di Michele Ainis
La Repubblica, 3 agosto 2018
La legge Mancino (n. 205 del 1993) promette un anno e mezzo di galera a chi diffonde l'odio razziale. C'è un giudice, un pubblico ministero, un attendente del pubblico ministero che ne rammenti l'esistenza? Perché un fatto è sicuro: in Italia il razzismo soffia come il vento. Altrimenti non si spiegherebbero le 11 violenze in meno di due mesi.
Dunque c'è chi attizza questa fiamma, chi vi avvicina le mani per scaldarle, chi ci sparge sopra incenso e mirra. Ma non si può, è vietato dalla legge. E se il diritto, nella patria del rovescio, fosse una cosa seria, i nuovi apostoli dell'odio sarebbero alla sbarra. Invece dichiarano, twittano, bloggano, sproloquiano senza che alcun gendarme li degni d'uno sguardo. La legge sul razzismo c'è, però nessuno vuole leggerla.
Da qui la doppia vittima di questa brutta storia: da un lato gli stranieri, dall'altro il senso stesso della legalità. Perché non è vero, non è affatto vero che manchino gli anticorpi normativi contro l'infezione. Semmai ne abbiamo troppi, col risultato che s'annullano a vicenda.
La prima disciplina di contrasto fu la legge Scelba (1952), seguita poi dalla legge Reale (1975): entrambe puniscono l'apologia d'idee o metodi razzisti, attuando la XII disposizione finale della Costituzione, che vieta la riesumazione del fascismo. Dopo di che abbiamo battezzato la legge n. 654 del 1975, questa volta in attuazione della Convenzione internazionale del 1966 contro la discriminazione razziale; e da allora in poi il razzismo, in tutte le sue forme, incorre nel bastone del diritto.
Ma il bastone bastona anche il diritto, nel senso che gli cambia incessantemente i connotati. La prima modifica coincide, per l'appunto, con la legge Mancino, che nel 1993 aggiunge al reato di razzismo una specifica aggravante. In seguito la modifica viene modificata altre quattro volte (nel 2006, nel 2016, nel 2017, nel 2018). Se non è tombola, è cinquina. Sarà per questo che a consultare "Normattiva, la banca dati ufficiale delle norme in vigore, la legge Mancino vi figura in un testo ormai superato: nemmeno la Repubblica italiana conosce gli atti della Repubblica italiana. E se non li conosce chi li ha scritti, figurarsi chi dovrebbe farne applicazione. Sta di fatto che il reato commesso dai razzisti è desaparecido dai nostri tribunali: rari processi, conclusi quasi sempre con un'assoluzione.
Ai violenti viene spesso contestata l'aggravante dell'odio etnico o razziale; ai parlanti, a chi predica l'odio senza passare ai fatti, invece no. Come se le parole fossero innocue, come se l'istigazione non fosse già un delitto. C'è qualche eccezione, tuttavia. Così, nel '2009 la Cassazione penale (sentenza n. 41819) ha applicato la legge Mancino per castigare manifesti contro i campi nomadi, basati sul presupposto che ogni zingaro sia un ladro; nel 2013 (sentenza n. 33179) ha condannato i gestori di un blog; mentre nel 2017 il Tribunale di Brescia è intervenuto contro alcuni post su Facebook che degradavano i richiedenti asilo a clandestini.
Ecco, sarebbe bene trasformare l'eccezione in regola. Del resto, se i giudici italiani non conoscono la legge Mancino, c'è invece chi la conosce a menadito: è il caso della Lega, che nel 2014 promosse un referendum per chiederne l'abrogazione. Certo, può darsi che gli abolizionisti abbiano a cuore la libertà di manifestazione del pensiero, può darsi che il nostro ordinamento ospiti troppi reati d'opinione. Ma c'è un diritto per il tempo di pace e un diritto per il tempo di guerra, quando ogni libertà s'affievolisce in nome della salvezza collettiva. E adesso siamo in guerra, l'odio razziale è già una guerra.









