di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 settembre 2026
Il caso del boss Giuseppe Morabito affetto da grave decadimento cognitivo, la Cassazione: “Il giudice non può sostituire le proprie intuizioni ai periti”. Tre periti nominati dal Tribunale di sorveglianza di Roma hanno accertato che Giuseppe Morabito, classe 1934, storico capo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta di Africo, è affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore, progressivo e irreversibile, che ha compromesso la sua capacità di pianificare, programmare e ragionare in astratto. Il Tribunale aveva chiesto quella perizia per sapere se il vecchio boss fosse ancora in grado di far arrivare ordini fuori dal carcere. Poi ne ha contestato l’attendibilità, confermando il 41 bis. Per la Cassazione è una valutazione della prova scientifica che viola le regole processuali.
La Quinta sezione penale ha annullato il 5 giugno scorso, per la seconda volta, la conferma del 41 bis all’anziano boss, rinviando gli atti a Roma per un nuovo giudizio. Il sostituto procuratore generale Laura Condemi aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il fine pena di Morabito è fissato al 17 febbraio 2034. Il 9 giugno 2023 ottiene il differimento della pena in detenzione domiciliare presso una struttura ospedaliera e il 41 bis decade. Dodici giorni dopo torna in cella, nel circuito di alta sicurezza. Il 14 novembre 2023, su richiesta della Direzione nazionale antimafia, il ministro della Giustizia firma il decreto che lo riporta al 41 bis. Il Tribunale di sorveglianza respinge il reclamo nel febbraio 2025. Il 10 aprile arriva la condanna di Strasburgo: violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, quello che vieta i trattamenti inumani e degradanti, perché nessuno aveva spiegato in modo convincente come un uomo con un marcato decadimento cognitivo potesse ancora impartire ordini alla cosca. Sulle cure, invece, nessuna violazione.
Poi la Prima sezione della Cassazione, con la sentenza n. 27014 del 2025, annulla l’ordinanza romana proprio su quel nodo. Il giudice del rinvio affida la perizia collegiale a un medico legale, uno psichiatra forense e un neuropsicologo, su ricorso dell’avvocata Giovanna Beatrice Araniti. Oltre al disturbo neurocognitivo, gli esperti rilevano deficit della memoria recente, dell’attenzione e delle funzioni esecutive, sopra una serie di patologie internistiche. Restano conservati la vigilanza, l’orientamento nello spazio e nel tempo, la memoria autobiografica remota, la sfera volitiva. Il 29 gennaio 2026 il Tribunale respinge di nuovo. Morabito, detenuto a Milano Opera, conserverebbe una “radicata identità mafiosa”, e nella ‘ndrangheta per trasmettere una direttiva basterebbero comunicazioni minime, gesti, semplici manifestazioni di volontà.
La caratura del detenuto viene definita “indiscutibile” e l’operatività della cosca “conclamata”. Il problema sta nel rapporto tra la malattia e la capacità di tenere i collegamenti con l’esterno. Qui la Cassazione parla di “insuperabili profili di criticità”. Il giudice può dissentire dagli esperti, ricorda la sentenza, ma deve motivare con un impegno maggiore. Resta il “custode del metodo scientifico” e non può mettere le proprie intuizioni al posto del parere qualificato. Se ha dubbi, convoca il perito per chiarimenti o dispone una nuova perizia. La scienza privata del giudice non è una prova. Il Tribunale ha invece contestato l’affidabilità dei test neuropsicologici, a cominciare dal Mini-Mental State Examination, citando letteratura specialistica e le linee guida dell’Iss del 2024, materiale mai introdotto con una consulenza della procura o del Dap né con un nuovo perito.
Il Tribunale aveva giudicato indispensabile il sapere tecnico, lo ha dichiarato inservibile e non lo ha sostituito con niente. Il provvedimento del Tribunale si concentra sulla volontà conservata, sulla memoria, sull’identità criminale, e ne ricava che il vecchio capoclan possa ancora veicolare messaggi. Attraverso quali meccanismi? Nessuna risposta. “Il problema - osserva la Cassazione - non è se un soggetto possa mandare messaggi con modalità comunicative per così dire elementari; quanto se un soggetto che abbia, come nel caso di Morabito, un così significativo decadimento funzionale sia in grado di farlo”.
Nei mesi trascorsi fuori dal 41 bis, in condizioni assai meno restrittive, non risulta alcun episodio di riattivazione dei canali con il clan, ma il Tribunale ha richiamato, ancora, l’identità mafiosa. Stessa sorte per le decisioni del gup e del Tribunale monocratico di Milano, che hanno dichiarato Morabito incapace di partecipare coscientemente al processo e lo hanno prosciolto per infermità psichica. Incapacità processuale, imputabilità e pericolosità sono concetti diversi, ha scritto il Tribunale di sorveglianza. Vero, replica la Cassazione, ma allora va spiegato perché lo stesso decadimento abbia contato in quei procedimenti e non debba contare quando si parla di collegamenti con la criminalità organizzata.
Nemmeno capire qualche domanda in udienza, protestare la propria innocenza, mostrarsi ostile verso il pubblico ministero sono segni di memoria e di identità personale. Perché dovrebbero indicare anche un legame funzionale con la cosca, l’ordinanza non lo spiega. Resta la salute. Gli specialisti avevano indicato stimolazione cognitiva, riabilitazione motoria e una presa in carico multidisciplinare in un ambiente stimolante. Il Tribunale, afferma la Cassazione, si è fermato all’assistenza quotidiana nel Centro clinico della sezione speciale, senza misurarsi con quanto il carcere duro renda praticabili le terapie utili a rallentare la malattia. Ora il fascicolo torna a Roma. Con la stessa domanda che Strasburgo aveva posto nell’aprile del 2025 e che nessun giudice di merito ha ancora sciolto.









