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di Carlo Romano

La Repubblica, 18 giugno 2024

La Cassazione: “Il carcere lo permetta. È un piccolo gesto di normalità”. I vertici del penitenziario Mammagialla di Viterbo si erano opposti: “I compact disc possono contenere messaggi dall’esterno o essere usati come lame”. Gli Ermellini: rivedere la decisione. Che il boss sia libero di ascoltare i suoi cd. Il via libera arriva direttamente dalla Cassazione: secondo gli Ermellini non si può vietare la musica ai detenuti, nemmeno a chi è in regime di carcere duro. La decisione arriva dopo il ricorso di Saverio Faccilongo, detenuto nel penitenziario viterbese Mammagialla: era ai vertici del clan Strisciuglio di Bari, il gruppo criminale che controlla le operazioni al quartiere San Pio.

La lotta per la musica del “Benzina”, come lo chiama il resto della truppa a Bari, è partita nell’ormai lontano 8 aprile 2021. Quel giorno, ricorda Tusciaweb, la direzione del carcere gli ha vietato l’acquisto di un lettore cd e dei compact disc. Il 14 aprile 2023 è arrivata la conferma del magistrato del Tribunale di sorveglianza. Quindi la Cassazione, che ha chiesto alla toga di rivedere la sua decisione. Era già accaduto per altri due detenuti al 41 bis, un mafioso e un camorrista.

Perché il boss è arrivato a bussare alle porte della Cassazione? Per i vertici del carcere, i cd sono pericolosi: possono contenere incisioni con messaggi provenienti dall’esterno e in più sono oggetti taglienti. Poi, se il detenuto vuole sentire la musica, ci sono sempre radio e tv in camera.

Previsioni datate e non più contemporanee secondo gli Ermellini. “La possibilità di ascoltare musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, in quei ‘piccoli gesti di normalità quotidiana’ che la Corte Costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto”, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza che rinvia il caso al magistrato di sorveglianza.

Per quanto riguarda la sicurezza in carcere, la Cassazione chiede controlli sui cd e scrive pure che “non appare pertinente il riferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, alla possibilità di utilizzo dei cd quali eventuali strumenti di offesa, giacché il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cosiddetta pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, come la sorveglianza particolare”.