di Mario Di Vito
Il Manifesto, 20 marzo 2026
Quello di Giorgia Meloni è probabilmente il governo meno garantista della storia repubblicana. In tre anni e mezzo ha introdotto 57 nuovi reati, 60 nuove aggravanti e circa mezzo millennio di aumenti di pena. Dai rave ai pacchetti sicurezza, da Caivano alle rivolte in carcere. La storia è nota e di precedenti più ingombranti non se ne trovano. Come e perché questo esecutivo con la riforma della magistratura possa aver prodotto un capolavoro dello stato di diritto è un mistero politicamente insondabile. Un tic da associazione forense: la separazione delle carriere è un totem ideologico da decenni, del resto. Ma basta andare a guardare il famoso merito della questione - quello che i sostenitori del Sì hanno cominciato a invocare dal minuto dopo che la riforma è passata in parlamento, dove non c’è stata discussione alcuna in un anno e mezzo di iter - per accorgersi che le modifiche della Costituzione proposte vanno esattamente dalla parte opposta rispetto alle garanzie penali e alle tutele che spettano a chiunque incappi in un’indagine o in un processo.
Separare le carriere dei magistrati giudicanti da quelli requirenti - separarle così - indubbiamente conferisce al pm un potere molto maggiore rispetto a quello che ha adesso: avremo di fatto una falange di 2.000 inquisitori (su 10.000 toghe) dotati di un consiglio superiore tutto loro, quando in quello attuale sono una ristretta minoranza. Il progetto è piuttosto chiaro. E già in atto: in tutti i suoi provvedimenti in materia penale, il governo ha dotato ogni volta un po’ di più il pm di maggiori poteri discrezionali, giustificando la cosa con la necessità di intervenire nel modo più rapido possibile. Nell’ultimo pacchetto sicurezza, ad esempio, là dove si parla di accompagnamento coattivo in questura durante le manifestazioni - il cosiddetto fermo preventivo - le forze dell’ordine hanno l’obbligo di darne notizia immediata al pubblico ministero. Che poi dispone (o non dispone) la misura come se fosse un giudice. Lo stesso accade per quanto riguarda l’ampliamento della flagranza differita e del Daspo urbano, dove pure il pm deve ricevere comunicazione immediata e può intervenire sulle convalide e le impugnazioni.
La tendenza, motivata dalla necessità di tutela tempestiva della vittima, l’abbiamo già vista anche nel Codice rosso contro la violenza domestica e di genere. In questo caso il pubblico ministero assume un ruolo diverso da quello che esercita nella procedura ordinaria e ha un termine perentorio di tre giorni per decidere se adottare provvedimenti urgenti, da quelle cautelari ai sequestri, fino agli allontanamenti dalla casa familiare e ai divieti di avvicinamento. La tempistica è prorogabile in soli due casi: l’eventuale tutela di minori o la riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della vittima stessa.
Insomma, tutto lascerebbe pensare al fatto che ci sarebbe bisogno di sempre maggiore integrazione della “parte pubblica”, non della sua divisione in due tronconi separati e, in teoria, non comunicanti. Nella stessa riforma costituzionale, peraltro, i requirenti e i giudicanti, separati nelle rispettive sezioni del Csm, assurdamente tornano insieme nell’alta corte che dovrà occuparsi di dirimere le questioni disciplinari dei magistrati. Che forse sono l’argomento più delicato - e più politico - dell’intero lavoro che adesso si svolge all’interno dell’organo di governo autonomo delle toghe. Pochi giorni fa, a proposito, Nordio ha detto che, fosse per lui, il potere di iniziativa disciplinare da parte del ministro della giustizia sarebbe da abolire, ricevendo come risposta un sonoro “questo nessuno l’ha mai chiesto” dal procuratore di Palermo Michele De Lucia.
E comunque anche qui i numeri ci dicono che siamo di fronte a un non problema: secondo i dati forniti dal Csm, il guardasigilli ha promosso una media di una trentina di azioni disciplinari all’anno da quando si è insediato. La procura generale della Cassazione lo ha fatto mediamente cinquanta volte ogni dodici mesi. E, sempre il ministro, su 176 decisioni, ne ha impugnate appena 7: 4 su questioni di esclusione dell’addebito e 3 per scarsa rilevanza. Ma allora se è vero, come dice il governo, che i magistrati si assolvono sempre tra loro, perché Nordio, pur avendo la facoltà di farlo, si è mosso così poco spesso? La risposta resta sospesa, ma domenica e lunedì si voterà lo stesso per cambiare 7 articoli della Costituzione. E pensare che per fare la separazione delle carriere sarebbe bastata una legge ordinaria. Lo ha detto la Corte costituzionale presieduta da quel Giuliano Vassalli che per i sostenitori del Sì è il padre nobile (postumo) della grande riforma.
La sentenza numero 37 del 2000 della Consulta, infatti, nell’ammettere un referendum abrogativo (non costituzionale) sull’ordinamento giudiziario, affermò che la Carta parla sì della magistratura come di un ordine unico autonomo e indipendente, ma da nessuna parte impone che esista una carriera unica e assolutamente non vieta al legislatore di limitare, condizionare o addirittura impedire il passaggio da una funzione all’altra. Il punto è stato ribadito anche da un’altra recentissima sentenza costituzionale: la 58 del 2022. È stata questa in fin dei conti la base della riforma Cartabia che, pochissimi anni fa, ha ridotto i passaggi possibili a una sola volta nell’intera carriera. Ma si sa che riformare la Costituzione si fa per un motivo solo, molto semplice e molto pratico. Altro che merito. Si fa perché non costa niente.











