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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 5 maggio 2023

Mentre si attende, forse invano, che la politica metta mano al regolamento penitenziario sul limite delle telefonate in carcere, ricordiamo la circolare del Dap emanata il 26 settembre scorso dove ricorda ai direttori penitenziari che hanno la possibilità, discrezionale di autorizzare i colloqui visivi o telefonici oltre i limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario.

La circolare, in premessa, parte dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, che tutelano la famiglia e i suoi componenti, e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, a mente del quale “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconoscono a ciascun individuo il fondamentale diritto al mantenimento delle relazioni socio-familiari.

Le limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e possono essere giustificate unicamente da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di prevenzione dei reati, nonché di protezione della salute o dei diritti e delle libertà di altre persone. Coerentemente con la richiamata cornice costituzionale e convenzionale, l’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (la legge penitenziaria) stabilisce che “particolare cura e dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.

E a tal fine, numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario valorizzano i colloqui visivi e la corrispondenza telefonica, quale strumento per l’esercizio del diritto delle persone detenute al mantenimento delle relazioni con i propri congiunti. Uno è quell’articolo 73, comma 3, del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che contempla il mantenimento del di ritto ai colloqui con i familiari anche nel caso in cui la persona detenuta venga sottoposta alla sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune.

La circolare del Dap, evidenzia che sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza previste dal regolamento, si è stabilito, in primo luogo, che la relativa autorizzazione, quando non riguardi i detenuti al 41 bis, possa essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto e, soprattutto, che essa possa essere disposta, addirittura una volta al giorno, ove la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure con il coniuge, con l’altra parte dell’unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all’internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. In sostanza si ribadisce l’ampia discrezionalità che hanno i direttori delle carceri su questo fronte. Quindi, l’appello che chiede ai direttori penitenziari di poter garantire telefonate giornaliere, è possibile. Come già riferito su questa stessa pagina de Il Dubbio, diversi direttori lo hanno già fatto.