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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2026

Altrimenti verrebbe svilita l’ipotesi espressamente prevista dalla legge di svolgimento del percorso riparativo con altra vittima cosiddetta “surrogata”, in quanto il fine dell’istituto è la ricomposizione della frattura sociale conseguente al reato commesso. Il percorso di giustizia riparativa non è nettamente precluso all’imputato dalla mancata disponibilità della vittima a parteciparvi. Infatti, il nuovo sistema penale prevede, al fine di procedere sulla strada emendativa/riparativa - la possibilità di farlo con una cosiddetta vittima surrogata di reato normalmente simile a quello di cui si è macchiato il responsabile. Il vero obiettivo centrale della giustizia riparativa è la composizione degli interessi in conflitto tra reo e parte lesa e la risocializzazione del colpevole, ma senza che ciò comprometta però il benessere primario della parte offesa.

Questa l’affermazione della Corte di cassazione che con la sentenza n. 27216/2026 ha annullato la decisione del giudice di appello perché aveva negato l’esperimento di giustizia riparativa in ragione del no espresso dalla vittima, la quale non era in grado di sostenere un passaggio condiviso con l’imputato senza il rischio di una propria vittimizzazione secondaria.

I principi chiariti - I principi che la sentenza offre sulla questione affermano che il vero e indefettibile presupposto dell’accesso al percorso parallelo al processo penale non è l’accordo della vittima, ma l’avvenuto segnale di resipiscenza da parte dell’imputato se non proprio l’ammissione dei fatti sub iudice. Nel caso concreto il ricorrente che aveva commesso il reato nei confronti di un soggetto minorenne aveva già provveduto, al momento di presentazione dell’istanza, al risarcimento del danno e risultava cancellato dal proprio ordine professionale dei medici. Anche l’avvenuto risarcimento non è in sé - come di seguito chiarito - presupposto necessario all’ammissione al percorso riparativo, anche se ovviamente può essere elemento positivo della valutazione che il giudice è tenuto a fare.

Come spiega la Cassazione il no della vittima a ricomporre il danno subito attraverso un passaggio condiviso ed empatico con l’autore del reato da essa subito è proprio quel presupposto che apre la strada alla previsione della Riforma di attuare lo stesso risultato attraverso incontri e condivisioni realizzati con una cosiddetta vittima “aspecifica” o surrogata. Il che consente anche di dare una seconda possibilità di superare il trauma ad altra persona che abbia subito un reato, magari commesso da ignoti, per ricomporre la frattura sociale originata da un atto criminale. È, tra l’altro, proprio questo il fine perseguito dal Legislatore della Riforma, ossia la risocializzazione di una persona che si è macchiata di comportamenti di rilevanza penale e la ricomposizione della frattura sociale che da essi deriva.

Inoltre, fa rilevare la Corte che l’istanza di ammissione non poteva essere respinta perché tardivamente coltivata solo in secondo grado. Lasciando in disparte il caso specifico - dove la prima istanza poi riproposta in appello era stata respinta dal Gip e che la dottrina oscilla tra la possibilità che il diniego possa essere oggetto di impugnazione sic et simpliciter o debba necessariamente o vadano allegati nuovi motivi - va sottolineato come la stessa Riforma che ha introdotto l’istituto extraprocessuale non preveda limiti alla proponibilità della domanda di accesso e non impone l’anticipazione da parte del richiedente di uno specifico programma di giustizia riparativa.

Per la Cassazione il giudice di appello non poteva, in conclusione, respingere la domanda asserendo l’inutilità dello strumento richiesto perché la vittima diretta era indisponibile a parteciparvi altrimenti si darebbe spazio a quello che la stessa Corte definisce il rischio di una “dittatura vittimistica” capace di paralizzare la novità della giustizia riparativa. Conclude poi, la Suprema Corte, facendo rilevare che compito del giudice è effettuare in concreto un giudizio prognostico sulla risocializzazione dell’imputato attraverso il percorso riparativo. Ciò che rileva è appunto il risultato positivo di tale esame senza che sia di ostacolo la mancata ammissione degli addebiti. Che nel caso ci sia è essa stessa elemento favorevole alla prognosi positiva.