di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2019
Se 9 anni sembrano pochi. C'è un dato tecnico e uno politico che messi insieme rischiano di rendere assai accidentato il percorso del piano Bonafede per la riforma della giustizia. Un intervento che ha, tra gli altri, anche il dichiarato obiettivo di ridurre i tempi di durata dei processi assume in realtà come tollerabili limiti ben al di sopra di quanto già oggi è previsto dalla legge Pinto.
Quest'ultima, infatti, fissa una durata massima di 6 anni (3 in primo grado, 2 in appello e 1 in Cassazione). Più elevati invece i parametri standard della bozza di legge delega messa a punto dal ministero della Giustizia. Questa infatti considera accettabili 4 anni per il giudizio di primo grado, 3 per quello di appello e 2 per quello di Cassazione, 9 in tutto appunto.
Naturalmente bisogna intendersi su due diverse nozioni di ragionevolezza. Perché la legge Pinto disciplina, anche sulla scorta di indicazioni ormai concordi in ambito europeo, la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di mancato rispetto degli standard di ragionevole durata del processo, mentre la riforma Bonafede inserisce i 9 anni di durata massima all'interno di una norma che affida al Governo la delega a individuare misure per il contenimento della lunghezza dei giudizi. Come deterrente la bozza di delega introduce la possibilità di sanzionare sul piano disciplinare il magistrato che non riesce a rispettare i limiti in più di un terzo dei processi civili e penali iniziati.
Con una serie di condizioni, però. Innanzitutto il perimetro dei procedimenti interessati riguarda solo i fascicoli di cui il magistrato è stato il primo assegnatario; non apparirebbe infatti ragionevole accollargli responsabilità per un arretrato solo ereditato. E poi, quanto alla condotta, la sanzione disciplinare potrà scattare solo in caso di "negligenza inescusabile" e in caso di mancata adozione di misure idonee ad affrontare l'arretrato.
Ancora, la negligenza, mette nero su bianco la riforma, deve essere valutata in concreto tenuto conto dei carichi di lavoro complessivi e di quelli che possono essere richiesti, tenendo conto del numero e della tipologia dei procedimenti, della loro complessità, "nel quadro della produttività fisiologicamente sostenibile dall'ufficio".
A rendere più problematico tutto il tema, c'è poi l'intreccio con la prescrizione. Intreccio politico, perché l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, del congelamento dei termini dopo la pronuncia di primo grado è condizionata all'approvazione di misure per accelerare la durata dei processi. Stime la bozza di Ddl non ne fa e tuttavia è molto probabile che una soglia di 9 anni di durata prima che possa scattare (forse) una misura disciplinare è destinata a scontentare soprattutto la Lega. Anche perché su altre e più specifiche previsioni, come quella sulla durata delle indagini preliminari le perplessità sono comunque forti: se ne aumenta addirittura la lunghezza (di 6 mesi nell'ipotesi base) compensandola con una discovery piena.










