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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 4 gennaio 2026

La Cassazione dà disco verde sulla motivazione della sentenza. Ma a patto (tra l’altro) di citare la fonte. Il giudice può fare copia-incolla nella motivazione della sentenza per motivi di economia processuale. Per ridurre i tempi delle cause, infatti, il magistrato ha facoltà di recepire in modo letterale nella sua decisione le argomentazioni svolte in un’altra. Ma a patto di citare la fonte e di spiegare, anche con un cenno purché univoco, perché le situazioni di fatto o le questioni di diritto. La recente sentenza 33584, pubblicata dalla sezione Tributaria della Cassazione il 22 dicembre 2025, mette un punto fermo su una questione tecnica fondamentale per i tempi della giustizia.

Il ricorso alla tecnica del recepimento letterale è giustificato dall’esigenza di ridurre i tempi di stesura degli atti giudiziari. In un sistema che soffre per l’eccessiva durata delle cause, la possibilità di utilizzare schemi decisionali già pronti diventa uno strumento di efficienza. Tuttavia, non si tratta di un’autorizzazione al plagio acritico. Il giudice deve operare una libera e autonoma valutazione della vicenda. Il “taglia e cuci” è ammesso solo se funzionale a una decisione consapevole, dove l’estensore dimostra di aver compreso che la questione di diritto o la situazione di fatto è identica a una già risolta in precedenza. Questo approccio si fonda sul rispetto del Codice di procedura civile, in particolare degli articoli 118 e 132 C.p.c., che regolano il contenuto e la motivazione della sentenza.

Il termine tecnico per definire questa pratica è motivazione per relationem. Perché questa sia valida, la Suprema Corte stabilisce alcuni paletti molto precisi. Il recepimento deve essere esplicito: il giudice non può nascondere di aver attinto da un altro testo. È necessario un cenno univoco che spieghi l’identità o l’analogia delle situazioni trattate. Senza questa spiegazione, anche sommaria, il provvedimento rischierebbe la nullità per difetto di motivazione. L’obiettivo è permettere alle parti il controllo critico della decisione. Se il cittadino o l’impresa sanno da dove deriva il ragionamento del giudice, possono eventualmente contestarlo in appello o in Cassazione con maggiore precisione. La trasparenza della fonte è dunque il contrappeso necessario alla velocità della scrittura.

La vicenda che ha dato origine a questo chiarimento riguarda una scuola materna di ispirazione religiosa che aveva richiesto l’esenzione dall’Imu (Imposta Municipale Unica) in quanto ente non commerciale. L’istituto aveva impugnato la decisione del giudice di merito, sostenendo la nullità della sentenza perché quest’ultima era stata redatta riproducendo testualmente una decisione precedente relativa alla stessa scuola, ma per un’annualità fiscale diversa.

La difesa della scuola sosteneva che il giudice avesse agito in modo pigro, limitandosi a un “taglia e incolla” che avrebbe invalidato l’intero giudizio. La Corte di Cassazione ha però respinto questo motivo di ricorso. Secondo gli Ermellini, se il tema del contendere è lo stesso (ad esempio, la natura commerciale o meno di un’attività didattica ai fini fiscali) e le parti sono le stesse, non ha senso costringere il magistrato a riscrivere da zero le medesime considerazioni giuridiche.

Un punto interessante della pronuncia riguarda l’obbligo di astensione. La scuola materna sosteneva che il giudice, avendo già deciso sul caso in un’altra annualità, non fosse più imparziale. La Cassazione ha chiarito che non esiste un obbligo di astensione per il magistrato che ha già trattato controversie analoghe tra le medesime parti. Questo perché nel nostro ordinamento non vige la vincolatività assoluta del precedente, ma il giudice resta libero di cambiare idea se emergono nuovi elementi. Se però gli elementi rimangono identici, l’utilizzo di riflessioni e schemi di decisione già compiuti per casi identici è non solo lecito, ma auspicabile per accelerare la definizione della causa. Tale tecnica può basarsi non solo su sentenze della Cassazione (precedenti di legittimità), ma anche su precedenti di merito dello stesso ufficio giudiziario.

Conclusioni sulla validità del modello redazionale semplificato - In sintesi, la sentenza 33584/2025 della sezione Tributaria conferma che la qualità di una decisione non dipende dall’originalità della sua prosa, ma dalla correttezza del ragionamento giuridico e dalla sua aderenza ai fatti. Il copia-incolla è uno strumento di lavoro che, se usato correttamente con i dovuti richiami agli articoli 118 e 132 C.p.c., garantisce la celerità senza sacrificare il diritto di difesa.

La parola passa ora al giudice del rinvio, che dovrà occuparsi degli altri motivi di ricorso accolti, ma il principio sulla legittimità della tecnica redazionale resta una linea guida per tutti i futuri processi civili e tributari. Gli avvocati dovranno dunque abituarsi a confrontarsi con motivazioni standardizzate, concentrando i propri sforzi nel dimostrare, laddove possibile, che il caso presente non è affatto identico a quello passato.