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di Giuseppe Pignatone


La Repubblica, 21 giugno 2020

 

"È stata una scelta politica, quindi si va verso l'archiviazione". In questi giorni abbiamo letto spesso sui giornali questa affermazione, o altre di analogo contenuto, a proposito dell'indagine preliminare condotta dalla Procura di Bergamo sull'eventuale ritardo nel dichiarare zona rossa i Comuni di Alzano e Nembro e nel cui ambito hanno deposto, come persone informate sui fatti, il Presidente del Consiglio e i ministri dell'Interno e della Salute. Altri osservatori hanno invece segnalato il rischio di "immaginare responsabilità penali" per scelte politiche che implicano per definizione l'esercizio di un potere discrezionale.

Prendendo spunto dal caso specifico trattato a Bergamo (dove si procede, com'è noto, per il reato di epidemia colposa) possono essere utili alcune precisazioni soprattutto sul tema, sempre tormentato, dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo, e per spiegare l'arbitrarietà di ogni meccanico accostamento tra i termini "scelta politica" e "archiviazione in sede giudiziaria". Innanzitutto, non si può dubitare che la Procura della Repubblica abbia l'obbligo di ricostruire con la massima precisione possibile i fatti, specie dopo gli esposti e le denunce presentate da decine di familiari delle vittime della pandemia.

Tale ricostruzione avviene secondo gli schemi usuali dell'indagine penale e quindi mira ad accertare in primo luogo se vi sia un nesso di causalità tra le condotte di chi abbia avuto un ruolo nella decisione di dichiarare la zona rossa non prima dell'8 marzo e la diffusione dell'epidemia. Una ricognizione di notevole difficoltà, come hanno già sottolineato numerosi osservatori, soprattutto perché gli stessi scienziati sanno ancora troppo poco sulle caratteristiche del virus.

Ma quello che qui più interessa è l'altro oggetto dell'inchiesta: se, cioè, si possa muovere a qualcuno un rimprovero di imprudenza, negligenza o imperizia. Se, all'esito delle indagini, si dovesse dare una risposta positiva ai due quesiti nei confronti di un soggetto che abbia il ruolo di ministro, e per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, prima la stessa Procura e poi il Tribunale dei Ministri, non potrebbero certamente archiviare il caso. Come si può notare, di fronte all'autorità giudiziaria non è in gioco in alcun modo la natura "politica" della scelta.

Cosa ben diversa, invece - e a questo probabilmente alludono l'espressione "scelta politica" e il richiamo alla discrezionalità che le è propria - è il fatto che il Pm e il Tribunale debbano tenere conto delle molte particolarità del caso: non solo, come si diceva, la scarsissima conoscenza del virus e delle sue caratteristiche, ma anche le differenti opinioni espresse dagli scienziati, le indicazioni contraddittorie giunte dalle autorità internazionali, la mancanza di esperienze analoghe nei Paesi occidentali (molti dei quali hanno peraltro adottato decisioni simili a quelle italiane) e, secondo alcuni, anche i costi economici e sociali delle diverse opzioni.

Ma ripeto: il nostro ordinamento non sottrae la "scelta politica" su cui si incardina una decisione di questo tipo (o il procrastinarsi della stessa) al sindacato del giudice penale. Né, per una volta, si tratta di un'anomalia nazionale dato che indagini simili sono iniziate anche in Francia, Spagna e altri Stati europei. Un autorevole penalista intervenuto nel dibattito pubblico, ha parlato invece criticamente di un "esempio ulteriore dell'improprio utilizzo del diritto penale".

Ha poi aggiunto che una responsabilità in capo al decisore politico si potrebbe delineare solo in alcuni casi limite (sviamento di potere, sovvertimento macroscopico dei criteri di ponderazione degli interessi in gioco, superficialità e trascuratezza evidenti), concludendo tuttavia che "non mi sembra questo sia avvenuto". Ma proprio qui sta il punto: pur consapevoli delle particolarità del caso, nel nostro ordinamento questa valutazione - è avvenuto? non è avvenuto? - è affidata alla magistratura, secondo le regole del codice penale.

Dunque, nessuno sconfinamento del potere giudiziario nel campo del potere politico. Rimane però evidente la delicatezza della questione e la necessità di evitare i rischi di prevaricazione di uno dei due poteri sull'altro. A tal fine il sistema normativo attuale prevede, in ben determinati casi, una sorta di filtro a tutela dell'attività del Governo e dei suoi componenti (non più, invece, dei singoli deputati).

Se, infatti, il Tribunale dei Ministri dovesse ritenere, anche su difforme parere della Procura, che il procedimento non sia da archiviare, ma debba invece portare a una richiesta di rinvio a giudizio, dovrebbe preventivamente richiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera di cui il ministro fa parte, o al Senato se si tratta di un ministro non parlamentare.

La legge costituzionale nr. 1 del 1989 specifica che il Parlamento nega l'autorizzazione a procedere se ritiene, con valutazione insindacabile, che il ministro "abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo".

È dunque questo il momento in cui il Parlamento, massima espressione della sovranità popolare, può bloccare l'azione dell'Autorità giudiziaria. Ma non perché quella sotto esame sia classificabile come "scelta politica" - caratteristica quasi sempre ravvisabile nell'attività ministeriale - bensì e solo se ritenga, con una autonoma valutazione (questa sì, squisitamente politica e non meramente giuridica) che ricorrano le condizioni in cui il legislatore costituzionale ha ravvisato il punto di equilibrio del sistema.

Come è noto, in questi primi due anni di legislatura abbiamo già avuto due votazioni di questo tipo, con esiti peraltro opposti. Aldilà e indipendentemente dall'esito dell'indagine penale, rimane poi ampio spazio per giudizi di carattere diverso, politico, amministrativo e anche etico, che saranno certamente a lungo al centro del dibattito pubblico dopo una catastrofe come quella provocata dalla pandemia.