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di Marika Ikonomu

Il Domani, 17 luglio 2025

Il giudice di Milano: “Importanti strumenti che vincano la neutralità ed esplicitino il movente di genere. È necessaria una formazione su diverse discipline e risorse”. Chiamare un fenomeno con il proprio nome aiuta a prendere consapevolezza della sua esistenza. Per questo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Fabrizio Filice, esperto nel contrasto alla violenza di genere e coautore del libro “Manuale di diritto penale antidiscriminatorio”, è favorevole all’introduzione di un reato specifico di femminicidio.

“Nominare, tradotto in termini giuridici, significa fornire agli interpreti uno strumento penalistico avanzato che consente di intervenire su un fenomeno attualmente non regolato”, spiega. Le misure introdotte finora sono neutre, ma “è importante prevedere strumenti specifici che vincano la neutralità” ed esplicitino il movente di genere. Come nella nuova fattispecie prevista nel disegno di legge atteso oggi, giovedì 17 luglio, in aula al Senato.

 

Come valuta la definizione approvata dalla commissione?

La prima versione di questa normativa, a mio parere, non andava molto oltre il simbolico ed era fuorviante. Introduceva una nuova fattispecie ma ruotava attorno al sesso biologico della vittima. La violenza di genere non è una violenza biologica. Ma ha una causa sociale e deriva da una struttura che traduce un dato biologico in una diversità strutturale, ponendo le donne in condizione di subalternità. La versione che andrà in aula invece, seppur frutto di un’intesa bipartisan, è un passo nella giusta direzione. Sono state esplicitate le dinamiche di genere: controllo e possessività, non accettazione del rifiuto. Una norma più attuabile perché più tipica.

 

Qual è la diversità strutturale?

La struttura di base è atavica e si fonda su tre pilastri: il binarismo di genere - criterio sociale di distinzioni di ruoli e diritti in base al sesso biologico - la subalternità di uno dei generi e l’eteronormatività. Cioè prevedere come normale l’orientamento eterosessuale. Questa struttura comporta una serie di reazioni sociali a chi si discosta. Non è facile regolare politicamente tutti questi aspetti. Lo stato nel combattere questa fenomenologia combatte un po’ sé stesso, essendo basato su una diversità strutturale. Risolvere al proprio interno questa contraddizione non è facile e ci vuole una volontà politica che non tutte le forze hanno. Quelle conservatrici sono meno propense.

 

Il legislatore interviene perlopiù con misure repressive. Il processo penale può essere veicolo per un cambiamento culturale?

Il processo penale non può e non deve essere utilizzato come strumento univoco per far fronte a un fenomeno con una marcata radice culturale. È pericoloso delegare al diritto penale il compito di promuovere mutamenti culturali con una minaccia di pena. Come accade per la violenza della criminalità organizzata - un paragone ardito, ma utile - la legislazione speciale ha aiutato a capire le cause e il contesto. Non significa affidare al diritto penale il compito di modificare la struttura culturale o di promuovere la cultura della legalità.

 

Questa nuova fattispecie prevede la pena dell’ergastolo...

Su questo devo fare due considerazioni. Un conto è fare un discorso ampio sull’adeguatezza della pena e sull’ergastolo. Io sono convinto che sia necessario ripensare la pena detentiva come opzione preferenziale del diritto penale. Abbiamo conoscenze filosofico-giuridiche per poter mettere in campo un ragionamento serio e riconoscere che l’opzione carcerocentrica non è sostenibile, sia per le modalità detentive attuali - non in linea con l’aspirazione costituzionale - sia per l’incapacità di abbattere la recidiva. Quello che non trovo corretto è invece mettere in discussione l’ergastolo solo quando si parla di femminicidi. Se non si è disposti a rivedere le condizioni del nostro sistema penale, non vedo perché lo si debba fare quando si tratta questa forma di omicidio.

 

Il ddl prevede anche il rafforzamento degli obblighi formativi, ma a costo zero. La formazione degli operatori della giustizia è adeguata?

Per promuovere piani formativi seri bisogna investire risorse. In una formazione che sia multidisciplinare, che esuli dalla dimensione giuridica: servono altre expertise, dalla psicologia alla filosofia, alla criminologia di genere. Ad oggi, i corsi sono aumentati ma sono un’assoluta minoranza e rimangono incentrati sulla dimensione giuridica. Il legislatore italiano, anche sul piano repressivo, continua a mostrare chiusura ai saperi diversi. Serve un grosso investimento nella formazione per evitare, come è accaduto in diverse sentenze, che si riproduca un modo di ragionare stereotipato. Ma è impossibile con una clausola di invarianza finanziaria. Senza strumenti culturali si ricorre alla propria struttura mentale nutrita dei pregiudizi.