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di Raffaele Liucci

Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2024

Nel 1999, in un breve saggio sulla distinzione tra processo accusatorio e processo inquisitorio, lo storico Angelo Ventura sottolineava la propensione tutta italiana ad adottare modelli istituzionali astratti, che ignorano specificità e tradizioni nostrane, sedimentatesi nel corso dei secoli. Il risultato fu il nuovo codice di procedura penale introdotto nel 1989, in teoria d’ispirazione anglosassone, ma in pratica rivelatosi un ircocervo incapace di ben amalgamare i nuovi elementi accusatori con quelli inquisitori sopravvissuti. Col risultato di aggravare la nostra principale emergenza, ossia l’abnorme durata dei procedimenti, “causa prima di denegata giustizia”.

Un analogo e appassionato richiamo alle ragioni della storia ispira questo volume cristallino di Edmondo Bruti Liberati (già procuratore della Repubblica a Milano), dedicato alla genesi e alla struttura dell’ufficio del pubblico ministero, oggi diventato “un protagonista controverso della giustizia”. Attenzione, ammonisce Bruti: con la nostra ansia di adeguarci a un fantomatico modello accusatorio - e quindi introducendo la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti - rischiamo di perdere una delle conquiste più preziose sancite dalla Costituzione, ovvero l’indipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo.

Tanto più che i “modelli puri” cui dovremmo uniformarci in realtà non sono mai esistiti, come dimostra l’incredibile varietà degli ordinamenti penali anglosassoni e continentali passati in rassegna. Se la conoscenza delle nostre radici ci mette in guardia da riforme troppo avventate, è ancora la storia a illuminarci su uno dei primi teorici della separazione delle carriere, ossia Licio Gelli, che inserì questo punto programmatico nel suo famigerato Piano di Rinascita Democratica de11976. Il Venerabile pensava così di poter neutralizzare alcuni magistrati, protagonisti di coraggiose indagini su trame nere e scandali finanziari.

Perché, nonostante le ricorrenti rassicurazioni, la separazione delle carriere rappresenta l’anticamera dell’assoggettamento del pubblico ministero al potere politico. Per sincerarsene, spiega Bruti, basta osservare quanto accade nei Paesi in cui le carriere sono separate e il pm è una sorta di superpoliziotto, estraneo alla cultura della giurisdizione.

Per esempio negli Stati Uniti, dove è nominato dai politici o addirittura eletto dal popolo, ha un potere sproporzionato e, grazie alla discrezionalità dell’azione penale, può scegliere chi “incastrare” e chi archiviare in base a logiche non sempre trasparenti. A uscirne penalizzati sono soprattutto i soggetti più deboli. Insomma, il processo alla Perry Mason, con una giuria imparziale e la tanto sbandierata parità tra accusa e difesa, esiste soltanto nella finzione filmica.