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di Fabrizia Giuliani*

La Stampa, 12 luglio 2026

I fatti, scriveva Bulgakov, sono la cosa più ostinata del mondo. La politica, la storia, la filosofia lo ripetono da sempre, soprattutto nei momenti di crisi, quando le parole si separano dalle cose e occorre ricordarsi che con le prime, intorno alle prime, si può litigare; con le seconde no. La lunga contesa intorno alla parola femminicidio va letta dentro questa cornice. Pochi vocaboli hanno avuto una vita tanto difficile, eppure, mentre il dibattito continuava, la parola si è diffusa. La lingua funziona così: è l’uso a decidere. E quando una parola riesce a dare un nome a un’esperienza condivisa, finisce per imporsi sulle resistenze, sulle polemiche, perfino sui tentativi di cancellarla. Così è accaduto anche per femminicidio: hanno vinto i fatti.

Le parole servono a dare forma all’esperienza. E quella che oggi chiamiamo femminicidio, nonostante la tenacia di chi continua a negarlo - da ultimo Roberto Vannacci - è un’esperienza diffusa. Non passa giorno senza un caso di cronaca. Il copione si ripete con impressionante regolarità, accomuna italiani di prima e seconda generazione, giovanissimi e anziani, istruiti e incolti, ricchi e nullatenenti. Da nord a sud, gli uomini che uccidono perché incapaci di accettare la libertà di una donna, la fine di una relazione, un rifiuto, compiono lo stesso gesto. Fin qui la lingua. Il diritto è un’altra cosa. Quando una parola entra nel codice penale non basta più riconoscere un’esperienza: occorre stabilire quali fatti ricadano dentro quella categoria giuridica. È questo il passaggio che la nuova fattispecie di femminicidio ci obbliga ad affrontare.

L’ultimo caso è quello di Luigia Fortunato, trentatré anni, pugliese residente a Loreto, uccisa con oltre venti coltellate da Sami Khamaies, padre del figlio di otto anni. Sono quasi sempre decine i colpi che uccidono le donne; a volte le sentenze parlano di imperizia. Restano, comunque, l’accanimento, lo scempio, la crudeltà. Da quanto si legge, la Procura ritiene che non si tratti di femminicidio ma di omicidio aggravato, perché mancherebbero gli elementi discriminatori e prevaricatori richiesti dalla nuova fattispecie introdotta nel novembre scorso. Non è la prima volta che accade. Secondo i dati del Viminale, nel primo trimestre del 2026 sono appena tre i procedimenti qualificati ai sensi del nuovo articolo 577-bis, un numero decisamente inferiore alle donne uccise da uomini con i quali avevano una relazione. La questione, però, non è quantitativa, ma interpretativa. La nuova norma non chiede semplicemente di accertare che una donna sia stata uccisa, ma di verificare se quell’uccisione sia maturata dentro una relazione di dominio, controllo, possesso o nella volontà di reprimerne la libertà e l’autodeterminazione. Non si tratta di punire di più - l’omicidio era già punito con la massima severità - ma di riconoscere che esistono uccisioni nelle quali la violenza non nasce da un conflitto qualsiasi, bensì dal rifiuto dell’autonomia femminile. Se la ricostruzione finora emersa sarà confermata, il caso di Luigia Fortunato, come altri prima di lei, sembra interrogare proprio questi elementi. È una domanda che riguarda il futuro della nuova fattispecie. La lingua aveva già riconosciuto quella realtà. Ora tocca al diritto darle vita, attraverso le interpretazioni e le decisioni che, giorno dopo giorno, trasformano una legge in diritto vivente.

*Docente filosofia del linguaggio Università La Sapienza