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di Simona Musco

Il Dubbio, 30 settembre 2024

L’archiviazione del fascicolo sulla capitana della Sea Watch decostruì i decreti sicurezza, bandiera dell’allora Ministro dell’Interno. Facendo sbarcare in Italia i migranti salvati in mare, Carola Rackete fece solo il suo dovere. Con queste parole la gip del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondi dispose, a dicembre 2021, l’archiviazione dell’indagine a carico della comandante tedesca della Sea Watch 3, accogliendo la richiesta della procura. Rackete era accusata di aver fatto entrare illegalmente in Italia 53 migranti, disobbedendo all’ordine imposto dalle Fiamme Gialle, che le avevano intimato di fermarsi.

“Rackete - si legge nel decreto di archiviazione - ha agito nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto, nazionale ed internazionale, del mare, non potendosi considerare “place of safety” il porto di Tripoli, come anche sottolineato dall’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati che ha di recente evidenziato, in un rapporto, come alcune migliaia di richiedenti asilo, rifugiati e migranti presenti in Libia versino in condizione di detenzione arbitraria e sono sottoposti a torture ed a trattamenti disumani e degradanti in violazioni dei loro diritti umani “. Una decisione che ricalca la richiesta che all’epoca era stata avanzata dalla procura e che chiuse dunque l’indagine sullo sbarco di giugno 2019, quando la comandante tedesca forzò il blocco della Guardia di Finanza per mettere in salvo le persone salvate in acque internazionali, tenute a mollo per due settimane per via dei no pronunciati dal Viminale, allora guidato da Matteo Salvini. “Sebbene in linea di principio la nave che presta assistenza può essere considerata temporaneamente un luogo sicuro - si legge nel decreto di archiviazione -, nel caso concreto (...) non può essere qualificato come “luogo sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritto fondamentali delle persone soccorse, considerata la presenza a bordo, per diversi giorni, di persone particolarmente vulnerabili tra le quali donne anche in stato di gravidanza, sei minori di cui due neonati, migranti con ustioni da carburante, soggetti con sospetta tubercolosi “. Rackete, dunque, ha agito nell’adempimento di un dovere, aveva chiarito la giudice citando l’articolo 51 del codice penale. E in merito al provvedimento interministeriale del 15 giugno 2019 firmato dagli allora ministri Salvini, Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta e che vietava alle navi che salvano migranti di entrare nelle acque italiane, pena una multa salatissima e il sequestro del mezzo -, non vi erano riferimenti “a specifiche ed individualizzanti situazioni di ordine e sicurezza pubblica che avrebbero potuto far ritenere pericoloso lo sbarco in Italia dei naufraghi, di talché, come condivisibilmente sostenuto dal pubblico ministero, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che il passaggio della predetta imbarcazione possa definirsi “passaggio non inoffensivo”“.

Per poter sostenere che quella nave fosse un pericolo, insomma, sarebbe stata necessaria una specifica attività istruttoria che nel caso in questione si sarebbe rivelata “carente” e basata solo sul presupposto “che i naufraghi fossero tutti stranieri senza documento”. Insomma, lo stesso concetto espresso già all’epoca dalla gip Antonella Vella, che nel respingere la richiesta di convalida della misura cautelare - Rackete passò diversi giorni ai domiciliari - aveva decostruito il Decreto Sicurezza bis, risultato inutile alla prova dei fatti e di fronte al suo primo obiettivo polemico, le ong.

Quella norma, che voleva i porti chiusi per le organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, spiegò all’epoca la giudice, non si poteva applicare a chi salva vite. Proprio ciò che fece Rackete, per Salvini una semplice “sbruffoncella”. Alle stesse conclusioni era arrivata la Cassazione, che nel respingere il ricorso della procura di Agrigento contro l’ordinanza con cui non venne convalidato l’arresto di Rackete si era richiamata alle convenzioni internazionali in tema di soccorso in mare, e, prima ancora, all’obbligo consuetudinario di soccorso in mare. L’obbligo di prestare soccorso, scrivevano i giudici, non può considerarsi compiuto “con il salvataggio della nave” e con la permanenza dei migranti su di essa, “perché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave”. Rackete, dunque, non ha commesso alcun reato, ma ha rispettato l’obbligo di legge di soccorrere persone in pericolo.