di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2025
La parte del decreto Carceri che prevede un aumento del numero di telefonate, anche per i condannati per reati ostativi, non può essere estesa a chi sconta la pena al 41-bis. La Cassazione (sentenza 28597) respinge il ricorso di un detenuto sottoposto al regime speciale, contro il no dell’amministrazione penitenziaria al permesso di fare una chiamata supplementare (rispetto a quella mensile concessa) alla figlia minorenne con problemi di salute. La difesa aveva sollevato dubbi di costituzionalità della norma sull’ordinamento penitenziario (legge 354/1975) che impedisce al detenuto, sottoposto al cosiddetto carcere duro, di fare colloqui supplementari, visivi o telefonici, giustificati dall’esigenza di tutelare una relazione affettiva con familiari in precarie condizioni di salute o economiche.
Ad avviso del ricorrente, si tratta di un vulnus al diritto alla vita familiare, garantito anche dall’articolo 8 della Cedu. Oltre a essere una disparità di trattamento rispetto a chi è sottoposto al regime ordinario. Discrimine reso ancor più evidente dal decreto Carceri (Dl 92/2024). Infatti, quest’ultimo contiene disposizioni che aprono la strada verso l’incremento del numero dei colloqui per i detenuti al regime ordinario, anche ai condannati per i cosiddetti reati ostativi (articolo 4- bis) che vanno dal terrorismo alla violenza sessuale.
Per la Suprema corte, però, la scelta dell’amministrazione non è in contrasto con la Carta, dal momento che la stessa Consulta ha avallato, con la sentenza 30/2025, un trattamento di maggior rigore anche per quanto riguarda il minor tempo fuori dalla camera detentiva concesso nel regime di 41-bis, rispetto al resto della popolazione carceraria.
Una stretta - precisala Suprema corte - che si giustifica con l’esigenza di ridurre al minimo i contatti con l’ambiente criminale di riferimento e contenere così il rischio di uno scambio di messaggi. La stessa Suprema corte, il 14 luglio scorso, aveva affermato il diritto all’affettività e dunque affermato la possibilità di incontrare una donna con la quale si è stabilita una relazione, dopo anni di lettere, anche se l’ordinamento penitenziario limitai colloqui visivi ai familiari.











