual è la definizione normativa di cyberbullismo e come si distingue dal bullismo “classico”?
La legge 71 del 2017 non introduce una nuova ipotesi di reato, perché il cyberbullismo tecnicamente non esiste. Esistono invece una serie di condotte già predeterminate quali le pressioni, le aggressioni, le molestie, il ricatto, le ingiurie, la denigrazione, la diffamazione, e tutta una serie di ipotesi simili che sono realizzate da minori e in danno di minori per via telematica, utilizzando piattaforme, social e luoghi digitali. Queste condotte devono avere però una caratterizzazione, ovvero devono prevedere una sorta di volontà molto chiara di danneggiare la persona.
Il digitale è un “non luogo”, una dimensione che Lei definisce “disincarnata”. Questo può alimentare un sentimento di “impunità”?
Normalmente le condotte giuridiche, soprattutto quelle che immaginiamo come sanzionabili, si svolgono in luoghi fisici. In questo caso, probabilmente, il contesto cambia sia la fenomenologia che la percezione della propria condotta. I giovani, soprattutto, utilizzano avatar e nickname e questa sorta di spersonalizzazione conferisce anche una maggiore percezione di dominio sull’altro. Il gruppo che si associa, commentando il post oppure mettendo un semplice like, ne percepisce ancora meno il disvalore sociale, diversamente da quelle condotte in concorso in cui materialmente le persone agiscono contribuendo o soltanto assistendo.
Anche la vittima, in questo contesto, rischia di diventare invisibile?
A volte non la si conosce neppure, oppure non si ha con lei un rapporto così radicato. Ma soprattutto la vittima in questo contesto non reagisce, si ritrae in un mondo di maggiore invisibilità perché sovrastata da azioni ripetute e ossessive. Si tratta di una vittimizzazione secondaria, nella misura in cui chi subisce una condotta cyberbullista non si libera mai della notizia diffusa nel web. Ciò che purtroppo resta abbastanza tipico, in queste condotte, è la vulnerabilità del soggetto. Si tratta spesso di minori bullizzati rispetto a questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, con una sorta di simmetria tipica delle condotte bulliste.
Dal punto di vista della sovraesposizione mediatica, quali tutele sono previste?
Uno strumento molto interessante è il cosiddetto “Notice and takedown”, che consente al minore over 14 o al genitore di inoltrare al gestore del sito incriminato una richiesta di oscuramento, di rimozione oppure di blocco dei dati diffusi. Si può fare in maniera anche molto veloce e snella, senza che sia necessario che quella condotta abbia rilevanza penale, anche senza denuncia. Se entro 24 ore dalla richiesta il gestore non provvede, ci si può rivolgere direttamente al Garante per il trattamento dei dati personali, che procede entro 48 ore.
Nel corso del convegno, Lei ha sollevato anche un tema legato all’età. Per lo scarto che si registra tra ciò che prevede la normativa e l’effettiva emancipazione digitale del minore, che è sempre più precoce...
La legge, ma non è una sua “colpa”, immagina un minore che forse è sempre meno rappresentato in questa forma. I minori si emancipano con sempre maggiore anticipo dal punto di vista delle loro capacità di maneggiare gli strumenti digitali, ma non nella capacità di usarli in maniera adeguata. E questo si riverbera sulle responsabilità dei genitori.
In che modo?
Le norme dicono che i genitori devono essere in grado di impartire una buona educazione digitale ai propri figli, ma è quasi una chimera perché è difficile riuscire a impartire un’educazione in un mondo che noi stessi conosciamo poco e nel quale anche noi giochiamo in maniera scorretta. C’è un tema di responsabilità condivisa: siamo “complici” e inconsapevoli dei rischi che i nostri figli corrono nelle loro attività online, perché siamo anche un po’ autori della loro esposizione mediatica. Gli adulti partono sempre da un gap culturale rispetto a questi strumenti, e al contempo sono giustamente chiamati a rispondere delle azioni dei figli quando si concretizzano danni.
Come risolvere questo “paradosso”, in ambito giuridico?
È un mondo digitale nel quale noi giuristi, ma non solo, auspichiamo e promuoviamo una cultura rivolta all’autodeterminazione dei minori. Perché siano responsabili delle loro volontà, aspirazioni ed errori. Se non promuoviamo un’educazione che sia volta alla libertà, ma anche al dovere e alla solidarietà, come potranno i nostri figli essere dei buoni cittadini e cittadine del mondo (anche digitale)? La risposta non può essere nello strumento penale, bisogna che ci sia prima di tutto una rifondazione condivisa di un progetto comune, che è un progetto di responsabilità. In termini di scuola, università, sport, e agenzie educative a vario titolo.
Che ruolo ha la scuola?
La legge le attribuisce una serie di importanti responsabilità, ma la scuola non può far tutto. Siamo tutti immersi in una dimensione condivisa, e delegittimare la scuola perché è impreparata, perché non sanziona o sanziona troppo, ci porta in un circo schizofrenico in cui le attribuiamo tutto e il contrario di tutto. Quando siamo i primi, come famiglie, a fare fatica.











