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di Mario Di Vito

Il Manifesto, 4 luglio 2025

Parla il giurista Ferrua: “Prima di separare le carriere va ricostituito il modello accusatorio. La Cartabia? Retrograda”. Paolo Ferrua, professore emerito di diritto processuale penale all’Università di Torino, in un suo recente saggio lei parla di “relazione controversa” tra separazione delle carriere dei magistrati e rito accusatorio. Poi dice che con la riforma della giustizia c’è il rischio di affossare questo modello e allo stesso tempo di non realizzare la separazione. Come uscirne?

Il processo accusatorio, fondato sul contraddittorio dibattimentale, è in piena agonia dopo la riforma Cartabia, mentre la separazione delle carriere resta solo una proposta contenuta in un disegno di legge costituzionale, aperto a mille incognite. Con una differenza, tuttavia. La ricostituzione del modello accusatorio rappresenterebbe comunque un sensibile progresso, con o senza la separazione delle carriere. Questa, invece, non ha alcun senso mancando il processo accusatorio, che ne rappresenta il presupposto logicamente prioritario. Il modello accusatorio può favorire la separazione delle carriere, ma allo stesso modo in cui favorisce la giuria e con essa il verdetto immotivato, senza un rapporto di implicazione necessaria tra le diverse opzioni. L’importante è che le funzioni di pubblico ministero e giudice restino nettamente separate senza ibridismi e contaminazioni.

Su queste pagine Peppino Di Lello sosteneva che prima ancora dell’assoggettamento del pm al governo, il rischio della riforma è di creare una “repubblica fondata sui pm”, che in effetti si ritroverebbero investiti di poteri enormi…

A mio avviso, un regime che implichi, oltre alla separazione delle funzioni anche quella delle carriere, deve necessariamente condurre a un collegamento più o meno inteso con il potere politico, sia esso rappresentato dal governo o dal parlamento. All’interno di un corpo di pubblici ministeri, numericamente ridotto e connotato da gerarchia interna, una separazione delle carriere che lasci intatte le attuali garanzie di indipendenza esterna del pubblico ministero esporrebbe al rischio di una formidabile concentrazione di incontrollati poteri nelle mani dei vertici. L’idea di una separazione delle carriere che non incida minimamente sull’indipendenza del pubblico ministero è una favola volta a rassicurare i magistrati.

Le correnti della magistratura sembrano essere un incubo ricorrente per questo governo. Non le sembra che l’idea di fondo della riforma, visti anche i cambiamenti previsti per il Csm, sia quella di separare le correnti più che le carriere?

Può darsi. Ma, non essendo decifrabili le riposte intenzioni del governo, in base ad un principio di carità devo supporre che entrambi gli obiettivi siano perseguiti.

Perché sostiene che il concetto di pm “parte imparziale” è un mito?

Chi nel processo penale non svolge le funzioni di giudice è per logica esclusione “parte”. Di imparzialità si può impropriamente parlare per il pubblico ministero solo nel senso in cui l’articolo 97 della Costituzione ne parla in rapporto alla pubblica amministrazione, ossia come rispetto della legge e del principio di uguaglianza tra le persone nei cui riguardi si esercita l’attività pubblica. Non vi è alcuna necessità di ricorrere alla mitologica figura della parte-imparziale per affermare che il pubblico ministero, come rappresentante della collettività e organo rigorosamente soggetto alla legge, sia tenuto a chiedere al termine delle sue indagini, l’archiviazione quando gli elementi a sua disposizione non siano idonei a sostenere l’accusa; o, nel dibattimento, a chiedere l’assoluzione quando, a suo avviso, non sia raggiunta la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il processo penale è un campo di forze in delicato equilibrio tra loro, dove ogni alterazione nel ruolo di un soggetto si ripercuote inesorabilmente sugli altri, che si appropriano dello spazio rimasto vacante; quando il pubblico ministero latita o esita nella sua tipica funzione di parte, il rischio è che, a compensare la carenza, intervenga il giudice, convertendosi in accusatore. Dunque, è bene, nell’interesse stesso del contraddittorio, che il pubblico ministero conservi la sua qualità di organo di parte, focalizzato sull’accusa.

Stando a quanto scrive, lei non sembra entusiasta della riforma Cartabia. Ci spiega quali secondo lei sono i suoi problemi e i suoi limiti?

Nella logica del modello accusatorio, l’indagine preliminare dovrebbe essere fluida e poco formalizzata, dato che la vera garanzia sta nella irrilevanza probatoria delle dichiarazioni raccolte e degli accertamenti svolti in quella fase: il rapido passaggio al dibattimento è il necessario presupposto sia per un uso ristretto delle misure cautelari sia per conservare la memoria dei testimoni. La riforma Cartabia percorre la via retrograda del garantismo inquisitorio con due infelici scelte. La prima è di spostare l’asse del processo verso le indagini preliminari, moltiplicando in quella fase i termini, le formalità e le cosiddette finestre giurisdizionali, destinate agli interventi e ai controlli del giudice. La prospettiva del dibattimento si allontana, cresce il rischio di irripetibilità delle dichiarazioni già raccolte e la memoria dei testimoni si affievolisce. La seconda scelta è di modificare i presupposti della sentenza di non luogo a procedere, da adottare ogni qualvolta non sia ragionevole prevedere una condanna. Il risultato, antitetico al modello accusatorio, è di costringere il pubblico ministero a più laboriose indagini, di indurre il giudice a motivare in forma più o meno palese il rinvio a giudizio con un minuzioso elenco delle prove a carico. In breve, di alimentare presunzioni di colpevolezza nei riguardi di chi sia rinviato a giudizio.