di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 13 gennaio 2020
Il richiamo di Glauco Giostra nella "Prima lezione sulla giustizia penale" (Laterza). Attenti a mostrare insofferenza verso le garanzie processuali. Non sono formalismi, ma i pilastri su cui si fonda la libertà.
Tra tante ludopatie che affliggono le persone, ce n'è al contrario una - verrebbe quasi da pensare a leggere la "Prima lezione sulla giustizia penale" del professor Glauco Giostra - di cui ciascun cittadino sarebbe bene soffrisse, e dalla quale invece spesso neppure si avvede di essere purtroppo immune: la consapevolezza di quale "azzardo necessario", benché insopprimibile nella fallibilità e imperfetto nelle regole e costoso nel metodo del contraddittorio, sia l'affidare a un soggetto "terzo" e indipendente (il giudice) quell'itinerario conoscitivo chiamato processo, che dal fatto in discussione consente di passare alla decisione sulla sua esistenza e sul rilievo penale, e così di approdare a una conclusione che la comunità sia disposta socialmente ad accettare come vera.
Una scommessa non soltanto eticamente, ma pure politicamente irrinunciabile, rimarca il professore di Procedura penale alla Sapienza di Roma, perché le norme che governano l'amministrazione della giustizia sono "argini contro la ricorrente tentazione del potere di denunciarne le indiscutibili carenze per sostituirvi il proprio arbitrio, invocando una male intesa investitura del popolo": tanto più in "una china quanto mai democraticamente scivolosa per uno Stivale come il nostro, ciclicamente pronto a calzare il piede dell'uomo della Provvidenza".
Viste da questa angolazione, le regole processuali, e in particolare tutte quelle invalidità processuali (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità) troppo spesso liquidate come cavilli da azzeccagarbugli, recuperano il proprio significato di reazione dell'ordinamento agli scostamenti dall'itinerario cognitivo adottato: sono "il guardrail metodologico" entro il quale il giudice deve guidare il volante del proprio statuto epistemologico nel cercare e valutare le prove, sono il bisturi che asporta la parte malata prima che contagi l'intero organismo processuale.
E la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - compreso il fatto che il risultato della prova possa risentire di chi e di come lo "estragga", e che il metodo impiegato per "partorire" la verità debba badare a neutralizzare gli irreversibili danni da "forcipe" - non è una perdita di tempo o persino un ostacolo sulla strada della verità, come spesso viene spacciata, ma è il miglior strumento per accertarla, certo imperfetto ma pur sempre il meno imperfetto per ridurre il più possibile lo scarto tra verità giudiziale e verità storica.
Perché l'applicazione della legge - si sforza di far comprendere l'ex membro laico del Csm dal 2010 al 2014 - non è un'operazione meccanica, ma nemmeno una pittura libera su fondo intonso: da un lato il giudice "non solo può, ma deve" cercare all'interno delle interpretazioni sintatticamente possibili della norma quella più in linea con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma dall'altro lato "ogni volta che esonda dagli argini dell'alveo semantico tracciato dalla legge compie scelte politiche, prestando il fianco alla corrosiva opera di studiato discredito che sempre precede l'eclissi dello Stato di diritto".
Molte delle 200 pagine edite da Laterza - coltivando la metafora del processo come stretto "ponte tibetano malfermo, fragile, dal costrutto contorto, insopportabilmente lungo ma da tenersi caro", e delle sue "funi portanti" (quali l'inviolabilità di libertà personale e domicilio e riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa, l'obbligatorietà dell'azione penale, il giudice naturale precostituito e soggetto soltanto alla legge, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, la dipendenza della polizia giudiziaria dal pm) - si propongono di mostrare quanto l'ordinamento curi delicati bilanciamenti quando la natura dello strumento investigativo o la fonte delle informazioni entrino in attrito con diritti fondamentali della persona. Tanto che non è un caso "la naturale ripulsa dei sistemi assolutistici" verso modelli processuali che ammettano un dialettico confronto tra Autorità (inquirente) e Individuo (inquisito), e nei quali anzi "il principio di Autorità possa risultare, almeno in via tendenziale, recessivo nei confronti dei diritti fondamentali dell'Individuo".
E proprio perché il convinto affidamento dei cittadini nell'amministrazione della giustizia svolge una importantissima funzione di coesione sociale, disinnescando il ricorso alla vendetta privata e alla corsa alla legge del più forte, Giostra (che fu tra i padri del codice di procedura penale del 1989) si dedica a trasmettere al lettore il proprio autentico terrore per la crisi di credibilità del "collante" sociale della giurisdizione.
Pesa la sfasatura di tempi e di contenuti che la collettività registra tra le proprie aspettative e la risposta giurisdizionale, e che "la induce a coltivare la fallace e pericolosa idea di poter meglio conoscere la verità prescindendo dal troppo impegnativo e troppo lungo percorso imposto dal "ponte tibetano" del processo.
Ma Giostra si spende molto anche per additare quanto esasperi questa sfiducia nella giustizia la postura sensazionalista e approssimativa con la quale larga parte dell'informazione giudiziaria, ridotta a passivo megafono di interessi di bottega, funziona da specchio che non si limita a riflettere le vicende processuali raccontate, ma spesso ne rimanda un'immagine distorta e distorcente le esigenze dell'informazione, della giustizia e della riservatezza individuale, le quali alla disamina delle norme e delle prassi appaiono a Giostra "mal tutelate le prime, iper-protette le seconde, sostanzialmente ignorate le ultime".
Con il risultato non soltanto che la sentenza che si discosta dal verdetto mediatico viene guardata con diffidenza, come discutibile frutto di formalismi e regole che hanno finito per allontanare dalla verità", ma anche e soprattutto che l'irrisolto rapporto tra racconto del procedimento penale e tutela della riservatezza "incide in modo rilevante sulla qualità democratica e civile di un Paese".










