di Giansandro Merli
Il Manifesto, 16 ottobre 2026
Il Tribunale di Palermo rinvia alla Corte Costituzionale la “finzione del non ingresso”. “La “frontiera” cessa di essere un dato geografico e diventa condizione giuridica”, scrive il magistrato. Costringere un richiedente asilo appena sbarcato a risiedere in un certo centro d’accoglienza, negandogli la libera circolazione e una serie di altri diritti, potrebbe violare la Costituzione italiana. È quanto afferma il giudice Michele Guarnotta (sezione specializzata in Immigrazione del tribunale di Palermo) nella sua ordinanza di rinvio alla Consulta. Il documento, lungo 28 pagine, è stato firmato martedì: per la prima volta le norme nazionali che derivano dal Patto Ue su migrazione e asilo, in vigore dal 12 giugno, finiranno di fronte al giudice delle leggi.
Bersaglio dell’argomentazione è uno dei pilastri su cui si basano i nuovi regolamenti Ue: la “finzione di non ingresso”. Il legislatore ha stabilito che nonostante il cittadino straniero si trovi ormai sul suolo dell’Unione è possibile fare finta, arbitrariamente, che non vi abbia ancora avuto accesso. Basta dichiarare una certa area come “zona di frontiera”: Lampedusa, Perugia o Milano non cambia nulla.
“La “frontiera” cessa di essere un dato geografico e diventa una condizione giuridica attribuita alla persona che, pur presente nel territorio della Repubblica e in città che non presentano alcun collegamento con il confine dello Stato, continua ad essere considerato come non entrato nel territorio nazionale”, semplifica il giudice del rinvio. Su tale costruzione teorica si fondano le procedure accelerate di frontiera, sperimentate senza successo negli ultimi tre anni tra Modica, Porto Empedocle e Gjader. Un iter speciale che prevede il trattenimento o altre limitazioni della libertà. Nel primo caso è necessaria l’udienza di convalida, contro cui sono andate a sbattere le pretese di imprigionare i richiedenti asilo in Sicilia e Albania. Così l’esecutivo ha optato per la formula più soft: l’autorizzazione a risiedere, una sorta di obbligo di dimora o moderno confino, che dir si voglia.
Contro tale misura sono partititi immediatamente i ricorsi ex art. 700 del codice di procedure civile: quelli urgenti perché un diritto è minacciato in modo imminente e irreparabile. I richiedenti asilo ne hanno già vinti diversi, rompendo il vincolo con la struttura di accoglienza. Da uno di questi è nato il rinvio alla Consulta, sul caso di un cittadino egiziano arrivato in Italia quest’estate e spedito dritto nel centro di Villa Sikania, in provincia di Agrigento, con il divieto di allontanarsi. Pena, e questa è la novità del Patto, la possibilità del trattenimento o addirittura la rinuncia alla domanda di protezione. Tutto in base alla “finzione di non ingresso”. Secondo il tribunale di Palermo, però, questo meccanismo è in contrasto con diversi articoli della Costituzione e con la giurisprudenza della Consulta, la quale in una sentenza del 2005 ha chiarito che il diritto d’asilo è il diritto ad accedere nel territorio dello Stato per fare domanda di protezione. Del resto l’articolo 10 della Carta fondamentale è inequivocabile: tale diritto va garantito “nel territorio della Repubblica”.
“il riferimento costituzionale al “territorio della Repubblica” - si legge nel rinvio - non appare riducibile alla mera presenza fisica dello straniero nello spazio geografico sottoposto alla sovranità dello Stato, ma evoca l’accesso reale al territorio, da interpretarsi alla luce del diritto vivente”. Ovviamente la legge ordinaria non può porsi in contrapposizione a quella fondamentale, ma qui il problema è più grave: la modifica normativa dipende direttamente dai regolamenti europei. Non è dunque una scelta del legislatore interno.
Per questo il giudice del rinvio fa riferimento alla prospettiva del controlimite, il meccanismo di garanzia costituzionale che rende possibile, in casi eccezionali, circoscrivere la cessione di sovranità all’Ue per tutelare uno dei “principi supremi” della Carta, come il diritto d’asilo. L’argomentazione è forte: la “finzione di non ingresso” è un asse portante della procedura di frontiera introdotta dal Patto Ue, ma l’articolo 10 della Costituzione è chiarissimo nello stabilire che l’asilo va garantito all’interno della Repubblica.
Se la Consulta accogliesse questa posizione farebbe saltare dalle fondamenta, almeno in Italia, tutto il nuovo meccanismo di gestione dell’asilo. Per questo è difficile che accada, anche viste le ultime sentenze in materia di immigrazione e trattenimento.









