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di Giovambattista Palumbo


Italia Oggi, 21 settembre 2019

 

Nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria. Così la Corte di cassazione, con sentenza 36207 del 19/8/2019.

Nella specie, l'imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui all'art.5 del dlgs 74/2000, perché, nella qualità di rappresentante legale di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, non aveva presentato la dichiarazione, realizzando un'evasione di imposta accertata in euro 128.070,00, ai fini Ires e in euro 162.998,00, ai fini Iva.

Il ricorrente contestava quindi, tra le altre, che l'accertamento induttivo dell'evasione fiscale non doveva ritenersi ammissibile in sede penale, essendo il giudice tenuto a verificare la sussistenza della contestata evasione tramite specifiche indagini.

Evidenziava infatti il ricorrente che il tribunale si era limitato ad escutere un teste, che aveva confermato l'accertamento induttivo compiuto dall'Agenzia delle entrate e basato sull'applicazione degli studi di settore, mentre la Corte d'appello aveva sostenuto che, solo in caso di emersione, nel corso del contraddittorio, di elementi contrastanti con l'accertamento induttivo, il Giudice avrebbe dovuto compiere un'autonoma verifica.

Il ricorrente deduceva, in sostanza, che, nella specie, non poteva operare alcuna inversione dell'onere della prova, restando sempre compito del giudice penale quello di un'autonoma valutazione degli elementi emersi. Secondo la Corte la censura era infondata.

Evidenzia infatti la Cassazione che il giudice penale, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate, anche in base al principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione la previsione dell'art.189 c.p.p, può avvalersi di ogni elemento, e dunque anche dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile. Salva, naturalmente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, la necessità che tali elementi siano fatti oggetto di un'autonoma valutazione.