di Pieremilio Sammarco*
Libero, 29 dicembre 2019
All'indomani della maxi operazione della Procura della Repubblica di Catanzaro, il Procuratore Capo Gratteri pubblica un tweet osservando come i grandi giornali sulle loro prime pagine avessero ignorato la notizia dei 330 arresti e rimarcando la sua volontà di "smontare la Calabria come i Lego".
Questo episodio ci induce alcune riflessioni sui delicati rapporti tra la magistratura e i social. In questo nuovo contesto comunicativo che ha contagiato tutte le fasce della popolazione, non si sottraggono i giudici che, attratti dalla potenza del mezzo e alla ricerca di popolarità e consenso, aprono un proprio profilo e da lì irradiano i loro messaggi sperando di raggiungere il maggior numero di seguaci.
Ma si tratta di una materia da maneggiare con cura, atteso il ruolo e la funzione che assolve il magistrato su cui il legislatore e il Csm non hanno ancora elaborato delle linee guida. Negli Stati Uniti è consentito ai giudici di utilizzare queste forme di comunicazione con dei distinguo. Ad esempio, il Committee on Judicial Ethics del Massachusetts, nell'affermare il principio generale che ogni forma di comunicazione al pubblico del giudice non deve ledere l'indipendenza, l'integrità, l'imparzialità e la fiducia nel sistema giudiziario, prescrive il divieto di pubblicare informazioni o commenti inerenti al processo, di abusare del prestigio dovuto all'incarico e di mantenersi distanti dalle attività politiche.
Il giudice, inoltre, deve comportarsi in tutte le sue attività extragiudiziarie, anche private, in modo tale da minimizzare il rischio di un conflitto con i propri doveri di ufficio, nonché, deve aspettarsi di essere oggetto di controllo da parte del pubblico e, nell'usare Twitter, deve considerare che un messaggio che egli valuta neutro può, invece, indurre altri a ritenere che sia messa in dubbio la sua imparzialità.
L'esperienza nordamericana consente queste forme di comunicazioni in virtù dell'architettura del suo ordinamento, che ha due pilastri fondamentali a sostegno: il First Amendment della Costituzione con il principio della freedom of speech e il sistema di selezione ed arruolamento dei giudici delle corti statali che prevede l'elezione da parte dei cittadini e dunque l'onere per i candidati di costituire dei solidi canali comunicativi con la collettività.
Nel Regno Unito, invece, per evitare in radice ogni situazione potenzialmente lesiva del prestigio e dell'immagine del corpo giudiziario, il Judicial Office, un ufficio del Ministero della Giustizia inglese, ha emanato una direttiva che vieta ai magistrati di essere titolari di pagine personali nei social media.
Essi, naturalmente, quali privati cittadini possono utilizzarli, ma nelle loro comunicazioni devono omettere ogni riferimento alla loro appartenenza al corpo giudiziario ed alle loro attività istituzionali, limitandosi a pubblicare post su fatti estranei al sistema giudiziario.
D'altronde, la pubblicazione delle comunicazioni personali, combinate tra loro, riflettono la personalità del giudice, il suo livello culturale, le sue passioni ed interessi, talvolta, anche il suo orientamento politico, elementi tutti che contribuiscono a delinearne il suo profilo e probabilmente coglierne le caratteristiche ed il suo modo di essere.
E questo senza considerare le attuali tendenze di analizzare i dati, anche quelli a prima vista più insignificanti, rilasciati sulla rete, che consentono, attraverso complesse operazioni di trattamento, di ottenere una previsione, oltre che sulla personalità ed il carattere, anche sulle condotte e sulle decisioni che attueranno gli individui.
Proprio per queste ragioni, si preferisce il modello di giudice apparentemente neutro, la "bocca della legge", che comunica al pubblico unicamente con i suoi provvedimenti, che rifugge dai social media per parlare delle proprie gesta, che non le enfatizza e non cerca il consenso.
*Professore di Diritto Comparato Università di Bergamo










