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di Armando Spataro


La Stampa, 12 luglio 2021

 

Con la prescrizione cancellata dopo il primo grado, senza l'improcedibilità i tempi aumenterebbero a dismisura. Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì scorso all'unanimità alcuni emendamenti al disegno di legge delega per l'efficienza e la rapida definizione dei processi penali, a suo tempo proposto dal Governo Conte e dal Ministro Bonafede. Pur nell'attesa dei testi finali e ufficiali, è possibile qualche commento sulla base delle notizie circolanti, purchè, nonostante la calura estiva, si riesca a ragionare con freddezza.

L'intervento in tema di prescrizione è certamente quello oggetto del dibattito più acceso. Come è noto, con una legge del gennaio 2019, era stato introdotto il blocco della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, ma nel marzo del 2020 il Ministro Bonafede aveva presentato un disegno di legge delega (cui si riferiscono gli emendamenti qui in discussione) finalizzato ad assicurare la celere definizione dei procedimenti nei giudizi di impugnazione, condizione logica e giuridica del blocco della prescrizione. Tale d.d.l. è ancora fermo in prima lettura dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. E' necessario ricordare contenuti e contesto di elaborazione delle proposte in esame, altrimenti si rischia di scivolare nel pressappochismo.

Viene confermato, come nella legge n.3/2019, lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna che di assoluzione), ma vengono previsti tempi certi per i processi d'appello (2 anni) e in Cassazione (1 anno), con la possibilità di proroga (in appello di 1 anno e in Cassazione di 6 mesi), purchè i processi riguardino reati gravi (come quelli elencati di criminalità organizzata, terroristica e contro la P.A.) e siano oggettivamente complessi, per numero delle parti, delle imputazioni e per la natura delle questioni da trattare. I termini decorreranno dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza deliberata (a sua volta prorogabile per tre mesi). In caso di mancato rispetto dei termini, scatta l'improcedibilità ed il processo si blocca definitivamente ("salta", pertanto la sentenza impugnata), ma non per i reati che non possono prescriversi, cioè quelli puniti con l'ergastolo. La nuova disciplina, infine, si applicherà ai reati commessi dopo l'1 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della citata "legge-Bonafede").

Perché questi emendamenti sono stati duramente criticati? Sostanzialmente perché - si dice - la improcedibilità consentirebbe manovre dilatorie degli avvocati per evitare le condanne dei loro più danarosi assistiti, impedirebbe ai condannati ed agli assolti in primo grado di vedere rispettivamente ribaltata o confermata quella pronuncia, danneggerebbe le parti offese e non prenderebbe in considerazione le condizioni in cui operano le Corti d'Appello italiane, tali da rendere impossibile il rispetto dei termini.

In realtà, le cose non stanno proprio così. Sono previste cause di sospensione del decorso dei termini di improcedibilità, come nei casi di rinvii per legittimo impedimento, di rinnovazione dibattimentale e per altre ragioni già ora previste dal Codice Penale. Ed è comunque offensivo per l'intera classe forense generalizzare l'abuso mirato di strumenti dilatori, così come lo è per i giudici ipotizzare che non sappiano distinguere e non vogliano disinnescare tali strumenti o che essi siano i responsabili delle lungaggini processuali. Quanto a condannati o assolti in primo grado, si prevede la possibilità di rinuncia alla improcedibilità per mirare alla pronuncia auspicata, mentre le parti offese costituitesi parti civili non saranno pregiudicate dalla improcedibilità poiché il giudice penale che la dichiara, nel caso di imputato già condannato al risarcimento dei danni, trasmetterà gli atti al giudice civile per la conseguente decisione.

Più seria è l'obiezione sulla grave situazione in cui si trovano gli uffici giudiziari italiani per deficit di organico (di magistrati e personale amministrativo) e di strutture: infatti, al di là dei dati riguardanti le singole Corti d'Appello, il pres. Lattanzi ha segnalato la grave situazione di aumento del loro arretrato, mentre il Presidente della Cassazione, Curzio, ha quantificato in 1038 giorni la durata media dei procedimenti in appello (in sette distretti superiore alla media)! In queste condizioni, è dunque auspicabile che si proceda con il massimo delle rapidità all'entrata in servizio di magistrati (sono previsti due nuovi concorsi) e di personale amministrativo ("2.500 cancellieri" e "16.500 assistenti" sono le quantità indicate dalla Ministra Cartabia), nonché all'assestamento funzionale delle strutture informatiche e delle procedure digitali, senza che nessuno pensi, secondo il "verbo-Cottarelli", che l'efficacia della giustizia sia solo un problema di managerialità!

E' comunque giusto precisare che l'istituto della prescrizione ha una ratio ben precisa, quella di collegare l'interesse-dovere dello Stato alla punizione dei responsabili dei reati al decorso del tempo. Cioè, se il tempo passa, in misura proporzionata alla gravità del reato, tale ratio viene meno. All'opposto, però, si può affermare che se l'azione penale è stata esercitata nei tempi previsti, non vi sarebbe ragione di dichiarare il reato estinto per prescrizione o improcedibile.

Tale affermazione, però, deve potersi conciliare con altri doveri, diritti e con le relative fonti! Innanzitutto la nostra Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che rispettivamente, all'art. 111 ed all'art.6, prevedono il principio della ragionevole durata del processo. Nè si possono trascurare le numerose condanne dell'Italia (prima nella relativa "classifica"), ad opera della Corte EDU di Strasburgo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Quanto all'obiettivo della riduzione del 25% dei tempi della giustizia penale previsto con l'approvazione del PNRR, con connessa aspettativa di beneficiare dei fondi europei, è chiaro che può essere conseguito solo con la preventiva fissazione e conoscenza dei tempi per concludere comunque un processo, come recentemente affermato anche in una sentenza della nostra Corte Costituzionale (n. 140/2021).

Non particolarmente utili, infine, sono i dati su tempi e numeri di definizione dei processi penali in altri paesi europei, viste le diversità ordinamentali dei diversi Stati, tra i quali l'Italia si distingue per indipendenza del p.m., obbligatorietà dell'azione penale, livello di garanzia assicurato alle parti private ed efficacia dell'azione investigativa. Ben vengano, a tale scopo, altre proposte del Ministro della Giustizia, quali la previsione di inappellabilità di sentenze per reati minori (purchè sia assolutamente mantenuta la parità tra parti private e p. m.), l'inammissibilità di appelli per difetto di specificità argomentativa, l'estensione dei casi di non punibilità per fatti di lieve entità e l'ampliamento dei riti alternativi. E senza scandalo si potrebbero anche ipotizzare l'abolizione del divieto di reformatio in pejus in caso di appello dell'imputato condannato (che scoraggerebbe impugnazioni strumentali) ed una amnistia per reati minori, utile ad attenuare la quantità degli arretrati presso gli uffici giudiziari.

Insomma, le proposte sin qui esaminate, finalizzate ad abbreviare i tempi dei processi, sono formulate nel rispetto dei principi costituzionali. Non appaiono invece condivisibili due ulteriori previsioni.

Appare di natura sostanzialmente lessicale quella secondo cui, al termine dell'indagine preliminare, il p.m. deve chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, così come il giudice dell'udienza preliminare deve, per le stesse ragioni, pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Attualmente, in luogo del principio proposto, vige quello di richiesta di archiviazione da parte del PM e di obbligo di proscioglimento da parte del giudice, quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o non idonei a sostener l'accusa in giudizio. A parere di chi scrive le due frasi, pur leggermente diverse, hanno lo stesso contenuto, essendo evidente che sostenere l'accusa in giudizio deve fondarsi - per il pm - sulla ragionevole previsione dell'accoglimento della propria richiesta di condanna. Ed il ragionamento, con le ovvie differenze, si adatta anche al giudice che deve disporre o meno il rinvio a giudizio. Detto questo, può però essere accolto l'invito istituzionale ad una valutazione più rigorosa degli elementi di prova disponibili, che include anche un maggiore sforzo di acquisizione probatoria completa durante la fase delle indagini, senza rinvio al dibattimento.

Non è in alcun modo condivisibile, invece, la previsione secondo cui gli uffici del p.m., per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, dovrebbero individuare criteri predeterminati di priorità nella trattazione degli affari,ma nell'ambito di quelli generali indicati con legge del Parlamento. Orbene, chi scrive ha già precisato su questo giornale che la selezione delle priorità di intervento dei p.m., anche solo nell'ambito di linee guida generali e non di un cogente catalogo di reati, non può essere materia di competenza del Parlamento perché ciò aprirebbe la strada a seri pericoli per l'autonomia e indipendenza della intera magistratura. Tra l'altro, al di là delle già esistenti leggi e direttive del CSM che obbligano i Procuratori ed i Presidenti dei Tribunali ad elaborare insieme i criteri di priorità, è chiaro che le scelte conseguenti non potranno essere sempre omogenee tra tutti gli uffici di Procura, in considerazione delle diverse necessità ed esigenze territoriali. Ci si deve augurare, pertanto, che questa proposta di riforma venga abbandonata.