di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*
Il Dubbio, 9 luglio 2025
E alla fine, il cerchio si è chiuso (e la Cassazione se n’è accorta a metà). Il Decreto (in) Sicurezza è pervaso dalla logica della prevenzione e la travasa nella materia penale, realizzando così i timori di chi, da tempo, denuncia il fatale abbraccio tra i due ambiti, che sta soffocando le consolidate conquiste del diritto penale liberale e del giusto processo, creando forme di ibridazione degne della mente di Lovecraft. Lo testimonia il ritorno, e il loro debutto sulla “scena del delitto”, di figure criminologiche assai affini agli oziosi e vagabondi, espulsi persino dalla legislazione di prevenzione sin dal 1988. Il manifesto programmatico dei soggetti ai quali le misure di prevenzione erano destinate: persone che non avevano commesso alcun reato, ma che “pretendevano di vivere senza poter dar conto di come vivessero”. E che, paradigmaticamente, non facevano niente ed erano difficilmente controllabili.
Soggetti che quasi non esistono più e che sono stati soppiantati, nella nostra epoca, da coloro che tengono condotte antagoniste, migrano, si spostano senza controllo sul territorio, sono disobbedienti senza necessariamente commettere reati. A questa nuove categorie di socialmente pericolosi sono rivolte le attenzioni del governo, che però, è questa la novità, le disciplina usando lo strumento penale, ma con la logica della prevenzione. Apprestando sanzione penale a comportamenti che mai avrebbero potuto costituire reato, se non rimuovendo dalla Costituzione, come pare essere avvenuto, i principali corollari della legalità (tipicità, tassatività, determinatezza, offensività). Il cambio di prospettiva è allarmante, specie perché la riforma è evidentemente sbilanciata a favore del potere autoritativo pubblico rispetto all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, segnando così una decisa inversione dei rapporti tra libertas e auctoritas.
Sono state, infatti, introdotte norme che puniscono la protesta anche pacifica, configurandola come reato, soprattutto quando avviene in luoghi solo approssimativamente determinati. Si arriva a punire i detenuti che, ad esempio, rifiutino il cibo o non vogliano usufruire dell’ora d’aria; i lavoratori in sciopero che picchettino una strada; coloro che “resistano passivamente” alle azioni di forza dell’autorità di polizia.
È prevista l’adozione di reazioni penali nei confronti di soggetti tradizionalmente destinatari delle misure di prevenzione pre-unitarie: ricompare, ad esempio, la figura di reato dell’accattonaggio. È stata dunque confezionata la criminalizzazione del dissenso, la cui offensività è connessa al luogo di manifestazione piuttosto che alla condotta. E, correlativamente, è stata ampliata e deformalizzata (secondo gli stilemi tipici dello strumento di prevenzione) la possibilità di creare sempre nuovi “luoghi” nei quali tutto può essere considerato reato. L’inasprimento e la sempre maggiore diffusione delle “zone rosse” moltiplica l’effetto di sospensione e negazione delle libertà di movimento e libera manifestazione del pensiero, non solo rimuovendo dalla vista i soggetti portatori di disagio sociale ed emarginazione, ma - ed è questa la vera ratio sottesa alla riforma - allargando sempre di più l’ambito dell’eccezione.
Secondo la medesima logica che ha ispirato tutte le recenti riforme in materia di prevenzione, l’esigenza di anticipare le soglie di tutela in ragione delle peculiari caratteristiche di un luogo (il carcere, le vie di comunicazione o altro) e, quindi, la legittimazione stessa di introdurre uno stato di eccezione, viene seguita dalla pletorizzazione dei “luoghi sensibili”. E così, l’eccezione diventa regola. Se ne è accorta la Corte di Cassazione, ponendo l’accento sulla dubbia costituzionalità di alcune delle previsioni penali del Decreto Sicurezza, ma con la responsabilità di aver nuovamente chiuso gli occhi sulle riforme in materia di prevenzione.
Vi sono, infatti, modifiche al testo unico antimafia che appaiono di indubbio contrasto con la Costituzione, come ad esempio la risoluzione di diritto di tutti i rapporti di lavoro intercorrenti tra una azienda confiscata e i parenti o gli affini del proposto, come abbiamo già scritto su questo giornale. Oppure quelle che interessano il Daspo urbano o il DACUR (acronimo di Divieto di accesso alle aree urbane), misure di prevenzione che ora devono essere obbligatoriamente disposte dal giudice penale, ai sensi del novellato art. 165 del codice, in caso di condanna per un reato contro il patrimonio o la persona, commesso in determinati luoghi, nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena.
Con questa norma può dirsi portato a compimento il processo di contaminazione della prevenzione nei confronti del diritto penale e delle regole di giudizio proprie del processo penale: spetta al Giudice penale senza discrezionalità, il compito di applicare una misura di prevenzione di competenza del Questore, anche se ha ritenuto, con la condanna sospesa, che il condannato in futuro non commetterà reati. Su queste e altre manifestamente illogiche disposizioni, l’Ufficio del massimario si sofferma appena, avallandole in forza della “specialità” della materia. Passa, così, sotto silenzio l’aspetto più preoccupante della riforma: l’eccezionalità della prevenzione sta permeando il diritto penale e i due ambiti si stanno ormai fondendo, non solo più quanto agli effetti, ma ora anche quanto agli ambiti di applicazione.
Il pericolo - neanche più della persona, ma del luogo - è divenuto la giustificazione della sanzione penale, senza offesa concreta. Sui presupposti della prevenzione, ormai si applicano pene. E le riforme del Testo Unico, sempre più improntate alla devastazione cieca del campo di intervento, sono solo l’immagine del diritto penale che da qui a breve verrà.
Ecco perché continuare a giustificare l’eccezionalità delle misure di prevenzione significa avere un approccio miope e di convenienza al problema: è questo sistema saprofitico, abbarbicato a quello penale, che sta svuotando di effettività tutte le garanzie costituzionali che, negli ultimi otto decenni, hanno definito il diritto penale non solo come giustificazione, ma soprattutto come limite alla pretesa punitiva pubblica.
*Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione dell’Unione Camere Penali Italiane











