di Fabrizio Ventimiglia*
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2020
La Corte di Cassazione afferma che la valutazione dell'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso va effettuata tenendo conto della concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza formulata dal detenuto finalizzata a ottenere il differimento della pena per motivi di salute in relazione alla frazione detentiva che doveva ancora scontare. In particolare i Giudici ritenevano che le condizioni di salute dell'istante, benché gravi, non risultassero incompatibili con la detenzione in carcere e dunque non potevano venire accolte le richieste del beneficio carcerario, anche con riferimento alla pericolosità sociale del detenuto.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il detenuto per tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti applicativi del beneficio, non avendo i Giudici di Sorveglianza valutato la gravità delle condizioni di salute dell'istante, condizioni peraltro attestate con precisione dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa. I Giudici della prima Sezione Penale accolgono il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, giudizio che può essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione.
Ebbene, a parere della Suprema Corte, questo principio non è stato rispettato dai Giudici della Sorveglianza, posto che il giudizio di diniego è stato motivato in maniera generica, senza alcun riferimento specifico alle condizioni di salute del ricorrente e alla concomitanza delle infermità che lo affliggevano. I Giudici di legittimità, in riferimento alla gravità delle condizioni di salute che giustifichino la concessione del beneficio del rinvio dell'esecuzione della pena, sottolineano che non è necessario che il detenuto versi in pericolo di vita.
Il beneficio in oggetto, infatti, è finalizzato ad assicurare al malato detenuto che le sue condizioni di salute non peggiorino a causa dell'incapacità dell'istituto penitenziario di provvedere adeguatamente alla predisposizione dei percorsi di cura necessari. Ne discende che il Tribunale di Sorveglianza adito deve effettuare una valutazione in concreto dello stato di salute del detenuto e della capacità del singolo carcere di garantire in ogni momento i percorsi terapeutici necessari e, nel caso in cui l'accertamento risultasse negativo, valutare eventualmente il trasferimento del detenuto in altra struttura del circuito penitenziario.
La Cassazione, rilevato che nel caso di specie ci si limitava ad affermare l'astratta compatibilità della situazione sanitaria del detenuto con il regime di carcerazione, ha annullato la sentenza del Tribunale di Sorveglianza rinviando per una nuova pronuncia che dovrà essere eseguita nel rispetto del principio secondo cui "La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto".
Il principio secondo cui gli istituti di pena devono garantire il rispetto del diritto alla salute dei detenuti e, più nello specifico, assicurare i presìdi medici e terapeutici per evitare non solo il decesso ma anche e soprattutto un peggioramento delle condizioni di salute a causa della detenzione, è importante che assuma grande rilevanza in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. I numeri del sovraffollamento carcerario, nonostante le timide iniziative intraprese dal Ministro della Giustizia e inserite nel decreto c.d. Cura Italia sono allarmanti. In decine di istituti collocati sul territorio nazionale, infatti, il numero di detenuti è così alto da non permettere il distanziamento sociale e le precauzioni igienico- sanitarie imposte a tutti i cittadini non possono che restare lettera morta.
Si ritiene quindi necessario, per far fronte alla pandemia in atto, che l'esecuzione delle pene detentive si adegui alle norme italiane ed europee che impongono trattamenti rispettosi della dignità umana e adeguati ad evitare il peggioramento dello stato di salute del recluso. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella Sentenza in commento, conforme alla giurisprudenza di legittimità più accreditata, risulta in forte distonia con la situazione attuale delle carceri ed in particolare con l'impossibilità per le autorità preposte di evitare una diffusione incontrollata del covid-19 all'interno delle celle.
Si dovrebbe pertanto provvedere con urgenza ad un deflusso controllato dei detenuti che debbano scontare pene o residui di pena non superiori a due anni e a una limitazione degli ingressi, in particolare di quelli relativi all'applicazione di misure cautelari, prediligendo la misura degli arresti domiciliari, almeno fino a che l'emergenza "coronavirus" non sarà terminata.
*Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna










