di Francesco Diamanti*
Il Riformista, 19 aprile 2025
Che cos’è una circostanza? Cos’è un motivo determinante? Come viene valorizzato dalla legge? Quando è abietto o futile? Quando un reato è realizzato con crudeltà contro le persone? Simili quesiti sono oggi quasi delle costanti a livello mediatico, non solo in occasione degli ultimi terribili delitti contro Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. Ma chiunque avesse l’ardire di fornire risposte veloci e superficiali a simili domande, dovrebbe sapere, come insegnava Karl Llewellyn, uno dei più influenti giuristi statunitensi del XX secolo, che il diritto non è un sentiero chiaro, ma un cespuglio spinoso.
L’epigrafe di uno dei suoi lavori più noti, che s’intitola appunto “Bramble bush” (“Cespuglio spinoso”), è una vecchia e curiosa filastrocca per bambini: “There was a man in our town, And he was wondrous wise, He jumped into a bramble-bush, And scratched out both his eyes; And when he saw his eyes were out, With all his might and main, He jumped into another bush, And scratched them in again” Llewellyn, con ogni probabilità, la considera un’allegoria della condizione della persona comune che, al pari dello studente di Giurisprudenza, per capire il diritto deve obbligatoriamente perdere le sue certezze sulla giustizia, dovendo quindi affrontare un percorso doloroso, articolato, disorientante: il “roveto”.
Abbandonati i vecchi occhi, le sofferenze continuano lungo quel sentiero che porta a “ragionare (e a vedere le cose) da giurista”. Capire come ragionano i giuristi, dunque, è tutt’altro che semplice. Proprio per questo inquieta osservare come l’opinione pubblica si trovi così spesso a discutere animatamente d’istituti giuridici intricati come, ad esempio, le circostanze in senso tecnico (soprattutto aggravanti), chiedendone una sempre più frequente applicazione. Sotto un certo punto di vista, non c’è nemmeno da stupirsi troppo: se l’opinione pubblica è arrivata a pensare di conoscerle e a pretenderle, è anche perché abbiamo abusato dello strumento circostanziale, relegando il reato non circostanziato a mero caso di scuola. Ne abbiamo cumulate moltissime: comuni, speciali, privilegiate, attenuanti, aggravanti, generiche, a efficacia comune e a efficacia speciale, antecedenti, susseguenti, concomitanti, inerenti alla persona del colpevole, ecc. A ogni modo, un profano, con l’aiuto di una chiarissima definizione di Paolo Veneziani, può forse comprendere, almeno superficialmente, che cos’è un motivo (o “movente”), ovvero “il quid, la causa psichica, lo stimolo, la molla, l’impulso, il sentimento, l’istinto che ha spinto, mosso, indotto il soggetto ad agire (o ad omettere), che ha fatto scattare la volontà”. E questo accade perché anche l’esperienza comune gli conferisce un ruolo interpretativo centrale nell’agire umano: persino quando un amico non ci invita al suo matrimonio, o a una festa da lui organizzata, la reazione spontanea è proprio quella d’interrogarsi sui motivi (invidia, trascuratezza, indigenza, ecc.). La legge penale, senza definirli, ne prevede parecchi: c’è il motivo futile, caratterizzato da stimoli lievi e fortemente disallineati alla gravità di quel che si è fatto, come uccidere per rubare una sigaretta; così come c’è il motivo abietto, riprovevole, intrinsecamente ignobile, come il voler colpire una donna uccidendole il figlio.
Fino a qui è (meglio: sembra) tutto abbastanza lineare. Ma, passando a un’aggravante concernente le modalità di esecuzione del crimine, come può una persona qualsiasi capire che, nel mondo del diritto, la “crudeltà contro le persone” potrebbe essere esclusa anche davanti a un crimine crudele come l’omicidio doloso? Come può capire che in una sola frase la stessa parola può essere usata con due significati diversi? Servono sforzi considerevoli. La crudeltà, come ogni circostanza, è un elemento “accidentale” che può esserci o non esserci, e che, quando c’è, sta comunque attorno a un reato già di per sé completo: non a caso questo particolare istituto risulta etimologicamente ricollegabile al verbo “circum-stare”. È un elemento in più rispetto al reato. Un delitto clamorosamente grave, dunque, non è per forza crudele. Consapevoli di ciò, i giuristi - non la legge, che tace sul punto - hanno dovuto elaborare una definizione che si adattasse alla natura circostanziale della crudeltà, considerandola l’inflizione di sofferenze fisiche o psichiche non necessarie e sproporzionate, accompagnate dal compiacimento verso il dolore altrui. Sicché, nemmeno il numero di colpi inflitti - al pari di tutti gli indicatori (e ce ne sarebbero molti altri) - può costituire la prova inconfutabile della crudeltà di cui si parla. Il vaglio è necessariamente casistico. Indipendentemente dall’effettiva solidità di quella o di quell’altra motivazione, il punto è che i giuristi non lavorano con la linearità concettuale propria del linguaggio comune. Quindi, quando scelgono se riconoscere o meno un’aggravante come quella della crudeltà - negata a Giulia Cecchettin, ammessa a Giulia Tramontano - non vogliono affatto dare un giudizio sulla gravità (indiscussa) dei fatti.
La speranza è che almeno i più curiosi riescano prima o poi, con le loro forze, ad avviare quel processo di formazione intellettuale che porta ad abbandonare il conforto delle certezze, a smettere di giudicare di pancia e a (ri)scoprire la prospettiva della complessità.
*Professore Associato di Diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia











