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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2023

Sbaglia il giudice di pace che esclude la possibilità di dichiarare l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto nel caso in cui il reato contestato sia la violazione dell’ordine questorile di allontanamento dal territorio nazionale imposto allo straniero illegale. Non è quindi legittima l’affermazione del giudice che riconnette automaticamente al reato, previsto dal comma 5 ter dell’articolo 14 del testo unico dell’immigrazione, la particolare rilevanza dell’interesse tutelato dalla norma penale, pretermettendo del tutto l’esame degli altri elementi che costituiscono il presupposto della particolare tenuità del fatto e della conseguente improcedibilità dell’azione.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 50118/2023 - ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso in radice la possibilità che sussistessero elementi di particolare tenuità del fatto, in quanto la violazione dello straniero rimasto in Italia contro l’ordine di allontanamento avrebbe comunque intaccato un rilevante interesse dello Stato ciò che costituirebbe un ostacolo a qualsiasi valutazione sulla consistenza del reato commesso.

Il principio di diritto che detta la Cassazione è netto e afferma che il giudice di pace può sempre riconoscere laddove sussista la particolare tenuità del fatto in relazione al qualsiasi reato attribuito alla sua competenza dall’articolo 4 del Dlgs 274/2000. Quindi in sintesi il giudice di pace non può escludere a priori l’applicabilità dell’articolo 34 che prevede la causa di improcedibilità. Il Legislatore nell’attribuzione delle fattispecie sottoposte alla cognizione del giudice di pace non ha affatto posto limiti per il reato in questione rispetto al riconoscimento della tenuità, che si fonda anche su parametri diversi da quello dell’interesse tutelato, come l’occasionalità della condotta, ad esempio. Il giudice di pace è quindi tenuto a far la comparazione tra i vari elementi che sono indicati dalla norma come presupposti dell’improcedibilità.