di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2025
La condizione ostativa è costituita dalla circostanza che l’iniziativa dell’imputato possa avere un’incidenza negativa sugli accertamenti processuali. Il detenuto ha diritto di farsi curare in carcere da un medico di propria fiducia e a proprie spese. L’unica condizione ostativa è costituita dalla circostanza che l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere un’incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 14774/25.
La Corte d’appello - Venendo ai fatti un detenuto ha proposto ricorso contro l’ordinanza 28 novembre 2024 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato l’istanza con la quale il detenuto aveva chiesto di essere visitato a proprie spese da un odontoiatra di sua fiducia, evidenziando la necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche. La Corte d’appello ha rilevato la genericità dell’istanza in ordine alla natura delle cure da svolgere e all’effettiva praticabilità del relativo intervento in ambito carcerario. Contro la sentenza il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione. Il soggetto in particolare ha evidenziato che con la sentenza di merito sarebbe stato violato l’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario (Servizio sanitario). Secondo i Supremi giudici, quindi, il ricorso deve essere accolto per la fondatezza della questione inerente la competenza funzionale a decidere sull’istanza.
La sentenza della Cassazione - I Supremi giudici hanno rilevato che i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. In particolare possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente. Quindi i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni. L’unico stop alle visite mediche in carcere è costituito dall’ipotesi in cui l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere incidenza negative sugli accertamenti processuali in corso. Per concludere i Supremi giudici, non avendo ravvisato nel caso concreto cause ostative alla vista medica, hanno annullato l’ordinanza impugnata.











