di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2020
Il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale. In caso contrario diventa impossibile la dichiarazione di assenza. Non basta la semplice elezione di domicilio presso il difensore di ufficio per dedurne che l'indagato è a conoscenza del procedimento. Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con una sentenza, la n. 23948, depositata ieri.
Pronuncia, che ha respinto il ricorso del procuratore generale di Genova e destinata a produrre conseguenza in un numero considerevole di casi. A suo modo esemplare quello approdato alle Sezioni unite, dove, quattro giorni dopo lo sbarco, un cittadino extracomunitario era sottoposto a identificazione e, in quell'occasione, forniva false generalità.
Poi gli veniva rappresentato che sarebbe stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti per violazione delle norme sull'ingresso illegale di stranieri e, non avendo un avvocato di fiducia, gliene veniva nominato uno di ufficio. Invitato a dichiarare domicilio, l'imputato lo eleggeva presso il difensore d'ufficio.
Atto quest'ultimo considerato dai giudici di primo grado prova sufficiente della conoscenza del procedimento e della successiva volontà di sottrarvisi. Di diverso parere però la Corte d'appello, per la quale la consapevolezza dell'imputato della pendenza a suo carico di un processo penale non può essere tratta dalla semplice elezione di domicilio presso illegale d'ufficio.
Posizione fatta ora propria dalle Sezioni unite penale che ricordano innanzitutto il cambiamento del 2014, quando, con la legge n. 67, si è superato il processo in contumacia, stabilendo che l'imputato deve essere portato personalmente a conoscenza della chiamata in giudizio, restando possibile che decida comunque di non parteciparvi. Solo in quest'ultimo caso allora il processo si svolge in sua assenza, con rappresentanza del difensore.
Processo sospeso, a differenza della contumacia (che permetteva lo svolgimento del processo con la prova della notifica regolare), nei casi di incertezza. Detto poi che le Sezioni unite mettono in evidenza come è ragionevole ritenere che l'imputato sbarcato in Italia da soli quattro giorni non fosse consapevole delle conseguenze future dell'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio con il quale non aveva contatti.
La sentenza avverte che l'articolo 420 bis del Codice di procedura penale al comma 2 delinea un sistema che facilita il compito del giudice individuando tre casi in cui, per la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, può essere valorizzata una notifica non effettuata direttamente nelle mani dell'imputato. Si tratta dell'elezione di domicilio, della soggezione a misura cautelare e della nomina di un difensore di fiducia.
Non si tratta però di presunzioni, ma di casi in cui è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato. Nel caso dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, le Sezioni unite ricordano anche la sentenza n. 31 del 2017 della Corte costituzionale che sollecitava la prova dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra avvocato e imputato.
Le Sezioni unite aderiscono a questa conclusione, osservando che toccherà al giudice verificare l'effettività del rapporto tra imputato e avvocato "tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso".










