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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2023

Anche se non è applicabile l’articolo 131 bis del Codice penale va esaminata la causa di improcediblità dell’articolo 34 del Dlgs 274/2000. Il giudice di pace non può a priori esimersi dall’esaminare l’eventuale sussistenza della particolare tenuità del fatto solo perché il reato è quello previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del Dlgs 268/1998. Cioè la violazione dell’ordine di allontanamento rivolto dal questore allo straniero irregolare. Non può il giudice di pace ritenere che la fattispecie penale rivesta in sé un valore di gravità tale da non consentire un giudizio di tenuità della condotta ascritta all’imputato.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 41544/2023 - ha annullato la decisione del giudice di pace che intravedeva una “gravità intrinseca” nel reato contestato allo straniero e ha rinviato affinché venga adeguatamente esaminata e motivata l’esclusione o la sussistenza di tutti i parametri della particolare tenuità del fatto che determina l’improcedibilità dell’azione penale davanti al giudice di pace.

La Corte di cassazione ha avuto l’ennesima occasione di affermare che pur non essendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis del Codice penale, il giudice di pace deve valutare la concorrente causa di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto contemplata dal Dlgs 274/2000 che ne regola la competenza penale. Si tratta dell’articolo 34 che a fronte dell’interesse tutelato dalla norma penale definisce i contorni della condotta che non giusitificano l’esercizio dell’azione penale:

- esiguità del danno o del pericolo arrecato;

-occasionalità della condotta con “basso” grado di colpevolezza e

- pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

La Cassazione penale ha, in sintesi, bocciato il ragionamento del giudice di pace secondo cui data la natura del bene tutelato dalla norma incriminatrice in materia di immigrazione illegale non era ravvisabile in radice una particolare tenuità del fatto.