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di Errico Novi


Il Dubbio, 3 novembre 2020

 

Rigettato a Milano il decreto di condanna per la promotrice di 3 flash mob. È certamente coraggiosa la scelta compiuta dal gip di Milano Guido Salvini in un'ordinanza emessa ieri a proposito del diritto a manifestare dissenso contro le misure anti Covid.

Si tratta del rigetto di un decreto penale di condanna richiesto dalla Procura nei confronti di una donna che aveva promosso tre flash mob nel maggio scorso. La decisione del magistrato, che si conferma tra le figure più anticonformiste del panorama giudiziario a livello nazionale, si è dunque tutt'altro che appiattita sulle tesi dell'accusa.

Il giudice ieri protagonista, in qualità di Gup, di un altro procedimento importante, quello che vede imputato il tifoso napoletano Fabio Manduca, accusato per la morte dell'ultras Daniele Belardinelli, ha firmato un'ordinanza destinata a fare scuola anche rispetto a quanto avviene da alcuni giorni in molte città italiane. Ha infatti rigettato il decreto di condanna, e restituito dunque il fascicolo al pm, chiesto nei confronti di una 45enne che aveva promosso tre flash mob contro il lockdown nel maggio scorso.

La decisione è imperniata su due elementi. Da una parte la modestissima entità dell'iniziativa, tale da non poter essere ascrivibile, secondo il gip, alla fattispecie contestata dalla Procura, vale a dire la "manifestazione non autorizzata". L'altro fattore che, secondo l'ordinanza, scagiona la donna è assai più significativo: la funzione comunicativa, sensibilizzatrice, e certo non sediziosa, di mobilitazioni pacifiche come quelle denunciate dalla Digos milanese, che realizzano in realtà, secondo il giudice, la libertà d'espressione costituzionalmente tutelata, tanto più in una fase difficile per la vita delle persone qual è quello delle restrizioni anticovid.

Di fatto, nella pronuncia emanata dal dottor Salvini fa ingresso il principio secondo cui la durezza delle rinunce imposte dall'epidemia giustifica il malessere sociale, e le espressioni di tale malessere vanno censurate solo a condizione che, come richiamato nell'ordinanza, arrechino significative minacce alla sicurezza o all'ordine pubblico.

Naturalmente non è una legittimazione per le manifestazioni violente inscenate nei giorni scorsi in molte città italiane. È casomai un invito implicito, e bene argomentato, a non affasciare in un'unica censura tutte le libere espressioni del disagio. Non si possono mettere gli ultrà armati di molotov sullo stesso piano di cittadini che protestano per la gestione delle terapie intensive.

Nello specifico della vicenda, la 45enne aveva organizzato tre flash mob: una il 13, una il 15 e la terza il 25 del maggio scorso. Era la fase del faticoso passaggio dalle restrizioni assolute alla ripresa parziale delle attività. La signora organizzò, come ricostruisce il provvedimento, le iniziative spontanee per "manifestare il suo dissenso in merito alle modalità con cui la Regione Lombardia aveva affrontato la cura e la prevenzione per i cittadini esposti al Covid- 19, sia negli ospedali pubblici, sia nelle Rsa, chiedendo giustizia per le vittime e un'indagine indipendente".

La 45enne aveva innanzitutto manifestato con altre 3 persone davanti al Pio Albergo Trivulzio, casa di riposo dove il virus ha mietuto molte vittime nella prima ondata, "esponendo dei cartelli con la nota foto dell'infermiera con visiera e mascherina, a testa china su un tavolo al termine di un turno di lavoro".

La stessa cosa era avvenuta in piazza della Scala, con altre sette donne. In quella occasione la promotrice dell'iniziativa e le altre partecipanti lasciarono un biglietto alla portineria del Comune per chiedere un colloquio con il sindaco Giuseppe Sala. Mentre il successivo 25 maggio la signora accusata dalla Procura aveva radunato una decina di persone davanti a Palazzo Lombardia, sempre in modo pacifico e con lo stesso scopo.

Era stata appunto la Digos a intervenire e a denunciare la donna per "manifestazione non autorizzata", cioè la fattispecie prevista dal Testo unico per la pubblica sicurezza. Il giudice scrive però che "bisogna tenere conto anche del periodo storico in cui è stato emanato il Tulps", ossia il ventennio fascista. Si tratta di misure entrate in vigore nell'ormai lontanissimo mese di giugno del 1931.

Ci si deve dunque rendere conto, secondo il provvedimento del magistrato, di quale sia il "tipo di pubbliche riunioni o manifestazioni" a cui "possa oggi ritenersi applicabile". La finalità di quel Testo unico, osserva il gip, consiste principalmente quella nell'evitare che "raggruppamenti di persone, in genere motivati da una comune posizione politica, provochino pericoli o disagi, o turbino la vita della città".

Ma nel caso in questione "si è trattato della presenza di pochissime persone, senza striscioni o bandiere; nessuno ha preso la parola e non è stato arrecato alcun disturbo". Non c'è dunque neanche il "coefficiente minimo di pericolosità" per ritenere la donna responsabile di un reato.

Anzi: quei flash mob rappresentano una "presenza simbolica che funziona da mezzo e forma di comunicazione e quindi rappresenta una manifestazione della libertà di espressione che non ha bisogno di particolari autorizzazioni", conclude il giudice.

Tanto più, considerando il periodo di cui si parla, immediatamente successivo alla fase più pesante del lockdown: quelle settimane in cui molte libertà erano state compresse per tutelare il diritto alla salute, e senza che neppure il Parlamento, espressione del popolo sovrano, potesse effettivamente esprimersi sulle decisioni.