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di Edmondo Bruti Liberati

La Stampa, 4 novembre 2022

Il caso rave ci insegna che la politica non sa come intervenire: quando l’ha fatto c’è stato il G8 di Genova. La questione ergastolo è delicata, ma non era un “liberi tutti”: uno Stato forte deve dare segnali diversi.

Di ogni legge ci sono le chiacchere attorno e il testo. Meglio stare alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre su: “Misure urgenti in materia di...”. Ci si aspetterebbe di leggere subito “prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, che però si trova solo dopo ergastolo ostativo, riforma Cartabia e medici No-vax. Ma proprio la normativa No Rave esprime la filosofia e il livello tecnico-giuridico di tutto il Decreto-legge. Sulla tecnica normativa hanno già detto illustri giuristi: “analfabetismo legislativo” (Tullio Padovani), “ignoranza del diritto” (Gaetano Pecorella), “discrezionalità confinante con l’arbitrio” (Giovanni Fiandaca).

Di fronte all’analfabetismo si può correre ai rimedi, come indicava la memorabile trasmissione Tv del maestro Alberto Manzi “Non è mai troppo tardi”. Ma il peggio è la filosofia sottostante, nella quale Giovanni Maria Flick ha colto il rischio di “scivolare sul crinale della democrazia securitaria, traduzione istituzionale del populismo penale” (La Stampa 2 novembre).

Allarme forse eccessivo, ma stiamo a fatti. Garantismo, depenalizzazione, rispetto della legge, limitazione delle intercettazioni. Belle parole spese da esponenti del governo nei giorni scorsi subito smentite. La norma sui rave party è il manifesto del populismo penale. Legge e ordine, sì, ma dipende: il rispetto delle leggi richiesto ai ragazzi dei rave diventa un optional per i medici No-vax. Un messaggio che è un manifesto: questi medici sarebbero stati reintegrati a fine anno, fra sessanta giorni, ma ora è uno schiaffo anche ai loro colleghi, tra i quali magari qualcuno non del tutto convinto, che hanno rispettato la legge.

Rave party si svolgono ovunque e numerosi anche in Italia negli anni scorsi: illegali certo, ma non hanno creato grandi problemi. L’uso di stupefacenti leggeri, ma anche pesanti, non sembri un paradosso, è più controllato in quei contesti che non sulle strade delle nostre città ogni notte. Quando vi erano i presupposti è stato applicato l’art. 633 del codice penale vigente. Viterbo ha fatto notizia, per le dimensioni numeriche eccezionali e la conseguente difficoltà di intervento da parte delle forze di polizia. Il caso di Modena ci insegna che la gestione sul terreno va lasciata all’apprezzamento dei funzionari di polizia sul posto, che hanno l’esperienza e la professionalità per dosare fermezza e prudenza. Quando interviene la politica centrale abbiamo avuto Genova G8, che non dobbiamo mai dimenticare.

Il benemerito abbandono di ogni nostalgia per il fascismo non comporta l’abbandono della rigorosa tecnica legislativa del Codice penale Rocco. La nuova norma si apre con una definizione, quasi da dizionario, del concetto di invasione di terreni o di edifici. Con gli strumenti di revisione dei testi contiamo 61 parole: tante parole che non definiscono nulla, lasciando spazio enorme alla discrezionalità dell’interprete, tanto vago è il concetto di “pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Il rischio di applicazioni lesive del diritto costituzionalmente garantito di riunione e manifestazione esiste e a nulla valgono le riassicurazioni verbali dei responsabili politici.

La discussione sul Decreto-legge in Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dalle cronache, avrebbe avuto aspetti surreali. Sia nella bozza, sia nel testo definitivo il nuovo reato prevede una pena fino a sei anni di reclusione e dunque consente le intercettazioni. Eppure diversi esponenti del governo si affrettavano ad assicurare che le intercettazioni erano escluse. Ma nessuno aveva a disposizione un codice di procedura penale in cui è agevole reperire l’art. 266 ove si dice che l’intercettazione è consentita in caso di pena superiore a cinque anni? E sei, a quanto pare, è superiore a cinque.

L’entrata in vigore della riforma Cartabia sul processo penale ha destato preoccupazioni soprattutto per la mancanza di norme transitorie. Quando si introducono riforme procedurali è opportuno che il legislatore chiarisca se si applicano o meno anche ai procedimenti già in corso: su questo punto è opportuno intervenire. Ma non vi era ragione di rinviare la più ampia applicazione delle pene sostitutive al carcere e tutte le misure ispirate alla riduzione dell’intervento penale per i casi meni gravi, anche attraverso l’estensione della perseguibilità a querela. E neppure di rinviare l’applicazione della regola deflattiva dei dibattimenti con i nuovi criteri per l’archiviazione. Il rinvio in blocco non era necessario e apre lo spazio, in questo clima di rinnovato populismo penale, all’abbandono delle innovazioni più innovative e garantiste.

La questione dell’ergastolo è tema assai delicato e proprio per questo affrontato con gradualità dalla Corte Costituzionale, pur a fronte del principio non aggirabile sulla finalità rieducativa della pena dell’art- 27 Costituzione. La mafia siciliana è sconfitta nella sua versione “militare”, ma rischia di sopravvivere con modalità sotterranee non meno pericolose.

Per non parlare della criminalità mafiosa pugliese, le indagini degli ultimi anni mostrano il radicamento della ‘ndrangheta attraverso il perdurare negli anni di vincoli familistici. Nessuna sottovalutazione dunque dei pericoli. Ma l’attuazione della prima decisione della Corte Costituzionale che nel dicembre del 2019 ha aperto la possibilità dei brevi permessi anche per gli ergastolani ostativi ci offre un dato di riferimento per il passo successivo. In due anni e mezzo sono stati accordati poco più di una ventina di permessi: non vi è stato il “liberi tutti”.

Non si capisce per quale ragione quella magistratura che è stata così prudente sul beneficio minore del permesso dovrebbe d’improvviso diventare lassista su quello maggiore della liberazione condizionale. Nessuno degli ergastolani in permesso, per lo più persone molto anziane e spesso in precarie condizioni di salute, ha creato problemi, ché altrimenti lo avremmo saputo da articoli in prima pagina sui giornali.

Da magistrato con una qualche esperienza so bene che la “buona condotta” in permesso non esclude di per sé il rischio di una ripresa di contatti con l’ambiente criminale. In non pochi casi la mancata collaborazione è dipesa dal timore per rappresaglie sulle famiglie, che purtroppo lo Stato non sempre ha saputo prevenire. Uno Stato forte può, correndo qualche misurato rischio, lanciare alle famiglie dei mafiosi, alle generazioni dei figli e dei nipoti di quegli ergastolani, il segnale che da quell’ambiente si può uscire.