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di Francesco Barra Caracciolo

 

Il Mattino, 19 dicembre 2019

 

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con una recentissima sentenza, la numero 19681/2019, sul tema del diritto all'oblio e dei controversi rapporti con la cronaca e la storiografia. Sul tema vi è ampia giurisprudenza sia Italiana che delle Corti Europee e Statunitense. Ma il dibattito è lungi dall'essere sopito. Infatti si è dovuto ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere un contrasto tra sezioni della medesima Corte. La sentenza ha statuito vari principi.

Il primo è che: "L'attività storiografica non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca...omissis". Molto discutibile è l'affermazione che la tutela costituzionale della storiografia sarebbe affievolita rispetto a quella del diritto di cronaca: entrambi, a mio avviso, sono parimenti tutelati dall'art. 21 Costituzione. Per le Sezioni Unite tale tutela "limitata" si rende necessaria ancorché l'attività storiografica (cioè la rievocazione dei fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività) fa parte della storia di un popolo e ne rappresenta l'anima, ed è attività "preziosa".

Le Sezioni Unite ritengono che vi sia differenza ontologica e di livello di tutela tra il diritto di cronaca e diritto di rievocazione storiografica, per soggetti che non hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico. Ovvero per i fatti che per il loro stesso concreto svolgersi non implichino il richiamo necessario al nome dei protagonisti. In questi casi la ricostruzione deve svolgersi in forma anonima, non ravvisandosi particolare utilità, per chi fruisce di quell'informazione, dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. Di qui l'obbligo di anonimato a tutela della persona "una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva".

Nutro forti dubbi anche su tali affermazioni. Invero sia il "tempo trascorso" che "i fatti sbiaditi nella memoria" sono concetti molto evanescenti. Numerosi dubbi sulla "bontà" di tale sentenza sorgono poi in relazione alla difficoltà d'applicazione ai casi concreti. Invero alla luce della sentenza lo storico di epoche "vicine" non può indicare nominativamente le persone che spesso sono le fonti! Con ciò violando un principio base della storiografia.

Altri dubbi sorgono in relazione alla rievocazione di efferati crimini come avviene oggi, sempre più frequentemente (e con ogni mezzo: televisivi, librari, teatrali, cinematografici, giornalistici). Vi sono vicende tragiche che producono un grave impatto sull'opinione pubblica che le ricorda solo con il nome del protagonista. Emblematico per tutti è il caso di "Erika", da giorni all'attenzione dell'opinione pubblica per il ruolo, eccezionale, svolto dal padre nel percorso riabilitativo della ragazza. Ma v'è di più.

Dall'obbligo di anonimato discende, quale logico corollario (non esplicitato ma inevitabile), che se è vietato l'uso del nome è anche vietata l'identificabilità della persona. Ora l'identificabilità si determina con il ricostruire il contesto sociale, economico, etc., che è un'opera necessaria per lo storico. Né è condivisibile la pretesa di fissare una linea netta di demarcazione tra cronaca e attività storiografica, linea che è molto labile. Pardolesi (in Foro It., ottobre 2019) ricorda giustamente Benedetto Croce che in "Teoria e storia della storiografia" affermò che la storia è destinata a divenire cronaca quando non è più pensata, il che implica che "deve sempre rigorosamente giudicare e deve essere soggettiva" (Bari 1966, 10 s.145).

E ricorda il passo crociano: "la cronaca, arida e smorta, a fronte della storiografia vivida ed appassionata". Concludo chiedendomi (con Pardolesi): "Qual è il limite temporale che separa cronaca e storia?". Quale criterio adottare? Soggettivo o oggettivo? E quale sarebbe quello "oggettivo"? "Ciò che è fuori dalla memoria dell'osservatore, col rischio per chi è avanti negli anni di vivere una cronaca, che per altri è già storia. Due anni e mezzo bastano a scavare il solco?".