di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2026
Il caso di una minore oggetto di violenza sessuale: reinserimento prioritario. L’accesso a un programma di giustizia riparativa non può essere negato perché la vittima si dichiara non interessata e neppure perché non c’è stato risarcimento. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 8653 della Terza sezione penale con la quale è stata annullata sul punto, rinviando a nuovo esame, la pronuncia del Gup che aveva impedito la partecipazione a un percorso riparativo di un uomo condannato per atti di violenza sessuale su minore. Determinante l’espressione di dichiarato disinteresse da parte dei genitori della vittima.
Disinteresse per la punizione - Per la Cassazione tuttavia, la giustizia riparativa, introdotta e disciplinata in maniera puntuale per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dalla riforma Cartabia del processo penale, non si preoccupa della punizione dell’autore del reato, quanto, piuttosto, della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione.
Coinvolti tutti i protagonisti - Obiettivo, quindi, far crescere nell’individuo predicato autore del fatto di reato un concetto di responsabilità verso la vittima e fare avvertire l’esigenza di riparare all’offesa provocata. “In quest’ottica - sottolinea la Cassazione -, il sistema di giustizia riparativa può declinarsi non come strumento al servizio esclusivo delle vittime, ma di tutti i protagonisti del conflitto originato dal “fatto” per cui è procedimento, che vengono messi sullo stesso piano”. Una chiave interpretativa che la sentenza mette in evidenza come anche assai distante dalle logiche di transazione economica dei conflitti.
L’ampiezza dei programmi - La Corte rintraccia poi anche nel contenuto dei programmi di giustizia riparativa un elemento a sostegno della tesi che ammette al percorso anche in presenza di un esplicito dissenso da parte della vittima. Nella norma, infatti, oltre a programmi che vedono la necessaria partecipazione della vittima, si trova un riferimento a “ogni altro programma dialogico guidato da mediatori”. Il legislatore stabilisce perciò che la mediazione potrà avvenire anche con “vittima surrogata o aspecifica”, cioè con “vittima di reato diverso da quello per cui si procede”, per scongiurare che il colpevole venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo.
Il compito del giudice - All’autorità giudiziaria semmai spetta il compito di verificare l’assenza dei due elementi ostativi identificati dalla legge: l’interferenza con l’accertamento del fatto e il pericolo per l’incolumità dell’imputato o della vittima, quando ci sia un elevato livello di conflittualità tra i due.
Non pesa la mancata ammissione - Ma la sentenza considera irrilevante anchela mancata ammissione del fatto da parte della persona considerata responsabile visto che la giustizia riparativa si muove su una traiettoria differente da quella del procedimento penale: la disciplina della giustizia riparativa, infatti, non richiede “alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto la sussistenza di una responsabilità penale, né si occupa di questa, né, tanto meno, si può ritenere che la partecipazione al programma possa essere intesa di per sé come un’ammissione implicita di responsabilità penale”.
Irrilevante l’assenza di risarcimento - Neppure deve pesare l’assenza di un’iniziativa risarcitoria, visto che la giustizia riparativa non punta al ripianamento economico del danno inflitto ed è lontana dalla logica mercantile della transazione economica.










